Sentenza del 02/12/2015 n. 24497 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la cartella di pagamento, sostenendo che essa fosse il primo atto con cui era stata loro contestata l'obbligazione tributaria, poiché il precedente avviso di accertamento non sarebbe stato validamente notificato. Contestavano inoltre l'autenticità della firma sull'avviso di ricevimento, la mancata considerazione di alcune domande e prove da parte della Commissione Tributaria Regionale, nonché l'applicazione di sanzioni, interessi e somme per ritardata iscrizione. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché i quesiti di diritto erano generici e astratti, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché riguardava sostanzialmente una questione di fatto e non dimostrava un vizio rilevante della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. È rimasta quindi ferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato la validità della cartella di pagamento e la regolare e tempestiva notificazione dell'avviso di accertamento prodromico ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La contestazione relativa alla firma sull'avviso di ricevimento non è stata accolta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La CTR ha ritenuto correttamente e tempestivamente eseguita, il 28 dicembre 2002, la notificazione dell'avviso di accertamento secondo la procedura prevista dalla norma.
Art. 366-bis c.p.c.
I quesiti devono essere specifici e pertinenti alla concreta fattispecie esaminata; domande formulate genericamente come mera richiesta di verificare se sussista una violazione di legge sono inidonee e comportano l'inammissibilità del motivo.
Art. 360 c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione
La norma delimita il controllo della Cassazione agli errori di diritto e ai vizi di motivazione dedotti secondo modalità specifiche. La Corte non può riesaminare genericamente i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
Art. 112 c.p.c.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La denuncia di omessa pronuncia deve essere formulata in modo specifico e idoneo a dimostrare che il giudice abbia omesso di decidere su una domanda o eccezione; non è sufficiente un quesito astratto.
Art. 111 Cost.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Il richiamo alla norma costituzionale non consente di trasformare una contestazione di fatto o una generica lamentela sull'assenza di motivazione in un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Termini per l'accertamento
La censura relativa alla violazione dei termini di accertamento non è stata esaminata nel merito perché il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Poteri delle commissioni tributarie
Il richiamo alla disposizione non ha condotto a un esame del merito, poiché la censura era formulata con un quesito inidoneo secondo la disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e collegati alla concreta decisione impugnata; quesiti generici o meramente teorici possono comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- Quando una cartella si fonda su un avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato nei termini, l'avviso diventa definitivo e le contestazioni successive possono risultare precluse, salvo vizi propri della cartella o della notificazione.
- La contestazione dell'autenticità della firma su un avviso di ricevimento richiede una specifica iniziativa processuale, come la querela di falso quando necessaria; una generica negazione non è normalmente sufficiente.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non riesamina liberamente le prove né accerta nuovamente se l'atto sia effettivamente pervenuto al destinatario, salvo vizi giuridici o motivazionali dedotti in modo specifico.
- L'omessa pronuncia su una domanda deve essere distinta dal rigetto implicito o dalla motivazione ritenuta insufficiente e deve essere denunciata con una censura puntuale, indicando chiaramente la domanda non esaminata e il suo contenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 454 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 663 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 666 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 1105 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 1301 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 1302 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →