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Sentenza

Sentenza n. 1427/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4292/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4292/2024, recante condanna al riconoscimento di complessivi 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4292/2024, divenuta irrevocabile e notificata all'Amministrazione, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, la somma complessiva di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'adempimento. La ricorrente ha inoltre quantificato capitale, interessi e accessori, ma tale quantificazione è stata ritenuta non definitivamente vincolante per l'Amministrazione, che deve verificare l'esatto importo dovuto secondo il titolo e la legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore: le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato; gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza; nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalle disposizioni applicabili. Il giudice ha precisato che l'ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, ma serve a soddisfare il diritto già accertato dal titolo; pertanto, la precisa entità del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione secondo il titolo, la legge e gli eventuali pagamenti parziali. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provvedere entro i successivi 60 giorni alla determinazione definitiva dell'importo e agli atti necessari al pagamento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilaterali del creditore vincolino l'Amministrazione oltre quanto risulti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Regolano, rispettivamente, la condanna alle spese nel processo amministrativo e l'applicazione di disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la disciplina dell'onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme non costituisce né accerta nuovamente il diritto di credito, ma è diretto a dare concreta soddisfazione al diritto già definito dal titolo giudiziale; la misura del credito deve quindi essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del credito contenuta nei conteggi del creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'Amministrazione deve verificare la misura e la decorrenza delle somme dovute secondo il giudicato e la disciplina legale applicabile.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per i pagamenti delle Amministrazioni dello Stato dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il recupero coattivo e il giudizio di ottemperanza, purché l'Amministrazione non abbia adempiuto.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici le cui funzioni istituzionali comprendono la gestione della spesa oggetto dell'incarico non ha diritto a un compenso ulteriore per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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