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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26028/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la riforma, in sede di appello, del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva: (1) errata applicazione della legge penale nel calcolo della pena e violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597, comma 3 c.p.p.), poiché la Corte d'appello avrebbe aumentato la sanzione complessiva per continuazione oltre quanto già operato dal primo giudice; (2) errata applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione della recidiva aggravata (art. 99 c.p.), non contestata formalmente nel capo di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo infondato: il PM aveva espressamente contestato l'aggravante richiamando l'art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, per cui l'applicazione della recidiva è legittima. Il primo motivo è stato invece accolto: la Corte territoriale ha errato nel computo degli aumenti per continuazione aggravando il carico sanzionatorio rispetto alla complessiva quantificazione del primo grado. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, esercitando il potere di emendare la pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., ha rideterminato direttamente la pena in anni cinque, mesi nove, giorni venti di reclusione e in euro 4.867,00 di multa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 611, commi 1 e 1‑bis c.p.p.

    Norma procedurale che autorizza la trattazione con contraddittorio cartolare; indica il rito seguito per l'esame del ricorso.

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Divieto di reformatio in pejus: il giudice di appello non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto al primo grado; principio invocato dal ricorrente per censurare l'aumento della pena.

  • art. 63, quarto comma c.p.

    Norma sull'aumento per recidiva qualificata; applicata dai giudici di merito con incremento di un terzo sulla pena base.

  • art. 99 c.p.

    Disciplina della recidiva. La Corte ricorda che la semplice indicazione dell'art. 99 nell'imputazione può essere sufficiente per la contestazione, purché non si pretenda di far valere una tipologia di recidiva più grave rispetto a quella contestata; nel caso concreto il PM ha richiamato espressamente l'art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, rendendo legittima l'applicazione.

  • art. 81, secondo comma c.p.

    Norma che disciplina il cumulo/continuazione delle pene (aumento per continuazione); la corretta applicazione e il calcolo aritmetico sono fondamentali per evitare aumenti illegittimi.

  • art. 52 d.lgs. n. 274/2000

    Regola la conversione di pena detentiva in pena pecuniaria; utilizzata per ragguagliare giorni di reclusione in misura di multa.

  • art. 620 lett. l) c.p.p.

    Potere della Corte di Cassazione di emendare la sentenza impugnata quando rileva illegalità della pena; qui la Corte ha rideterminato direttamente la pena anziché rinviare.

Massime di principio

  • La contestazione della recidiva può essere formalmente sufficiente con il richiamo all'art. 99, ma il giudice non può fondare la condanna su una tipologia di recidiva più grave di quella effettivamente contestata.
  • Il divieto di reformatio in pejus impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione dell'imputato rispetto al primo grado; ogni aumento in appello deve essere attentamente confrontato con la quantificazione complessiva del primo giudice.
  • Il calcolo degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.) richiede rigore aritmetico: errori di computo possono determinare l'illegittimità della pena e la conseguente riduzione o annullamento parziale da parte della Cassazione.
  • Quando la Corte di Cassazione riscontra un'illecita determinazione della pena, può emendare direttamente la sentenza ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., rideterminando la pena senza rinvio se ciò è possibile.
  • La conversione di giorni di reclusione in pena pecuniaria deve essere eseguita conformemente alle disposizioni specifiche (es. d.lgs. n. 274/2000) e correttamente contabilizzata nel computo complessivo delle sanzioni.
  • La difesa, in caso di sentenza di appello che modifica il trattamento sanzionatorio, dovrebbe verificare sia la formale contestazione delle aggravanti sia la correttezza dei calcoli relativi agli aumenti per continuazione e alla conversione per evitare reformatio in pejus.

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