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Sentenza

Sentenza n. 377/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto Prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, recante "DIVIETO DI DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI" ai sensi dell'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto di ragione, le informative del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (doc 1); - del decreto CAT -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS- con cui è stata revocata la licenza per porto di fucile uso caccia intestata al Sig. -OMISSIS-, quale atto presupposto, connesso e consequenziale al primo (doc 2); - della comunicazione di avvio del procedimento N. -OMISSIS- per l’missione del decreto di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (doc 3); - di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato ignoto.

Giustizia amministrativa202600132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, connessa revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e atti procedimentali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e violazione delle garanzie di contraddittorio procedimentale. La vicenda traeva origine dalla partecipazione del ricorrente a una violenta lite verificatasi all'esterno di un locale, dopo l'aggressione di un suo parente, documentata da verbali e relazioni del Commissariato di pubblica sicurezza. Il ricorrente contestava in particolare il livello della propria partecipazione alla lite e valorizzava l'esito del procedimento penale, definito per remissione di querela. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Ha escluso il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l'Amministrazione aveva acquisito dettagliate relazioni del Commissariato e due distinti pareri di polizia, sufficienti a dimostrare la partecipazione del ricorrente alla lite. Il giudice ha ritenuto legittimo il giudizio preventivo e discrezionale di inaffidabilità nell'uso delle armi, non subordinato all'esistenza di condanne penali, denunce, accertamenti di abuso o di una specifica pericolosità sociale. È sufficiente anche una situazione di conflittualità, purché l'apprezzamento amministrativo sia fondato su elementi adeguati, non irrazionale e congruamente motivato. Le modalità specifiche di partecipazione alla lite e la remissione della querela non incidono sul giudizio amministrativo, non essendovi stato un accertamento sostanziale dei fatti nel procedimento penale. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, poiché l'interessato era stato posto in condizione di difendersi nel procedimento; il richiamo all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato ritenuto inconferente perché la disposizione riguarda i procedimenti a impulso di parte. Il ricorso è stato respinto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il divieto di detenzione di armi può essere adottato in funzione preventiva sulla base di una valutazione discrezionale dell'affidabilità del soggetto e di elementi anche solo indicativi del possibile abuso.

  • artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il rilascio e la revoca delle autorizzazioni al porto e alla detenzione di armi presuppongono un giudizio di affidabilità; non sono necessari una condanna penale, una denuncia, un abuso accertato o una specifica pericolosità sociale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti a impulso di parte e non fonda, nel caso deciso, una violazione procedimentale.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, il ricorso risulta chiaramente infondato.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto d'armi hanno natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e possono essere fondati su una valutazione discrezionale dell'affidabilità dell'interessato.
  • Per adottare un divieto di detenzione di armi non sono necessari una condanna penale, una denuncia, un abuso già verificatosi o un giudizio formale di pericolosità sociale; possono essere sufficienti elementi anche solo indicativi di una situazione di conflittualità o di possibile inaffidabilità.
  • La partecipazione dell'interessato a una violenta lite può costituire elemento sufficiente per il giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi, anche quando non siano decisive le modalità specifiche della partecipazione e il procedimento penale si sia concluso senza un accertamento sostanziale dei fatti.
  • Il sindacato giurisdizionale sul giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza verifica l'adeguatezza degli elementi istruttori, la razionalità e la congruità della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa discrezionale.
  • L'art. 10-bis l. 241/1990, relativo al preavviso di rigetto, si applica ai procedimenti a impulso di parte e non ai procedimenti amministrativi avviati d'ufficio per l'adozione di misure di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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