Cassazione Civile, Ordinanza n. 14867/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001. Una parte privata aveva ottenuto dalla Corte d'appello un decreto ingiuntivo per euro 5.900,00 a carico del Ministero, a titolo di indennizzo per l'eccessiva durata di un giudizio civile iniziato nel 2000 e definito nel 2017. Il decreto era stato notificato direttamente al Ministero e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato. Su opposizione erariale ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la Corte d'appello aveva dichiarato l'inefficacia del decreto ritenendo che la notificazione, seppur non omessa, fosse equiparabile a notificazione omessa ai fini dell'art. 5, comma 2, della stessa legge. Il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 156, 144 e 291 c.p.c. e dell'art. 188 disp. att. c.p.c., sostenendo che la notificazione al Ministero anziché all'Avvocatura fosse nulla e non inesistente, con conseguente necessità di rinnovazione e non di inefficacia del decreto; 2) violazione dell'art. 5, comma 2, L. n. 89/2001, lamentando l'erronea applicazione della sanzione di inefficacia in presenza di una notificazione nulla; 3) violazione dell'art. 5-ter L. n. 89/2001 e omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'opposizione erariale, sostenendo che il Ministero non avesse provato di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto e di non aver potuto proporre opposizione in termini. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che la domanda di equa riparazione fosse tardiva perché proposta oltre sei mesi dalla definitività della sentenza conclusiva del giudizio presupposto, assumendo come dies a quo la data del 29.1.2018. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso incidentale sulla tempestività della domanda e, nel merito, ha accolto il ricorso principale nei primi due motivi e parzialmente nel terzo, affermando che la nullità della notificazione del decreto non determina l'inefficacia del decreto, ma consente solo l'opposizione tardiva, che richiede però la prova della mancata tempestiva conoscenza del provvedimento. Poiché la Corte territoriale non aveva verificato tale profilo, il decreto è stato cassato con rinvio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero sulla tardività della domanda di equa riparazione, ritenendola tempestiva perché il termine semestrale decorreva dalla definitività della sentenza conclusiva del giudizio presupposto, e non dalla data invocata dall'Amministrazione. Ha invece accolto il ricorso principale, cassando il decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato l'inefficacia del decreto monitorio per la sola nullità della notificazione. La Cassazione ha affermato che la notificazione eseguita al Ministero anziché all'Avvocatura dello Stato è nulla, non inesistente; tale nullità impedisce la decorrenza del termine per l'opposizione e consente l'opposizione tardiva, ma non legittima la declaratoria di inefficacia del decreto. Inoltre, in caso di opposizione tardiva, il giudice deve accertare se l'Amministrazione abbia provato di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto e di non aver potuto opporsi tempestivamente. Non risultando tale verifica compiuta, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 89/2001
il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il provvedimento che chiude il giudizio presupposto è divenuto definitivo; l'onere di provare la tardività incombe sull'Amministrazione convenuta
art. 5 L. n. 89/2001
la nullità della notificazione del decreto di equa riparazione non comporta di per sé l'inefficacia del decreto; l'inefficacia consegue solo alla mancata notificazione o alla notificazione giuridicamente inesistente
art. 5-ter L. n. 89/2001
l'opposizione al decreto di equa riparazione è il rimedio esperibile contro il decreto notificato invalidamente; se tardiva, richiede la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto
art. 144 c.p.c.
le notificazioni nei confronti dell'Amministrazione dello Stato vanno eseguite secondo le forme speciali previste, non direttamente presso il Ministero
art. 156 c.p.c.
il vizio di notificazione rileva come nullità e non come inesistenza quando l'atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario
art. 291 c.p.c.
in presenza di notificazione nulla, il rimedio è la rinnovazione della notificazione, non la declaratoria di inefficacia del decreto
art. 188 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina dell'inefficacia del decreto e alla notifica del provvedimento monitorio
art. 11 R.D. n. 1611/1933
le notificazioni verso le Amministrazioni dello Stato devono essere effettuate presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per distretto
art. 327, comma 1, c.p.c.
nel giudizio presupposto instaurato prima della riforma del 2009, il termine lungo per impugnare è annuale, con applicazione della disciplina previgente
art. 325 c.p.c.
termine breve di impugnazione richiamato come possibile alternativa, ma non applicato per difetto di deduzione e prova da parte del Ministero
art. 650 c.p.c.
la disciplina dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è richiamata in via analogica per il decreto di equa riparazione
art. 644 c.p.c.
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è conseguenza della mancata notificazione o della notificazione inesistente, non della semplice nullità
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato
art. 360 c.p.c.
il motivo incidentale è stato formulato come denuncia di violazione di legge in relazione al vizio di nullità processuale
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la notificazione del decreto eseguita in modo non conforme alla disciplina speciale verso l'Amministrazione dello Stato è nulla, ma non inesistente, se l'atto resta idoneo a raggiungere la sfera di conoscibilità del destinatario.
- La nullità della notificazione del decreto monitorio di equa riparazione non produce l'inefficacia del decreto; essa impedisce invece la decorrenza del termine per l'opposizione e consente, ove ne ricorrano i presupposti, l'opposizione tardiva.
- L'opposizione tardiva contro il decreto di equa riparazione è ammissibile solo se l'opponente prova che, per effetto della nullità della notificazione, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non ha potuto proporre opposizione nel termine ordinario; la sola deduzione del vizio notificatorio non basta.
- In tema di equa riparazione, l'inefficacia del decreto ai sensi della disciplina monitoria si verifica soltanto in caso di mancata notificazione o di notificazione giuridicamente inesistente, non già per mera invalidità della notificazione.
- Ai fini della tempestività della domanda di equa riparazione, il termine semestrale decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto; l'Amministrazione che eccepisca la tardività deve dimostrare il decorso del termine e il dies a quo rilevante.
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