Cassazione Civile, Sentenza n. 8341/2020 del 29/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1997, con i quali l'Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, aveva recuperato maggiori imposte Irpef, Irap e Iva per complessivi Euro 126.344,80, oltre sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Roma, riuniti i ricorsi, li aveva rigettati; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello, ritenendo gli atti sufficientemente motivati, sanata l'irritualità della notifica per effetto dell'impugnazione, regolari gli accertamenti della Guardia di Finanza e applicabile la proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle regole sulla notificazione, contestando la validità della consegna al portiere presso il precedente domicilio e la sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche rispetto alla decadenza dal potere impositivo per l'Iva 1997; (2) inapplicabilità della proroga biennale dell'accertamento Iva, in ragione della disapplicazione del condono Iva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione e delle pronunce costituzionali; (3) omessa motivazione sulla prova dell'effettivo esercizio abituale e continuativo dell'attività professionale nel 1997, non potendo la titolarità di uno studio legale nel 2005 dimostrare da sola tale circostanza; (4) violazione delle norme in materia di reddito di lavoro autonomo, soggettività passiva Iva e accertamenti bancari, assumendo di non avere svolto attività professionale. La sentenza impugnata era stata depositata il 14 giugno 2011.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la contestazione relativa alle modalità concrete della notifica implicava un apprezzamento di fatto non deducibile in Cassazione come violazione di legge; inoltre, la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo presuppone che l'impugnazione sia intervenuta prima della scadenza del termine di decadenza, ma nel caso non risultava ritualmente formulata nei gradi di merito una specifica eccezione di decadenza dal potere impositivo. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che l'incompatibilità europea del condono Iva non elimina la distinta proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della L. n. 289 del 2002, proroga che la Corte costituzionale non ha dichiarato incostituzionale. Ha accolto il terzo motivo, poiché la Commissione regionale non aveva motivato sui presupposti per assoggettare il contribuente a Irap per il 1997 né valutato gli elementi decisivi dedotti circa l'effettivo esercizio dell'attività professionale e il riparto dell'onere probatorio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, riguardando questioni connesse alla sussistenza dell'attività professionale. La Corte ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini e motivi adeguatamente sui presupposti dell'Irap per il 1997; ha rimesso al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
la notificazione degli atti d’imposizione tributaria non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività) e, come le Sezioni Unite hanno chiarito, tanto la nullità, quanto l’inesistenza della notifica dell’atto non rileva ove l’atto abbia raggiunto lo scopo (dal richiamo operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, deriva l’applicazione del regime processual-civilistico delle nullità e delle relative sanatorie, ex art. 156 c.p.c.) per il fatto di essere stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo;
La nullità o l'inesistenza della notificazione dell'atto impositivo può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario lo impugni prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere impositivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
dal richiamo operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, deriva l’applicazione del regime processual-civilistico delle nullità e delle relative sanatorie, ex art. 156 c.p.c.
La disciplina della notificazione degli atti impositivi richiama il regime processual-civilistico delle nullità e delle relative sanatorie.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10
la disapplicazione delle norme interne sul condono all’IVA, in forza dei principi statuiti nella menzionata sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 (causa C-132/06), non spiega effetto sulla distinta questione della proroga dei termini per l’accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, “introdotta per consentire all’amministrazione di dedicarsi alla complessa gestione degli adempimenti imposti dalla legge di condono, così da poter compiere le connesse operazioni senza pregiudizio dell’azione di contrasto dell’evasione e di controllo per le annualità ancora (all’epoca) accertabili, anche nei confronti di contribuenti che non avessero ritenuto di fruire dell’opportunità della definizione premiale”, sicchè quel “maggior termine procedimentale, anche se di rilevanza sostanziale (… non poteva essere retroattivamente vanificato su base interpretativa, in ragione dell’illegittimità comunitaria del condono dell’Iva”, tanto più essendo quest’ultima ispirata proprio dalla “necessità di salvaguardare il potere accertativo, non di deprimerlo” (Cass. n. 2194/15)”.
La disapplicazione del condono Iva per incompatibilità con il diritto dell'Unione non travolge la distinta proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10, che conserva la propria efficacia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Alla luce di tali principi, la motivazione della sentenza impugnata è gravemente insufficiente per aver omesso la valutazione di elementi di fatto decisivi per il giudizio – anche rispetto alle regole di riparto dell’onere probatorio – come individuati dal ricorrente nei giudizi di merito nonchè in seno al giudizio di impugnazione.
La motivazione è insufficiente quando omette la valutazione di elementi fattuali decisivi dedotti dalla parte, anche in relazione al riparto dell'onere probatorio.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. b)
In effetti, nella parte espositiva e nella parte motiva della sentenza impugnata, non si rinviene alcuna motivazione in ordine ai presupposti per l’applicabilità dell’Irap per l’anno 1997, limitandosi i secondi giudici a ritenere che “gli atti impugnati, basati su tipici della Guardia di Finanza, appaiono congruamente e sufficientemente motivati con riferimento agli esperiti accertamenti. Le riprese a tassazione, anche sotto il profilo quantitativo, appaiono esenti da possibili critiche o censure”.
La decisione sull'assoggettabilità a Irap richiede una motivazione che affronti i presupposti concreti dell'imposta per l'annualità contestata; la mera affermazione della congruità degli atti e degli accertamenti non è sufficiente.
Massime di principio
- La nullità o l'inesistenza della notificazione di un atto impositivo può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante impugnazione del destinatario, purché questa intervenga prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo.
- La contestazione delle concrete modalità di esecuzione di una notificazione, quando richiede un apprezzamento di fatto, non è deducibile in cassazione come mera violazione di legge; deve essere censurata secondo il pertinente vizio motivazionale, nei limiti consentiti.
- La disapplicazione del condono Iva incompatibile con il diritto dell'Unione non comporta la caducazione della distinta proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.
- Il giudice che decide sull'applicabilità dell'Irap deve valutare e motivare gli elementi fattuali decisivi relativi all'esercizio dell'attività professionale nell'annualità accertata; non basta affermare genericamente la congruità degli atti impositivi o degli accertamenti.
- La motivazione della sentenza deve rendere comprensibile il percorso di valutazione degli elementi di prova e non può limitarsi a enunciare il giudizio conclusivo, soprattutto quando siano dedotti fatti decisivi anche ai fini del riparto dell'onere probatorio.
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