Sentenza n. 377/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto Prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, recante "DIVIETO DI DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI" ai sensi dell'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto di ragione, le informative del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (doc 1); - del decreto CAT -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS- con cui è stata revocata la licenza per porto di fucile uso caccia intestata al Sig. -OMISSIS-, quale atto presupposto, connesso e consequenziale al primo (doc 2); - della comunicazione di avvio del procedimento N. -OMISSIS- per l’missione del decreto di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (doc 3); - di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, connessa revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e violazione delle garanzie di contraddittorio procedimentale. La vicenda traeva origine dalla partecipazione del ricorrente a una violenta lite verificatasi all'esterno di un locale, dopo l'aggressione di un suo parente, documentata da verbali e relazioni del Commissariato di pubblica sicurezza. Il ricorrente contestava in particolare il livello della propria partecipazione alla lite e valorizzava l'esito del procedimento penale, definito per remissione di querela. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Ha escluso il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l'Amministrazione aveva acquisito dettagliate relazioni del Commissariato e due distinti pareri di polizia, sufficienti a dimostrare la partecipazione del ricorrente alla lite. Il giudice ha ritenuto legittimo il giudizio preventivo e discrezionale di inaffidabilità nell'uso delle armi, non subordinato all'esistenza di condanne penali, denunce, accertamenti di abuso o di una specifica pericolosità sociale. È sufficiente anche una situazione di conflittualità, purché l'apprezzamento amministrativo sia fondato su elementi adeguati, non irrazionale e congruamente motivato. Le modalità specifiche di partecipazione alla lite e la remissione della querela non incidono sul giudizio amministrativo, non essendovi stato un accertamento sostanziale dei fatti nel procedimento penale. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, poiché l'interessato era stato posto in condizione di difendersi nel procedimento; il richiamo all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato ritenuto inconferente perché la disposizione riguarda i procedimenti a impulso di parte. Il ricorso è stato respinto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il divieto di detenzione di armi può essere adottato in funzione preventiva sulla base di una valutazione discrezionale dell'affidabilità del soggetto e di elementi anche solo indicativi del possibile abuso.
artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il rilascio e la revoca delle autorizzazioni al porto e alla detenzione di armi presuppongono un giudizio di affidabilità; non sono necessari una condanna penale, una denuncia, un abuso accertato o una specifica pericolosità sociale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti a impulso di parte e non fonda, nel caso deciso, una violazione procedimentale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, il ricorso risulta chiaramente infondato.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto d'armi hanno natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e possono essere fondati su una valutazione discrezionale dell'affidabilità dell'interessato.
- Per adottare un divieto di detenzione di armi non sono necessari una condanna penale, una denuncia, un abuso già verificatosi o un giudizio formale di pericolosità sociale; possono essere sufficienti elementi anche solo indicativi di una situazione di conflittualità o di possibile inaffidabilità.
- La partecipazione dell'interessato a una violenta lite può costituire elemento sufficiente per il giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi, anche quando non siano decisive le modalità specifiche della partecipazione e il procedimento penale si sia concluso senza un accertamento sostanziale dei fatti.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza verifica l'adeguatezza degli elementi istruttori, la razionalità e la congruità della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa discrezionale.
- L'art. 10-bis l. 241/1990, relativo al preavviso di rigetto, si applica ai procedimenti a impulso di parte e non ai procedimenti amministrativi avviati d'ufficio per l'adozione di misure di pubblica sicurezza.
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