Sentenza del 16/07/2016 n. 492 - Corte di Giustizia CEE
Libera circolazione delle merci - Articoli da 34 TFUE a 36 TFUE - Misure di effetto equivalente - Art - 3 e 5 Direttiva 94/11/CE - Normativa nazionale che impone l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta di prodotti trasformati all'estero e che utilizza l'espressione in lingua italiana "pelle" - Articoli messi in libera pratica - Osta libera circolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti sostenevano che la vendita in Italia di calzature con diciture italiane relative al materiale, ma prive dell'indicazione dell'origine del cuoio, violasse la legge italiana n. 8/2013. Tale legge imponeva l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti lavorati all'estero recanti termini come "pelle" o "cuoio" e vietava la commercializzazione dei prodotti non conformi, prevedendo anche sanzioni e sequestro. Il giudice nazionale ha chiesto se tale obbligo fosse compatibile con la libera circolazione delle merci e con la direttiva 94/11/CE sull'etichettatura delle calzature.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 3 e 5 della direttiva 94/11/CE realizzano un'armonizzazione esaustiva del contenuto degli obblighi di etichettatura delle principali componenti delle calzature. La direttiva richiede l'indicazione del materiale utilizzato, ma non impone l'indicazione del Paese d'origine. Di conseguenza, uno Stato membro non può vietare la commercializzazione di calzature conformi alla direttiva solo perché prive dell'indicazione dell'origine del cuoio, anche quando provengano da altri Stati membri o da Paesi terzi e siano già state immesse in libera pratica nell'Unione. Le questioni relative ai prodotti non ancora immessi in libera pratica e al codice doganale sono state dichiarate irricevibili, perché teoriche o non rilevanti per la controversia. Il giudice nazionale deve inoltre verificare se la legge italiana sia stata adottata violando l'obbligo di previa comunicazione e il periodo di sospensione previsti dalla direttiva 98/34; in tal caso la norma sarebbe inapplicabile.
Norme richiamate
Articoli 34-36 TFUE
Libera circolazione delle merci e divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente
La Corte ha ritenuto che, per i prodotti coperti da un'armonizzazione completa dell'Unione, la compatibilità della normativa nazionale debba essere valutata principalmente alla luce della direttiva di armonizzazione, anziché direttamente degli articoli 34-36 TFUE.
Direttiva 94/11/CE, articoli 3 e 5
Gli Stati membri non possono vietare od ostacolare la commercializzazione di calzature conformi ai requisiti di etichettatura della direttiva
La direttiva armonizza in modo esaustivo il contenuto dell'etichettatura delle principali componenti delle calzature. Sono richieste informazioni sul materiale impiegato, ma non sul Paese d'origine; gli Stati membri non possono aggiungere tale requisito come condizione per la vendita.
Direttiva 94/11/CE, articolo 4 e allegato I
L'etichettatura deve fornire informazioni sul materiale utilizzato nelle componenti principali della calzatura
Le indicazioni obbligatorie riguardano la natura del materiale, come cuoio, cuoio rivestito, materia tessile o altra materia, e devono essere visibili e non ingannevoli.
Legge italiana n. 8/2013, articolo 3, comma 2
I prodotti ottenuti da lavorazioni in paesi esteri e muniti di diciture in italiano devono obbligatoriamente recare un'etichettatura indicante il loro Stato di provenienza
La disposizione nazionale imponeva un obbligo ulteriore rispetto alla direttiva europea e vietava la vendita di prodotti recanti diciture come "pelle" o "cuoio" senza indicazione dell'origine, anche se legalmente commercializzati in altri Stati membri.
Direttiva 98/34/CE, articoli 8 e 9
L'adozione di un progetto di regola tecnica deve essere rinviata per il periodo di sospensione previsto
Se una regola tecnica nazionale non viene comunicata correttamente alla Commissione o viene adottata prima della scadenza del periodo di sospensione, essa è affetta da un vizio procedurale sostanziale e non può essere opposta ai privati.
Regolamento n. 2913/92, articolo 24, e codice doganale dell'Unione, articolo 60
Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale
La norma definisce l'origine delle merci ai fini doganali e tariffari, ma non disciplina il contenuto delle informazioni da fornire ai consumatori mediante l'etichettatura; per questo motivo non è stata ritenuta determinante nella controversia.
Massime di principio
- Quando una direttiva europea armonizza in modo esaustivo un settore, gli Stati membri non possono imporre requisiti aggiuntivi che condizionino la commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva.
- L'indicazione obbligatoria del Paese d'origine può costituire una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, perché può rendere più onerosa la vendita di prodotti importati e favorire indirettamente i prodotti nazionali.
- I prodotti provenienti da Paesi terzi che sono stati immessi in libera pratica nell'Unione sono, ai fini della libera circolazione, assimilati ai prodotti degli Stati membri.
- Le informazioni supplementari possono essere ammesse solo se accompagnano le indicazioni armonizzate e non diventano una condizione nazionale per impedire o limitare la vendita di prodotti conformi.
- Un obbligo nazionale di etichettatura deve rispettare sia il contenuto della normativa europea applicabile sia gli obblighi procedurali di notifica preventiva delle regole tecniche; la violazione della procedura può rendere la norma inapplicabile ai privati.
- Le norme doganali sull'origine della merce non possono essere automaticamente utilizzate per giustificare obblighi informativi rivolti ai consumatori, salvo che la specifica disciplina europea lo preveda.
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