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Parere

Parere n. 374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Raffaella D'Agostino, Michele Urzino, contro Regione Calabria, e nei confronti di Comune di Laino Castello, Comune di Caulonia, Azienda Sanitaria Locale Cosenza, Azienda Sanitaria Locale Reggio Calabria, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria, avverso avviso pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni Regione Calabria n. 13458 del 25/09/2023;

Giustizia amministrativa202400153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’avviso pubblico regionale per l’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti e del successivo provvedimento modificativo

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, gestori rispettivamente della sede unica rurale del Comune di Laino Castello e della sede n. 1 del Comune di Caulonia in forza di ordinanze contingibili e urgenti adottate dai rispettivi sindaci, hanno impugnato l’avviso regionale n. 13458 del 25 settembre 2023, con il quale è stata indetta una procedura per l’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti, comprese quelle da essi gestite, nonché il decreto n. 16384 del 13 novembre 2023, recante l’eliminazione della sede di Mongiana dall’elenco delle sedi disponibili e la conferma delle restanti disposizioni. Con un unico motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 129 del r.d. n. 1265/1934 e dell’art. 2 della l. n. 389/1999, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Secondo i ricorrenti, la Regione avrebbe illegittimamente sostituito una gestione provvisoria con un’altra, utilizzando una selezione per soli titoli invece di assegnare le sedi agli idonei collocati nella graduatoria del concorso ordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato, pur rilevando in via preliminare possibili profili di inammissibilità perché l’interpello impugnato non appariva immediatamente lesivo. L’art. 129 del r.d. n. 1265/1934 disciplina la gestione provvisoria disposta per assicurare la continuità dell’assistenza farmaceutica in caso di sospensione o interruzione dell’esercizio. Tale gestione è distinta dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, che hanno natura extra ordinem e possono derogare alla disciplina ordinaria per fronteggiare situazioni emergenziali. Le ordinanze dei sindaci di Laino Castello e Caulonia erano quindi provvedimenti emergenziali, adottati nelle more dell’assegnazione temporanea o definitiva delle sedi, e non si sovrapponevano alla successiva procedura regionale di gestione provvisoria. La Regione ha inoltre rappresentato che erano stati effettuati gli interpelli dal secondo al quinto rivolti agli idonei della graduatoria concorsuale, senza adesioni. In tale situazione, l’indizione di uno specifico interpello e la formazione di una graduatoria per l’assegnazione provvisoria risultavano legittime ai sensi dell’art. 9 della l.r. Calabria n. 18/1990. Il parere richiama anche la giurisprudenza secondo cui, quando l’interpello degli idonei abbia esito negativo, è possibile attribuire la gestione provvisoria all’esito di un’ulteriore procedura selettiva. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Ammissibilità e lesività dell’interpello

La Sezione ha rilevato possibili profili di inammissibilità, poiché l’interpello impugnato non appariva immediatamente lesivo, ma ha comunque esaminato il merito del ricorso.

Art. 129 r.d. n. 1265/1934 - Distinzione tra gestione provvisoria e ordinanze contingibili e urgenti

La gestione provvisoria regionale prevista dall’art. 129 del r.d. n. 1265/1934 è distinta dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. Le ordinanze sindacali, adottate per fronteggiare l’emergenza derivante dall’assenza del servizio farmaceutico, hanno natura extra ordinem e possono derogare alla disciplina ordinaria.

Art. 9 l.r. Calabria n. 18/1990 - Procedura regionale di assegnazione provvisoria

La Regione ha legittimamente indetto uno specifico interpello per l’assegnazione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti, dopo che gli interpelli rivolti agli idonei della graduatoria concorsuale avevano avuto esito negativo.

Violazione dell’art. 2 l. n. 389/1999 e selezione per titoli

La censura è infondata. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa consente di ritenere legittima un’ulteriore procedura selettiva per la gestione provvisoria quando nessun idoneo della precedente graduatoria concorsuale abbia aderito all’interpello.

Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

Non sono stati ravvisati i vizi dedotti, poiché la Regione ha documentato la vacanza delle sedi per rinuncia dei precedenti titolari, l’esperimento degli interpelli dal secondo al quinto e l’assenza di adesioni da parte degli idonei.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 129 r.d. n. 1265/1934

    In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

    La norma disciplina la gestione provvisoria delle farmacie necessaria a garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica in caso di sospensione o interruzione dell’esercizio.

  • art. 2 l. n. 389/1999

    È richiamato dai ricorrenti quale parametro della disciplina relativa alla gestione provvisoria e alla titolarità delle farmacie, ma la Sezione non ravvisa una sua violazione.

  • art. 50 d.lgs. n. 267/2000

    La disposizione consente l’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile e urgente del sindaco per fronteggiare situazioni emergenziali relative al mantenimento del servizio farmaceutico.

  • art. 54 d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato insieme all’art. 50 quale fondamento dei poteri contingibili e urgenti esercitati dai sindaci.

  • art. 9 l.r. Calabria n. 18/1990

    Le sedi farmaceutiche rurali della Regione che rendendosi vacanti, determinino nocumento all'assistenza farmaceutica possono essere attribuite in gestione provvisoria fino al conferimento definitivo a seguito del relativo concorso pubblico, in base a graduatoria regionale annuale.

    La disposizione costituisce il fondamento regionale della procedura di interpello per l’assegnazione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti.

  • art. 1 l. n. 389/1999

    È richiamato nella giurisprudenza citata dal parere in relazione al riconoscimento della titolarità in sanatoria dei gestori provvisori.

Massime di principio

  • Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco per assicurare la continuità del servizio farmaceutico in una situazione emergenziale sono strumenti extra ordinem e non coincidono con la successiva gestione provvisoria regionale disciplinata dall’art. 129 del r.d. n. 1265/1934.
  • Nelle more dell’assegnazione stabile di una sede farmaceutica, il sindaco può esercitare i poteri di ordinanza contingibile e urgente quando l’assenza del presidio farmaceutico determini un’emergenza per l’assistenza della popolazione.
  • Qualora gli interpelli rivolti agli idonei della graduatoria concorsuale per l’assegnazione provvisoria di una sede farmaceutica abbiano esito negativo, l’amministrazione può indire un’ulteriore procedura selettiva specifica per attribuire la gestione provvisoria.
  • La gestione provvisoria regionale delle sedi farmaceutiche rurali vacanti può essere assegnata secondo una graduatoria formata mediante una procedura appositamente indetta, quando tale procedura sia prevista dalla normativa regionale e sia stata preceduta senza esito dalla consultazione degli idonei della graduatoria concorsuale.

Impugnazione della procedura regionale per sedi farmaceutiche rurali

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due gestori provvisori di sedi farmaceutiche rurali contro la Regione Calabria. Sono stati impugnati l’avviso pubblico n. 13458 del 25 settembre 2023, relativo all’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti, e il successivo decreto n. 16384 del 13 novembre 2023, che ha eliminato la sede di Mongiana dall’elenco delle sedi disponibili confermando le restanti disposizioni.

Premesse fattuali

I ricorrenti gestivano la sede unica rurale del Comune di Laino Castello e la sede n. 1 del Comune di Caulonia in forza di ordinanze contingibili e urgenti adottate dai rispettivi sindaci nel 2017 e nel 2018. Le ordinanze erano state emanate per evitare l’interruzione dell’assistenza farmaceutica, dopo la vacanza delle sedi determinata dalla rinuncia dei precedenti titolari, risultati vincitori di altre sedi in una diversa regione.

La Regione Calabria aveva preso atto delle ordinanze, in attesa dell’espletamento delle procedure ordinarie per l’assegnazione delle sedi. Nel 2023 ha tuttavia incluso anche tali sedi nell’avviso pubblico per l’assegnazione in gestione provvisoria.

Motivo di ricorso

Con un unico articolato motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 129 del r.d. n. 1265/1934 e dell’art. 2 della l. n. 389/1999, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

La tesi era che la Regione avesse sostituito una gestione provvisoria con un’altra gestione provvisoria al di fuori della procedura prevista dall’art. 129 del r.d. n. 1265/1934. In particolare, i ricorrenti contestavano il ricorso a una selezione per soli titoli anziché l’assegnazione della sede agli idonei collocati utilmente nella graduatoria del concorso ordinario.

Distinzione tra ordinanze sindacali e gestione provvisoria regionale

La Sezione ha osservato preliminarmente che l’interpello impugnato potrebbe non essere immediatamente lesivo, prospettando quindi profili di inammissibilità. Ha comunque esaminato il merito e ha ritenuto infondato il motivo.

L’art. 129 del r.d. n. 1265/1934 disciplina i provvedimenti urgenti necessari ad assicurare l’assistenza farmaceutica quando un esercizio sia sospeso o interrotto e da ciò derivi, o possa derivare, un pregiudizio all’assistenza locale. Secondo il parere, tale gestione provvisoria è cosa diversa dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.

Le ordinanze dei sindaci di Laino Castello e Caulonia erano state adottate per fronteggiare una situazione emergenziale, in assenza di un presidio farmaceutico locale, nelle more dell’assegnazione temporanea o definitiva delle sedi. Esse avevano quindi natura contingibile e urgente e si collocavano al di fuori della procedura concorsuale ordinaria.

La Sezione ha richiamato l’orientamento secondo cui, in attesa dell’assegnazione stabile della sede da parte della Regione, il sindaco può esercitare legittimamente i poteri di ordinanza previsti dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 per garantire il mantenimento del servizio farmaceutico in contesti territoriali che ne rimarrebbero privi. Tali poteri sono strumenti extra ordinem, di natura residuale, che consentono di derogare alla disciplina vigente per fronteggiare situazioni emergenziali. È stato citato, in proposito, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27 luglio 2021, n. 1837.

Legittimità della procedura regionale

La Regione ha rappresentato che le sedi erano divenute vacanti per la rinuncia dei precedenti titolari e che erano stati già effettuati gli interpelli dal secondo al quinto rivolti agli idonei della graduatoria concorsuale. Tali interpelli non avevano ricevuto adesioni.

In tale situazione, la Sezione ha ritenuto legittima l’indizione di uno specifico interpello per l’assegnazione provvisoria delle sedi, sulla base dell’art. 9 della l.r. Calabria n. 18/1990. La disposizione consente di attribuire in gestione provvisoria le sedi farmaceutiche rurali vacanti che determinino un pregiudizio all’assistenza farmaceutica, fino al conferimento definitivo mediante concorso pubblico e sulla base della graduatoria regionale annuale.

Il parere ha richiamato anche T.A.R. Lombardia, sez. I, 13 novembre 2000, n. 6361, secondo cui il riconoscimento della titolarità in sanatoria previsto dall’art. 1 della l. n. 389/1999 non richiede che la gestione provvisoria sia stata attribuita a un soggetto idoneo nell’ultimo concorso. È sufficiente che essa sia stata conferita nel rispetto della disciplina applicabile. Quando l’interpello rivolto agli idonei abbia esito negativo, è quindi legittima un’ulteriore procedura selettiva per l’attribuzione della gestione provvisoria.

Conclusione

Il Consiglio di Stato non ha ravvisato violazioni di legge, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. Le ordinanze sindacali e la successiva procedura regionale sono state ritenute strumenti distinti, rispettivamente destinati a fronteggiare l’emergenza e ad assicurare la gestione provvisoria delle sedi in attesa dell’assegnazione definitiva.

La Sezione ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieOrdinanze contingibili e urgentiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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