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Ordinanza

Ordinanza n. 1102/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione dell’ASL Napoli/2 Nord n. 2471 del 19/12/2025, avente ad oggetto “Integrazione e parziale rettifica della Deliberazione N. 800 del 15/04/2025 - Adempimenti consequenziali – Adozione Tabelle Variazioni annuali Tetto di struttura ai fini della formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025”, - di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato, nonché, ove occorra, delle note prot. nn. 0011646/u e 0011649/u del 16/03/2026 dell’U.O.C. Accreditamento e Controllo dell’Asl NA/2 Nord.

Giustizia amministrativa202602050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell’ASL Napoli 2 Nord relativa all’adozione delle tabelle delle variazioni annuali del tetto di struttura per la formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025, nonché atti consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione aziendale che integrava e rettificava una precedente deliberazione e adottava le tabelle delle variazioni annuali del tetto di struttura ai fini della formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025. Sono stati altresì impugnati, ove occorrenti, atti dell’U.O.C. Accreditamento e Controllo dell’ASL. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha riservato al merito ogni valutazione sull’operatività della clausola di salvaguardia prevista dal contratto sottoscritto dalla parte ricorrente. In sede cautelare è stata inoltre rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri centri della specifica branca di pertinenza delle ricorrenti, individuabili dagli atti aziendali impugnati o depositati in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 22 settembre 2026, riservando al merito ogni valutazione sull’operatività della clausola di salvaguardia contrattuale. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri centri della specifica branca sanitaria. L’Amministrazione deve fornire alla parte ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’elenco degli indirizzi PEC dei controinteressati; la parte ricorrente deve notificare individualmente il ricorso, allegando l’ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’elenco, e depositare le prove delle notifiche entro quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere conformata anche mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, secondo la valutazione del giudice sul bilanciamento degli interessi coinvolti.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso una sollecita fissazione della trattazione di merito, il giudice può fissare l’udienza pubblica senza adottare una misura cautelare sospensiva.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notifica al controinteressato è richiamata quale adempimento processuale; il TAR ha comunque disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori centri individuati dagli atti di causa.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando tale misura risulti adeguata nel bilanciamento degli interessi coinvolti, senza necessità di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
  • Quando dagli atti di causa risultano soggetti ulteriori la cui posizione può essere direttamente incisa dall’esito del giudizio, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio, assegnando al ricorrente termini perentori per la notifica individuale e il deposito delle relative prove.
  • La valutazione cautelare può essere differita al merito quando la questione centrale, anche di natura contrattuale, richieda un esame più approfondito incompatibile con la fase sommaria.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela del terzo

Testo integrale

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