Cassazione Penale, Sentenza n. 30265/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Palermo ha rigettato il riesame proposto contro la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Trapani a un indagato arrestato in flagranza, insieme a un altro soggetto, mentre si trovava in un'auto nella quale erano state rinvenute consistenti quantità di cocaina, hashish e marijuana. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) carenza e illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che mancasse la prova della consapevolezza dell'indagato circa la presenza della droga e del dolo del concorso, affermando che egli si era limitato ad accompagnare l'altro soggetto per l'acquisto di droga destinata al solo uso personale di quest'ultimo; 2) erronea valutazione delle esigenze cautelari, contestando che la sola gravità del fatto bastasse a giustificare la ritenuta inidoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha ritenuto che la condotta dell'indagato non fosse una mera connivenza non punibile, ma un apporto attivo che aveva facilitato la trasferta finalizzata all'approvvigionamento di droga, integrando una compartecipazione almeno come sostegno pratico. Quanto all'elemento soggettivo, ha valorizzato la collocazione della sostanza nell'abitacolo, il forte odore della parte vegetale, l'ingente quantità e la sua evidente eccedenza rispetto a un uso personale, reputando logico inferire la consapevolezza dell'indagato sulla presenza e sulla destinazione della droga. Sul versante cautelare, ha ritenuto correttamente motivata la scelta della custodia in carcere, considerati l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, la gravità della quantità e varietà di stupefacenti, la prossimità dell'indagato al mercato degli stupefacenti e i precedenti penali specifici e non risalenti, elementi che rendevano inidonee misure meno afflittive anche con controllo elettronico. L'indagato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
richiamato quale base della provvisoria imputazione per detenzione/traffico di sostanze stupefacenti, con riferimento alla rilevanza della quantità e varietà della droga rinvenuta.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla mancata rimessione in libertà del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di concorso nel reato di stupefacenti, non integra mera connivenza non punibile la condotta di chi, con un comportamento attivo, fornisce sostegno pratico alla trasferta o all'operazione di approvvigionamento della droga, anche se non sia stato lui a detenere materialmente la sostanza.
- La consapevolezza della presenza e della destinazione illecita della droga può essere desunta in via logica da elementi fattuali esterni, quali la collocazione del compendio nell'abitacolo, l'odore percepibile della sostanza, la quantità complessiva e la sua evidente incompatibilità con un uso personale.
- In sede cautelare, la custodia in carcere può essere giustificata quando il giudice motivi in modo concreto sull'attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando gravità del fatto, quantità e qualità della droga, prossimità dell'indagato al mercato degli stupefacenti e precedenti specifici.
- La scelta della misura cautelare più grave è legittima se il giudice spiega perché misure meno afflittive, incluso il controllo elettronico, non siano sufficienti a neutralizzare il rischio di recidiva.
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