Cassazione Penale, Sentenza n. 21103/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Sulmona che aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Iarussi, indagato per tentata estorsione in concorso. Il Procuratore ha censurato la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" e ha inoltre dedotto motivazione apparente e violazione di legge circa la presunta carenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto non fosse consentito perché cumulava censure eterogenee (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) senza la necessaria specificità, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite. Inoltre ha ricordato che il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato a violazioni di norme o a manifesta illogicità interna del motivo e non può consistere in una nuova valutazione dei fatti o degli elementi indiziari. Il Tribunale di merito aveva motivato l'esclusione della gravità indiziaria valorizzando elementi fattuali (pregresse trattative con i privati; scopo della richiesta volto a recuperare somme versate dal Comune al legale per evitare contestazioni contabili; modalità e luogo dell'incontro con presenza di consiglieri; registrazioni che non evidenziavano una minaccia attuale e concreta) che, congiuntamente, ostavano alla qualificata probabilità di colpevolezza. Il Procuratore aveva offerto una lettura alternativa dei medesimi elementi, censura ritenuta di natura fattuale e dunque non ammissibile in Cassazione.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137
Consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (anche per misure cautelari) in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150; legge 30 dicembre 2022, n.199
Prevede l'applicabilità delle disposizioni relative alla trattazione scritta anche nei procedimenti indicati dal richiamo normativo; in tal modo è stata resa applicabile la disciplina sul procedimento scritto al caso di specie.
Sezioni Unite, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio secondo cui i motivi che attengono a tutti i vizi della motivazione sono eterogenei e incompatibili e non possono essere cumulati: la censura alternativa e indifferenziata di mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità è priva della necessaria specificità.
Giurisprudenza consolidata sulla materia delle misure cautelari (es. Sez. 2 n.31553/2017 Paviglianiti; Sez. 4 n.26992/2013 Tiana)
La Cassazione, nel sindacare misure cautelari, può valutare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità interna della motivazione; non è ammessa una revisione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi indiziari.
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari è ammessa solo la censura per violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una nuova valutazione dei fatti o degli elementi di prova.
- Non è possibile cumulare, in modo indifferenziato, le doglianze di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: ogni vizio deve essere specificamente indicato e distinto.
- Se il giudice del riesame esclude la gravità indiziaria motivando con elementi fattuali concreti (es. trattative pregresse, scopo della richiesta, contenuto di registrazioni), il ricorrente non può vincere proponendo una lettura alternativa di tali fatti in Cassazione.
- Per impugnare con successo una decisione cautelare è più efficace dimostrare errori di diritto o incongruenze logiche interne al provvedimento, piuttosto che sollevare differenze di apprezzamento dei fatti.
- Elementi come il contesto della richiesta, il fine perseguito dall'agente e la concreta percezione della minaccia (anche tramite registrazioni) possono essere decisivi nel valutare la qualificata probabilità di colpevolezza e quindi l'adeguatezza della misura cautelare.
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