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Ordinanza

Ordinanza n. 8824/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non idoneità psicofisica e valutazioni psicologica e psichiatrica recanti la diagnosi di disturbo di personalità N.A.S., adottati nell'ambito del concorso per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso, disposta il 4 febbraio 2026 dalla commissione per l'accertamento dell'idoneità psicofisica per la diagnosi di "Disturbo di personalità N.A.S." ai sensi dell'art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8), lettera b), del d.m. n. 198 del 2003. Ha contestato la correttezza della diagnosi amministrativa deducendo l'errata interpretazione dei test psicometrici, l'incompatibilità della diagnosi con la propria storia personale e con il servizio prestato nell'Esercito italiano, il contrasto con i criteri di accertamento dei disturbi della personalità desunti dalla letteratura scientifica e le contraddizioni interne alla documentazione amministrativa, nella quale sarebbe stato anche rilevato il corretto funzionamento affettivo-relazionale. A sostegno delle censure ha prodotto diverse valutazioni dell'U.O.C. Psicologia e del Dipartimento di salute mentale dell'A.S.P. di Ragusa, redatte il 25 e il 26 marzo 2026, recanti conclusioni difformi da quelle dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare se la ricorrente sia affetta dal disturbo di personalità N.A.S. rilevante ai sensi della disciplina concorsuale e, conseguentemente, se sia idonea o meno al concorso. L'incarico è stato affidato alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare con sede in Roma, che dovrà operare mediante una commissione composta da almeno due medici, individuati in relazione all'accertamento da eseguire, con facoltà di avvalersi di specialisti o consulenti esterni ove necessario. La verificazione dovrà svolgersi nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La relazione, corredata dalla documentazione utile e dalla nota motivata delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia della ricorrente, da preavvertire almeno cinque giorni prima. Il ricorrente deve notificare l'ordinanza all'organo verificatore entro cinque giorni; il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8), lettera b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    Disturbo di personalità N.A.S.

    La disposizione è indicata quale parametro normativo per valutare l'idoneità psicofisica della candidata al concorso per vice ispettori della Polizia di Stato.

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disciplinare l'esecuzione della verificazione, affidata a un organo tecnico e soggetta a specifici termini e modalità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psicofisica concorsuale è contestata sulla base di valutazioni tecniche contrapposte e di documentazione medica potenzialmente contraddittoria, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare, con metodo tecnico qualificato, la sussistenza della patologia prevista dalla disciplina concorsuale e le conseguenze sull'idoneità del candidato.
  • La verificazione su accertamenti sanitari concorsuali può essere affidata a un organo tecnico pubblico specializzato, mediante una commissione composta da più medici scelti in relazione allo specifico oggetto dell'indagine, con facoltà di avvalersi di specialisti o consulenti esterni quando le professionalità interne non siano adeguate.
  • Nell'esecuzione della verificazione il giudice può stabilire termini perentoriamente organizzativi, prescrivere il deposito di una relazione motivata corredata dalla documentazione pertinente e garantire alle parti e ai consulenti tecnici di fiducia la partecipazione alle operazioni, previo congruo preavviso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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