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Sentenza

Sentenza n. 2430/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 27 novembre 2025, relativa agli atti posti a fondamento della richiesta di pagamento per asserita indebita fruizione dell’esenzione dal ticket

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria richiesta pagamento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo aver ricevuto dall’ASP una richiesta di pagamento di somme riferite a prestazioni sanitarie asseritamente fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito, ha chiesto l’accesso alla relativa autocertificazione, all’atto indicante la prestazione e la data di erogazione, al conteggio della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, nonché a ogni ulteriore documento utilizzato, presupposto o connesso al procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento. L’ASP non ha inizialmente riscontrato l’istanza. Nel corso del giudizio ha osteso soltanto i documenti relativi alla prestazione e al conteggio contabile, mentre non ha prodotto l’autocertificazione e gli ulteriori atti richiesti. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, funzionale alla tutela dei propri interessi anche in sede giudiziale, e ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’interesse qualificato della ricorrente, poiché la documentazione richiesta era direttamente collegata alla richiesta di pagamento dell’ASP e idonea a incidere sulla sua posizione. Il giudice ha ribadito che la situazione giuridicamente rilevante richiesta per l’accesso è più ampia dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo e che la strumentalità dell’accesso deve essere intesa in senso ampio, come utilità per la cura di un interesse giuridicamente rilevante, senza che sia necessario che l’accesso sia esclusivamente preordinato alla difesa in giudizio. Quando l’accesso è richiesto in funzione di un eventuale giudizio, il giudice dell’accesso non deve valutare la fondatezza, l’ammissibilità o la rilevanza della futura domanda giudiziale, trattandosi di valutazioni riservate al giudice del merito. La mancata costituzione dell’ASP e l’assenza di contestazioni hanno consentito al Collegio di ritenere provata la persistente mancata ostensione dei documenti non ancora trasmessi. È stato quindi ordinato all’ASP di consentire l’esame e l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’ASP è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

    La legittimazione all’accesso richiede un interesse qualificato, diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti, ma la situazione giuridicamente rilevante è più ampia rispetto a un diritto soggettivo o a un interesse legittimo e non coincide necessariamente con l’interesse all’impugnazione.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente di tutelare mediante rito speciale il diritto di accesso e al giudice di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’ordine giudiziale di esibizione della documentazione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti, ma la situazione giuridicamente rilevante che lo fonda è più ampia rispetto a un diritto soggettivo o a un interesse legittimo e non richiede necessariamente la lesione di una posizione giuridica.
  • La strumentalità dell’accesso deve essere intesa in senso ampio: è sufficiente che la disponibilità dei documenti sia utile alla cura o alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere esclusivamente e necessariamente finalizzato alla proposizione di un giudizio.
  • Quando l’accesso è richiesto in vista dell’utilizzazione dei documenti in un processo, il giudice dell’accesso non può anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza della futura domanda giudiziale; tali apprezzamenti spettano al giudice del merito.
  • La mancata contestazione specifica da parte dell’amministrazione, anche per effetto della sua mancata costituzione, consente al giudice di ritenere provata la dedotta mancata ostensione dei documenti, nei limiti in cui il fatto non sia specificamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAssistenza e prestazioni sanitarieDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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