Sentenza n. 595/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS-, notificato soltanto il 16/07/2025, con il quale il Ministero dell’Interno ha negato all’odierno Ricorrente – vigile del fuoco non specialista – il trasferimento temporaneo ex art. 33, c. 5, della L. 05/02/1992, n. 104 dal Comando Vvf di Biella al Comando Vvf di Cremona e nella sola misura in cui si ritenesse che il suo contenuto debba intendersi richiamato per relationem dal precitato decreto – del preavviso di diniego datato 10/06/2025, trasmesso all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 07/08/1990, n. 241; di ogni atto ad esso presupposto, conseguenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell’interesse dell’odierno Ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 dal Comando dei vigili del fuoco di Biella al Comando dei vigili del fuoco di Cremona, unitamente al preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (vigile del fuoco)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, della l. 104/1992 e il preavviso di diniego adottato ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha partecipato a una procedura di mobilità nazionale e ha ottenuto il trasferimento definitivo presso la sede di Cremona, dichiarando così di non avere più interesse alla decisione sul ricorso. Ha tuttavia chiesto la rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il trasferimento definitivo presso la sede richiesta ha fatto venir meno l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione del diniego del trasferimento temporaneo. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, valorizzando l'esito della fase cautelare, nella quale l'istanza cautelare era stata accolta con ordinanza n. 391/2025. Il Ministero dell'Interno è stato quindi condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge; l'amministrazione aveva chiesto, senza successo, la compensazione.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Disciplina il trasferimento temporaneo richiesto dal dipendente per esigenze di assistenza familiare; il provvedimento di diniego era fondato su tale disposizione, ma il merito della sua legittimità non è stato esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di diniego comunicato al ricorrente nel procedimento relativo al trasferimento temporaneo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottiene in via definitiva il risultato sostanziale perseguito mediante l'impugnazione di un diniego di trasferimento temporaneo, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità sopravvenuta, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando anche l'esito della fase cautelare; l'accoglimento della domanda cautelare può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese anziché la loro compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →