Sentenza del 03/03/2020 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Credito indebitamente compensato - Avviso di recupero del credito - Legittimità - Sussiste - Avviso in rettifica di quanto dichiarato - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficio aveva emesso tre distinti avvisi per gli anni 2003, 2004 e 2005 con i quali recuperava crediti d'imposta utilizzati in compensazione per pagare debiti IVA ritenuti inesistenti o non dovuti. La questione processuale verteva sulla legittimità dell'uso, da parte dell'amministrazione, di atti di recupero del credito ritenuto indebitamente compensato anziché di appositi avvisi in rettifica della dichiarazione del contribuente; inoltre si discuteva l'applicabilità dei limiti temporali di utilizzazione in compensazione posti dall'art. 62, legge 289/2002 in relazione al credito per nuovi investimenti di cui all'art. 8 legge 388/2000.
La decisione
La IV Commissione Tributaria Regionale di Bari, richiamando il principio espresso con l'ordinanza n. 8429/2017 della Corte di Cassazione, ha ritenuto legittimo che l'amministrazione finanziaria si avvalga di specifici atti di recupero del credito ritenuto indebitamente compensato, senza essere tenuta a utilizzare avvisi in rettifica della dichiarazione. Ha inoltre affermato la violazione, nel caso concreto, del dettato di cui all'art. 8 legge 388/2000 (comma 5) così come modificato dall'art. 62 legge 289/2002, confermando quindi le pretese impositive e respingendo l'atto di riassunzione proposto dal contribuente. Il contribuente P.V. è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Art. 8 legge 388/2000, comma 5
Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
Il credito per nuovi investimenti ha natura vincolata e può essere impiegato solo in compensazione a partire dalla data in cui sono sostenuti i costi; non è legittimo richiederne genericamente il rimborso o usarlo fuori dai presupposti normativi.
Art. 62 legge 289/2002
Prevede limiti temporali a pena di decadenza per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta (articolazione e termini stabiliti dalla norma).
I termini di utilizzazione in compensazione sono rilevanti e la loro violazione può comportare l'indebito utilizzo del credito, agevolando l'azione di recupero da parte dell'amministrazione.
Art. 63 TUIR
Citato nell'ambito della non rilevanza del credito d'imposta ai fini del rapporto di cui all'art. 63; in sostanza il credito non incide su taluni rapporti fiscali disciplinati dal TUIR.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 8429/2017
Principio espresso sull'ammissibilità per l'amministrazione finanziaria di avvalersi di atti di recupero specifici per crediti indebitamente compensati.
La Cassazione ha affermato che, in caso di compensazione indebitamente effettuata, l'amministrazione può procedere con atti di recupero del credito e non è obbligata a utilizzare avvisi in rettifica della dichiarazione fiscale del contribuente.
Massime di principio
- Se un credito d'imposta è stato utilizzato in compensazione ma manca il requisito di legittimità (es. credito inesistente o non maturato), l'amministrazione può emettere atti di recupero del credito indebitamente compensato senza dover necessariamente ricorrere ad avvisi in rettifica della dichiarazione.
- I crediti per nuovi investimenti disciplinati dall'art. 8 legge 388/2000 devono essere indicati in dichiarazione e possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di sostenimento dei costi; non sono utilizzabili liberamente né sono automaticamente liquidabili a rimborso.
- I termini temporali previsti per l'utilizzo in compensazione (art. 62 legge 289/2002) sono rilevanti: il superamento dei limiti può configurare indebito utilizzo del credito e legittimare l'azione di recupero dell'amministrazione.
- In una contestazione simile il contribuente deve documentare tempestivamente la sussistenza e la regolarità del credito (dichiarazioni, documentazione degli investimenti e delle spese) e valutare la legittimità formale della compensazione prima di procedere agli utilizzi.
- Dal punto di vista procedurale, nella difesa conviene controllare la natura dell'atto emesso (atto di recupero vs avviso in rettifica) ma non è sufficiente sostenere l'illegittimità dell'atto di recupero solo perché non è stato utilizzato un avviso in rettifica: la giurisprudenza ha ammesso la possibilità per l'amministrazione di agire con atti di recovery specifici.
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