Sentenza n. 7914/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142/2015 ed implementato dal d.l. n. 130/2020, avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'accoglienza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell'Interno sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 e implementate dal d.l. n. 130/2020, presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e reiterata più volte. Successivamente alla proposizione del ricorso, la Prefettura di Roma ha adottato un provvedimento di assegnazione del ricorrente al CAS di Fiano Romano, concedendo così le misure di accoglienza richieste.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale mediante l'assegnazione del ricorrente a una struttura di accoglienza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia. Il Collegio ha inoltre confermato l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio e ha liquidato al difensore del ricorrente euro 991,90 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% e ulteriori oneri di legge, applicando le riduzioni previste dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata.
d.lgs. n. 142/2015
Disciplina il circuito e le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, oggetto dell'istanza proposta dal ricorrente.
d.l. n. 130/2020
È richiamato quale fonte di implementazione del sistema nazionale di accoglienza menzionato nell'istanza.
art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
«l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medî delle tariffe professionali vigenti relative ad onorarî, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa»
La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve rispettare i parametri tariffari e considerare la natura dell'impegno e l'incidenza degli atti compiuti.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Nel processo amministrativo dimezza gli importi determinati secondo i parametri professionali applicabili al difensore ammesso al gratuito patrocinio.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Fissa i parametri per la liquidazione dei compensi professionali, applicati dal giudice in relazione al valore indeterminabile e alle caratteristiche della controversia.
art. 4 d.m. n. 55/2014
Consente la riduzione dei compensi in considerazione delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'affare trattato e dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo relativo all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, l'adozione in corso di causa del provvedimento di assegnazione a una struttura di accoglienza elimina l'interesse alla decisione sull'illegittimità del silenzio, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo deve essere effettuata applicando i parametri professionali pertinenti, le riduzioni correlate alle caratteristiche della controversia e il dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
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