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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16243/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2010 e 2011; l'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento induttivo recuperando ricavi da cessioni di materiale ferroso rilevati con p.v.c. e verifica presso la Sidercomm Sud s.r.l.; la CTP aveva accolto i ricorsi del contribuente ma la CTR, chiamata in appello dall'Ufficio, aveva respinto il gravame ritenendo che la documentazione prodotta (ricevute di cessione con quantità, compenso e sottoscrizione) non fosse sufficiente e che l'Ufficio avrebbe dovuto acquisire altri elementi di prova più precisi (es. pagamenti tramite assegno o bonifico)

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che, in caso di omessa dichiarazione del contribuente, l'accertamento si disciplini ai sensi dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e l'Ufficio possa avvalersi anche di presunzioni "supersemplici" (senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell'art. 38), determinando così il reddito sulla base degli elementi comunque acquisiti; ne consegue l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale doveva dedurre elementi contrari. Perciò la CTR ha erroneamente richiesto ulteriori prove sul pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame; spese del giudizio di legittimità demandate alla corte di merito

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    Regola l'accertamento nei casi di omessa dichiarazione: l'Ufficio può determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti e può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, compreso il metodo induttivo avvalendosi di presunzioni "supersemplici"

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    Stabilisce i requisiti (gravità, precisione e concordanza) per le presunzioni ordinarie utilizzate nell'accertamento induttivo; la Corte ha distinto questo regime da quello dell'art. 41 nei casi di omessa dichiarazione

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Norma richiamata per distinzione: non è la disciplina prevalente quando vi è omessa dichiarazione, siccome per tali casi l'art. 41 opera in via prioritaria

  • Codice civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova: la Corte ha richiamato che, una volta utilizzabili presunzioni supersemplici ex art. 41, si determina un'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4

    Norme sul ricorso per cassazione: sono i motivi formali con cui l'Agenzia ha dedotto violazione di norme e omessa/non completa pronuncia

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati in materia probatoria e sulla valutazione degli elementi istruttori, nella cornice del contraddittorio e valutazione della prova

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato a fronte della doglianza di omessa pronuncia su argomenti dedotti dall'Ufficio; la Corte ha assorbito il motivo dopo aver accolto il primo

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi opera l'art. 41 d.P.R. n. 600/1973: l'Amministrazione può determinare il reddito anche avvalendosi di presunzioni "supersemplici" e di qualsiasi elemento acquisito, senza il vincolo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 38
  • Quando l'Ufficio produce documenti identificativi della cessione (intestazione, dati del cedente, quantità, corrispettivo, sottoscrizione) non è sempre necessario che accerti altresì la prova del pagamento (es. bonifico o assegno) prima di procedere all'accertamento induttivo ex art. 41
  • La produzione di elementi documentali idonei a ricostruire operazioni non dichiarate può determinare lo spostamento dell'onere della prova sul contribuente, che deve fornire elementi specifici e contrari per confutare l'accertamento
  • La distinzione tra i regimi di accertamento (art. 38 vs art. 41) è centrale: nei casi di omessa dichiarazione prevale l'art. 41 e la relativa maggiore elasticità probatoria a favore dell'Amministrazione
  • Nei giudizi di merito il magistrato non può richiedere all'Ufficio, come condizione preliminare all'uso del metodo induttivo in caso di omessa dichiarazione, ulteriori elementi di prova di tipo probatorio che non sono richiesti dall'art. 41; l'accertamento va comunque sottoposto al contraddittorio e il contribuente può e deve produrre prova contraria

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