Sentenza n. 647/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Caltanissetta, del16.12.23, notificato il 18.12. 23, con il quale è stato fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, di accedere in Italia ed Unione Europea ai luoghi ove si svolgeranno competizioni di calcio maschili e femminili e calcio a 5, di serie A, B, C, LND, relativi a campionati professionistici e dilettantistici, ai tornei internazionali e nazionali, relativi alla Champions League, Europa League, Coppa Intertoto, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, per la durata di anni 8 dalla data di notifica del provvedimento, nonché tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento DASPO del Questore di Caltanissetta, successivamente sostituito da un nuovo provvedimento che ha ridotto la durata della misura da otto a cinque anni
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato il 16 dicembre 2023, notificato il 18 dicembre 2023, con cui gli era stato vietato per otto anni l'accesso ai luoghi in cui si svolgevano competizioni calcistiche, in Italia e nell'Unione europea. La misura traeva origine da condotte violente verificatesi in occasione dell'incontro Spagna-Italia disputato il 15 giugno 2023 nei Paesi Bassi. Sono state dedotte, in particolare, l'insufficienza dell'istruttoria, l'indeterminatezza dei luoghi oggetto del divieto e la sproporzione della durata della misura. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha presentato alla Questura istanza di revoca o, in subordine, di riduzione del DASPO. Con provvedimento del 17 novembre 2025, l'amministrazione ha respinto la richiesta di revoca, anche considerando l'archiviazione disposta dall'autorità giudiziaria olandese, ma ha ridotto la durata del DASPO a cinque anni in ragione della buona condotta successiva agli eventi. Il nuovo provvedimento non è stato impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento del 17 novembre 2025 ha sostituito quello originariamente impugnato, poiché l'amministrazione ha nuovamente valutato la posizione del destinatario e ha assunto una determinazione parzialmente diversa, riducendo la durata della misura. Esso non è stato considerato un atto meramente confermativo: ha invece confermato, con autonoma valutazione, l'an del DASPO e modificato il quantum temporale, mantenendo carattere lesivo. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente; non essendo ciò avvenuto, è venuto meno l'interesse alla decisione sul primo provvedimento. Il TAR ha posto a carico del ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, tenendo conto delle spese già liquidate nella fase cautelare. L'istanza di sgravio del contributo unificato è stata trasmessa alla Segreteria Generale del TAR, ritenuta competente.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Costituisce la base normativa del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
art. 73 c.p.a.
Ha consentito al Presidente di segnalare alle parti la possibile improcedibilità alla luce del provvedimento sopravvenuto e ha preceduto la decisione sulla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento sull'istanza di revoca o modifica dell'atto impugnato e procede a una nuova valutazione della posizione dell'interessato, il nuovo atto non è meramente confermativo se conferma alcuni effetti e ne modifica altri: esso sostituisce il provvedimento originario.
- Il provvedimento sopravvenuto che conferma l'an della misura amministrativa ma ne modifica la durata conserva carattere lesivo e deve essere autonomamente e tempestivamente impugnato.
- L'adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo dell'atto originariamente impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul primo atto, con conseguente improcedibilità del ricorso se il nuovo provvedimento non è stato impugnato.
- Le valutazioni amministrative preventive e quelle dell'autorità giudiziaria penale operano su piani autonomi: l'archiviazione del procedimento penale non impone, di per sé, la revoca di una misura amministrativa orientata a finalità preventive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →