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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32821/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 336 c.p. (minacce a pubblici ufficiali) relative alla pretesa di costringere due pubblici ufficiali a restituire un autocarro sottoposto a vincolo amministrativo. La difesa contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato sostenendo che le affermazioni costrittive erano l'esercizio di diritti nell'interesse del cliente (avvocato), che il mezzo non poteva essere trattenuto dopo lo spirare dei termini del fermo amministrativo (richiamando art. 207 c.d.s., art. 205 c.d.s., art. 214 c.d.s., normativa e circolari ministeriali e norme comunali), e rilevava l'imprecisione dell'accusa tra sequestro e fermo amministrativo. Ha altresì dedotto cause di non punibilità o attenuanti (art. 393-bis c.p., art. 131-bis c.p.) e chiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato sul merito e ha dichiarato che i reati si erano estinti per prescrizione al 17/03/2021 (tenuto conto della sospensione dei termini dal 14/10/2015 al 14/03/2016). In motivazione la Corte ha giudicato: generico il primo motivo; infondata la doglianza sull'applicabilità dell'art. 214 c.d.s. alla luce della presentazione del ricorso e dei riferimenti normativi richiamati anche dal ricorrente; irrilevante l'imprecisione terminologica tra sequestro e fermo, che non ha pregiudicato il diritto di difesa; infondate le eccezioni relative alla causa di non punibilità putativa (art. 393-bis) in considerazione della professionalità dell'imputato; e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi (tra cui la richiesta di riconoscimento delle attenuanti). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Le condotte di minaccia rivolte a pubblici ufficiali per costringerli a restituire il mezzo sono state ritenute eccedere l'esercizio del diritto; elemento soggettivo e oggettivo del reato ritenuti sussistenti dai giudici di merito e non superati dalle censure del ricorrente.

  • art. 207 Codice della strada

    Richiamato dal ricorrente in punto durata del fermo amministrativo; la Corte non ha ritenuto decisiva la sola richiamata normativa a favore dell'imputato, valorizzando anche la presentazione del ricorso e le disposizioni comunali.

  • art. 205 Codice della strada

    Richiamato dalla difesa quale possibile rimedio amministrativo; la Corte ha ritenuto che la proposizione del ricorso e il quadro normativo locale rendessero plausibile la valutazione di legittimità del comportamento degli ufficiali, senza però assolvere penalmente l'imputato.

  • art. 214, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)

    La Corte ha considerato rilevante il richiamo operato dal ricorrente al disposto dell'art. 214 c.d.s. e la presentazione del ricorso; tuttavia ha ritenuto che tale richiamo non fosse idoneo a escludere la responsabilità penale per il carattere intimidatorio delle condotte.

  • d.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189

    Citato dalla difesa insieme a circolari ministeriali; la Corte non ha ritenuto che tali fonti cambino la valutazione circa la natura intimidatoria della condotta o escludano la responsabilità penale.

  • Circolari del Ministero dell'interno (21/09/2007 e 21/01/2015)

    Richiamate in difesa per sostenere la restituzione de plano del mezzo; la Corte ha ritenuto prevalente la valutazione complessiva che considerava la proposizione del ricorso e le disposizioni locali, senza trarne una causa di esclusione della responsabilità penale.

  • art. 215-bis Codice della strada

    Menziato nella doglianza difensiva; la Corte non ha accolto la censura sull'erronea applicazione di norme sulla restituzione dei mezzi a carico dei pubblici ufficiali.

  • art. 393-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità putativa è stata ritenuta inapplicabile: la Corte ha rilevato l'assenza di arbitrarietà del rifiuto opposto dai pubblici ufficiali e ha ritenuto non fondato il convincimento putativo del ricorrente, anche per la sua competenza professionale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La possibile applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata dichiarata assorbita dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che costituisce esito più favorevole per l'imputato.

Massime di principio

  • Minacce rivolte a pubblici ufficiali per costringere a un comportamento costituiscono tipicamente reato: l'argomentazione che si tratti di esercizio di un diritto dev'essere provata concretamente e non è automaticamente accolta, specie se la condotta appare intimidatoria.
  • La differenza terminologica tra sequestro e fermo amministrativo non invalida l'imputazione quando resta indiscussa la natura del vincolo amministrativo e la condotta centrale è stata adeguatamente contestata; l'imprecisione terminologica non pregiudica il diritto di difesa se i fatti sono chiari.
  • La presentazione di un ricorso amministrativo (o il richiamo a norme amministrative locali) può influenzare la valutazione sulla legittimità del comportamento degli ufficiali, ma non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'autore di minacce rivolte a ottenerne la restituzione.
  • La buona fede putativa (art. 393-bis) può essere esclusa quando il soggetto ha professionalità o conoscenze tali da escludere la ragionevolezza del convincimento; la competenza professionale può quindi aggravare l'aspettativa di correttezza.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale, se più favorevole, su altre forme di estinzione o cause di non punibilità (es. art. 131-bis): l'esito processuale può quindi favorire il condannato anche senza rimuovere la storicità dell'illecito.
  • Le censure difensive relative all'applicabilità di norme amministrative o circolari richiedono argomentazione specifica e prova della loro effettiva efficacia nel caso concreto: mere asserzioni non bastano a escludere la responsabilità penale.

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