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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2012: si deduceva difetto di motivazione dell'avviso, si invocava l'esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 art. 7 in quanto gli immobili sarebbero destinati a finalità istituzionali (promozione turistico-naturalistica) e si contestava la legittimazione del Comune a pretendere il tributo in base a un accordo di programma che, secondo la ricorrente, attribuiva la competenza impositiva ad altri enti.

La decisione

Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha confermato che l'esenzione ex art. 7 D.Lgs. 504/1992 richiede l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente e l'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; gli immobili erano invece locati o concessi ad altri soggetti, perciò non sussisteva l'esenzione. Le censure sull'insufficiente motivazione e sulla legittimazione dell'ente sono state ritenute inammissibili o infondate: il motivo relativo al difetto di motivazione è stato dichiarato inammissibile per mancanza di riproduzione degli atti nei termini richiesti (c.d. doppia conforme e regole di trascrizione), e l'argomento sull'accordo di programma non è stato ritenuto idoneo poiché la Comunità non ha dimostrato l'adempimento degli impegni ivi assunti. La doglianza sulla mancata notifica dell'atto di attribuzione/modifica di rendita catastale è stata anch'essa respinta per carenza di indicazioni temporali rilevanti ai fini dell'applicazione della L. 342/2000. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7

    L'esenzione IMU richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e l'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; l'utilizzo indiretto mediante locazione o comodato a terzi esclude l'esenzione.

  • Art. 38 ter c.p.c., comma 5

    Riferimento alla regola della doppia conforme: censure già respinte in primo e secondo grado sono inammissibili se non adeguatamente documentate in cassazione.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Il ricorso è inammissibile se il ricorrente richiama atti o documenti di merito senza riprodurli o senza fornire indicazioni precise per la loro individuazione e valutazione in sede di legittimità.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La riformulazione limita l'impugnabilità per vizio di motivazione: la insufficienza della motivazione è rilevante in Cassazione solo se la motivazione manca della funzione di esporre le ragioni della decisione; nel caso di specie la motivazione era ritenuta adeguata.

  • L. 342 del 2000, art. 74

    La rilevanza della notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale dipende da fatti temporali (anteriore o successivo al 1 gennaio 2000); la ricorrente non ha precisato tali date, rendendo inammissibile la censura.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in ordine all'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto dalla ricorrente; la sentenza applica le disposizioni sulle spese e sui contributi processuali.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IMU ex art. 7 D.Lgs. 504/1992 è necessario dimostrare che l'ente utilizza direttamente l'immobile per funzioni istituzionali e che l'immobile è esclusivamente destinato ad attività non produttive di reddito; la mera destinazione ideale o la concessione in uso/locazione a terzi non basta.
  • Accordi di programma o patti con altri enti possono incidere sulla competenza impositiva solo se è provato l'effettivo adempimento degli impegni e la loro efficacia giuridica rispetto alla titolarità dell'immobile; la prova dell'adempimento è essenziale.
  • In Cassazione le doglianze fondate su documenti o atti del merito devono riprodurre tali atti o indicarne con precisione la collocazione e il contenuto; il richiamo generico agli atti del processo di merito comporta inammissibilità.
  • La censura per difetto di motivazione è rilevante in sede di legittimità solo se la motivazione manca totalmente della funzione di spiegare le ragioni della decisione; la mera contestazione della sufficienza logico-critica della motivazione non è idonea.
  • Le questioni relative alla notificazione di atti catastali o di attribuzione/modifica della rendita richiedono l'indicazione puntuale delle date e della natura temporale dell'atto (in particolare rispetto al 1/1/2000) per valutare l'eventuale invalidità della pretesa tributaria.
  • Quando si contesta la legittimazione di un ente a esigere tributi comunali, è necessario fornire elementi chiari e documentati sulla titolarità degli immobili e sugli effetti di atti costitutivi o modificativi della titolarità (decreti, trasferimenti, scioglimenti, successioni).

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