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Sentenza

Sentenza n. 412/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della DGR Lombardia n. XI/6792 in data 2 agosto 2022, recante “Determinazioni in merito alla assegnazione delle maggiorazioni tariffarie per l'esercizio 2021 a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura – poli universitari – d.g.r. n. 350 del 28 luglio 2010 e s.m.i. – d.g.r. n. 1153 del 21 gennaio 2019”, nella parte in cui ha preso atto delle risultanze del procedimento istruttorio svolto presso il competente ufficio della Direzione Generale Welfare in ordine alla determinazione dei punteggi ai fini dell’individuazione delle fasce di complessità e dell’incremento tariffario percentuale annuale spettante alle strutture sanitarie di ricovero e cura (punto 1 del deliberato) e approvato l’Allegato 1 “Tabelle assegnazioni”, contenente gli importi riconosciuti alle singole strutture interessate (punto 2 del deliberato), con inserimento della struttura sanitaria San Raffaele Turro nella fascia B, con riconoscimento di una maggiorazione tariffaria annua pari al 10%, anziché nella fascia C, con riconoscimento di una maggiorazione del 16%; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14\11\2025, per l’annullamento: - della medesima DGR Lombardia n. XI/6792/2022, impugnata col ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202203078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DGR Lombardia n. XI/6792/2022, nella parte relativa all’assegnazione alla struttura San Raffaele Turro della fascia B e della maggiorazione tariffaria del 10% per l’esercizio 2021, anziché della fascia C e della maggiorazione del 16%

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale che determinava le maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2021 spettanti agli IRCCS e alle strutture sanitarie di ricovero e cura quali poli universitari. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento, per la mancata esplicitazione dei dati utilizzati e dei calcoli svolti per ciascun indicatore. Con il secondo motivo ha dedotto l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, sostenendo che la Regione avrebbe erroneamente mantenuto nel totale dei posti letto della struttura San Raffaele Turro quelli dell’Unità operativa di Urologia, trasferiti nel 2020 presso l’Ospedale San Raffaele, pur avendoli esclusi dai posti letto destinati all’attività didattica. Secondo la ricorrente, il rapporto tra posti letto didattici e posti letto totali avrebbe dovuto essere pari al 100%, con attribuzione di 3 punti anziché 2 e conseguente passaggio alla fascia C. Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di istruttoria, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto verificare il trasferimento dell’Unità operativa di Urologia e ricalcolare correttamente l’indicatore. Con il quarto motivo ha dedotto irrazionalità, ingiustizia manifesta, pretestuosità e contraddittorietà, affermando che i posti letto trasferiti sarebbero stati comunque utilizzati presso l’Ospedale San Raffaele per attività didattica e di ricovero. Con motivi aggiunti, depositati dopo la produzione della scheda dei calcoli regionali, la ricorrente ha contestato anche il computo delle giornate di degenza relative a pazienti COVID+ ricoverati nel reparto convenzionato “Solventi”, sostenendo che l’omessa considerazione di 6.260 giornate avrebbe determinato erroneamente il punteggio di 2 per l’indicatore dei posti letto didattici. La Regione ha sostenuto la correttezza dell’istruttoria, basata sulle dichiarazioni della struttura e sui flussi ufficiali SDO, e ha rilevato che il punteggio complessivo sarebbe comunque rimasto insufficiente per l’accesso alla fascia C.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e l’ha ritenuta fondata. L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile mediante la pronuncia giudiziale; non è sufficiente una generica aspirazione al ripristino della legalità. Nel caso concreto, anche riconoscendo alla struttura il punteggio massimo di 3, anziché 2, per l’indicatore relativo ai posti letto destinati all’attività didattica, il punteggio complessivo sarebbe salito soltanto da 6 a 7. La fascia C richiedeva invece almeno 8 punti. Poiché le censure della ricorrente riguardavano esclusivamente tale indicatore e non gli altri parametri che avevano registrato punteggi inferiori rispetto agli anni precedenti, l’eventuale accoglimento dei motivi non avrebbe consentito di ottenere il risultato utile perseguito, cioè il passaggio dalla fascia B alla fascia C e la maggiorazione del 16%. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati inammissibili per difetto di interesse, senza esame nel merito delle censure sull’istruttoria e sul calcolo dell’indicatore. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della natura processuale della decisione e del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando difetta una condizione dell’azione, tra cui l’interesse a ricorrere.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, assegnando alle parti la possibilità di dedurre sul punto.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiama, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire, applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio esterno, deve essere concreto e attuale e tradursi in un’utilità pratica, diretta e immediata.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza e buon andamento, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere concreto, attuale e correlato a un’utilità pratica, diretta e immediata che il ricorrente possa conseguire mediante l’accoglimento della domanda; non è sufficiente l’interesse astratto al ripristino della legalità.
  • Il ricorso è inammissibile quando, anche ipotizzando l’accoglimento delle censure dedotte e la rimozione del vizio contestato, il risultato ottenibile non consentirebbe comunque al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito.
  • In una procedura basata su una pluralità di indicatori e su soglie di punteggio, il ricorrente non ha interesse a contestare il punteggio attribuito a un singolo indicatore se, anche ottenendo il punteggio massimo per quell’indicatore, il punteggio complessivo resterebbe comunque inferiore alla soglia necessaria per ottenere il beneficio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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