Sentenza n. 1249/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento di € 1.413,34, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Crotone n. 865/2023, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo all’amministrazione. La sentenza aveva condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento di € 1.413,34, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo successivo. A seguito di ordinanza istruttoria, la ricorrente ha dimostrato la regolarità della notifica del titolo esecutivo e ha rinnovato la notifica del ricorso presso l’indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. L’amministrazione non si è costituita e non ha provato di avere eseguito il giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, l’obbligo di pagamento era certo in base alla sentenza e l’amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento. Ha dichiarato l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di eseguire integralmente il giudicato, detraendo quanto eventualmente già pagato, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto la piena debenza degli interessi nella misura stabilita dal titolo esecutivo. Ha inoltre ritenuto ammissibile, anche per l’ottemperanza di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza e opera fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine di 60 giorni e con termine di 90 giorni. Le spese di giudizio, pari a € 828,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali, sono state poste a carico dell’amministrazione.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’integrale esecuzione di un giudicato quando l’amministrazione obbligata non dimostri di avervi adempiuto.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può impartire all’amministrazione l’ordine di eseguire il giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere riconosciuta anche quando l’ottemperanza riguarda una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
comma 781 dell’art. 1 l. n. 208/2015
La disposizione ha ampliato la disciplina della penalità di mora, rendendone possibile l’applicazione anche nell’ottemperanza di condanne pecuniarie.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non dimostra di aver adempiuto a una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento di una somma di denaro, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, con ordine di pagamento delle somme dovute al netto di quanto eventualmente già corrisposto.
- Nell’ottemperanza di una sentenza di condanna pecuniaria, gli interessi sono dovuti nella misura stabilita dal titolo esecutivo, mentre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. costituisce una posta ulteriore, avente carattere sanzionatorio e finalità coercitiva.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per l’inottemperanza a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro e può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in assenza di ragioni ostative o di iniquità.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in caso di persistente inerzia, con l’insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che questi intervenga, su istanza della parte vittoriosa, dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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