Cassazione Penale, Sentenza n. 22116/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla condanna alle spese: accertato che l'Avvocatura dello Stato non si era costituita in appello, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero al rimborso delle spese processuali. Rimangono invece confermate le statuizioni di merito sull'equa riparazione e la liquidazione dell'indennizzo (2.829,84 euro oltre interessi).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza che aveva riconosciuto a Romeo Felitti l'equa riparazione per 12 giorni di custodia cautelare e liquidato l'indennizzo, censurando in particolare la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali nonostante il Ministero non si fosse costituito; il ricorso denuncia violazione di legge (artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 314 cod. proc. pen.) e difetto/contraddittorietà di motivazione sulla soccombenza dell'Amministrazione
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come norma rilevante nella regolazione delle spese processuali; la giurisprudenza applica i criteri di soccombenza e contraddittorio per la liquidazione delle spese
art. 92 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza citata, l'art. 92 (nella formulazione modificata dal d.l. 132/2014 conv. L. 162/2014) disciplina la compensazione delle spese: nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione la PA non può essere considerata soccombente se non si è costituita e non si è opposta; se si costituisce opponendosi, la regolazione delle spese segue l'art. 92, che consente compensazione solo in casi particolari (soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza o ragioni gravi)
art. 314 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso in connessione alle regole processuali penali applicabili in materia cautelare e di impugnazione; la pronuncia però si concentra principalmente sulla disciplina delle spese nei procedimenti per riparazione
D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (conv. L. 10 novembre 2014, n. 162)
La riforma citata ha modificato l'art. 92 c.p.c.; la Corte evidenzia che la nuova formulazione restringe le ipotesi di compensazione delle spese, rendendo più difficile la condanna dell'Amministrazione quando non vi è contesa sostanziale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 34559/2002 e successive)
Principio consolidato: il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario ma non a carattere contenzioso necessario; se l'Amministrazione non si costituisce o non si oppone non può essere considerata soccombente e non può essere condannata alle spese; solo se si costituisce opponendosi ed è respinta la sua opposizione può essere condannata
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione (ingiusta detenzione) la notifica al Ministero è necessaria, ma se il Ministero non si costituisce o non si oppone non può essere considerato soccombente e non può essere condannato al rimborso delle spese processuali della parte privata.
- La condanna dell'Amministrazione alle spese è ammessa solo se essa si è costituita opponendosi alla richiesta e le sue eccezioni o deduzioni sono state respinte: in tal caso si applicano i criteri dell'art. 92 c.p.c.
- Dopo la riforma del 2014 (d.l. 132/2014 conv. L. 162/2014) l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese solo in circostanze limitate (soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ragioni), il che rende meno agevole la condanna della PA alle spese quando vi siano profili non chiari o questioni di diritto non consolidate.
- Nel valutare la condanna alle spese nei procedimenti di riparazione, il giudice deve verificare la presenza di un effettivo contrasto di interessi; l'assenza di costituzione dell'Amministrazione tende ad escludere la soccombenza della stessa.
- La pronuncia di annullamento senza rinvio della parte relativa alle spese mostra che la Corte di Cassazione può correggere solo la statuizione incongrua rispetto al principio già consolidato, lasciando impregiudicata la statuizione di merito sull'indennizzo quando essa non è censurata sul merito.
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