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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19227/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione relativo a cinque immobili formalmente intestati a Immobiliare Peonia s.r.l. (ma ritenuti nella disponibilita' del Bocchi) e ad altri beni. I ricorrenti contestavano: a) la applicabilita' retroattiva e la prevedibilita' dell'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 159/2011 dopo la sentenza Corte Cost. n.24/2019 (vizio di violazione del dictum della sentenza rescindente), sostenendo che la norma si era resa applicabile solo dopo la 'tassativizzazione' giurisprudenziale e dunque non poteva giustificare confische relative ad acquisti anteriori; b) insufficienza e vizi probatori in ordine alla sussistenza della pericolosita' generica (mancanza del requisito delittuoso, dell'abitualita' e della rilevanza economica dei proventi illeciti; valutazioni meramente indiziarie o neutre come la modestia delle dichiarazioni dei redditi); c) per la societa', inesistenza di fittizieta' o schermo societario e mancanza di prova del flusso di denaro dalle societa' operative ai beni confiscati; d) censure processuali relative al rispetto del dictum della sentenza di annullamento e all'eventuale necessita' di integrazioni istruttorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta l'operazione del giudice del rinvio (Corte d'Appello di Venezia) che, in esecuzione della sentenza di annullamento con rinvio, ha riaperto il contraddittorio e ha valutato l'eventuale inquadramento esclusivo della pericolosita' del Bocchi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 159/2011 alla luce della sentenza Corte Cost. n.24/2019. La Corte ha confermato che la sentenza n.24/2019 costituisce interpretazione vincolante e restrittiva della norma e puo' essere applicata retroattivamente come interpretazione giudiziale restrittiva, con cio' venendo preservato il principio di prevedibilita'. Sulla base dei materiali istruttori (tra cui risultanze di indagini penali e verifiche fiscali) la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistenti i requisiti della pericolosita' generica: attivita' delittuose qualificabili (reati tributari rilevanti negli anni 2005, 2007, 2012, 2013), abitualita' in un arco temporale significativo, produzione di profitti illeciti costituenti componente significativa del reddito e correlazione temporale con la costruzione/acquisizione degli immobili. Ha inoltre ritenuto legittima la confisca dei beni formalmente intestati a terzi quando risultino fittiziamente intestati o nella disponibilita' effettiva del proposto e quando la parte di valore prevalente sia riconducibile a proventi illeciti (prevalenza economica rispetto al suolo). Le questioni di carattere motivazionale sollevate erano in gran parte inammissibili in cassazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente, non riscontrati nel caso di specie.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b); art. 4; art. 7; art. 16; art. 20; art. 24; art. 27

    L'art. 1 lett. b) e le disposizioni sulle misure patrimoniali devono essere interpretate restrittivamente come chiarito da Corte Cost. n.24/2019: pericolosita' generica richiede delitti (non meri illeciti amministrativi), abitualita' significativa, profitti illeciti e rilevanza economica dei proventi rispetto ai beni oggetto di confisca. Le misure patrimoniali possono essere applicate anche a soggetti rientranti nella lett. b) se sussistono tali requisiti.

  • Codice di Procedura Penale

    art. 606 c.p.p.; art. 611 c.p.p.; art. 627 c.p.p. (comma 3); art. 200 c.p.p.

    Limiti del sindacato in sede di cassazione: in materia di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso soltanto per violazione di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili solo se la motivazione e' inesistente o meramente apparente. L'art. 627 comma 3 impone che il giudice del rinvio si attenga al dictum della sentenza rescindente salvo che motivatamente riqualifichi i fatti.

  • Legge 7 agosto 1953, n. 87

    Norma prevista per il promovimento della questione di legittimita' costituzionale; la richiesta di promuovere questione sul punto e' stata ritenuta manifestamente infondata.

  • D.Lgs. n. 74/2000

    art. 3 (dichiarazione fraudolenta), art. 4 (dichiarazione infedele)

    I reati tributari rilevanti (art. 3) possono integrare il requisito di 'attivita' delittuosa produttiva di profitti illeciti' richiesto dall'art. 1 lett. b) D.Lgs. 159/2011 se superano le soglie di punibilita' e dimostrano produzione di profitto in periodo congruente con l'acquisto dei beni.

  • D.L. n. 92/2008, conv. L. n. 125/2008

    La modifica normativa del 2008 non ha impedito l'applicazione retroattiva delle misure patrimoniali ai pericolosi generici: le Sezioni Unite hanno ricostruito il regime intertemporale rimandando all'estensione di disposizioni precedenti; non sussiste percio' illegittimita' di prevedibilita'.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    Sentenza interpretativa di rigetto che fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata e restrittiva dell'art. 1 lett. b) D.Lgs. 159/2011: individua i tre requisiti (abitualita' dei delitti, produzione di profitti illeciti, rilevanza dei proventi nel reddito) e la necessita' di correlazione temporale con l'incremento patrimoniale oggetto di confisca; vincolante per i giudici successivi e applicabile anche alla fattispecie originaria come interpretazione retroattiva.

  • Giurisprudenza della Corte EDU (sentenza De Tommaso, Grande Camera, 23/02/2017 n. 43395/09)

    Richiama il principio di prevedibilita' delle norme e consente l'uso di clausole generiche se l'interpretazione giurisprudenziale definisce portata e limiti; non impedisce l'applicazione retroattiva di una interpretazione restrittiva che aumenta la determinatezza della norma.

  • Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimita' (es. Spinelli, e sentenze citate)

    Principi ermeneutici sulla perimetrazione della pericolosita' generica e sul regime intertemporale: necessita' di correlazione temporale tra reati e incremento patrimoniale, possibilita' per il giudice di misure di prevenzione di valorizzare elementi emersi in procedimenti penali non definitivi, e criteri per valutare prevalenza economica di componenti del bene.

Massime di principio

  • L'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 159/2011 va interpretato restrittivamente: per applicarla occorre che emergano delitti (non meri illeciti amministrativi), commessi abitualmente in un arco temporale significativo, produttivi di profitti illeciti e tali profitti devono costituire l'unica o una componente significativa del reddito.
  • La sentenza Corte Cost. n.24/2019 e' una interpretazione vincolante che puo' essere applicata retroattivamente come chiarimento restrittivo della norma; cio' non genera di per se' vizio di prevedibilita' se la interpretazione aumenta la determinatezza della fattispecie.
  • In procedimento di prevenzione il giudice puo' valorizzare, nel rispetto dei limiti giurisprudenziali, elementi investigativi o decisioni non necessariamente definitive in sede penale per ricostruire storicamente condotte delittuose, purche' gli elementi siano sufficientemente puntuali e collegati temporalmente all'incremento patrimoniale.
  • La confisca puo' colpire beni formalmente intestati a terzi (societa' schermo) quando sia provata la fittizieta' o la disponibilita' effettiva del soggetto e quando la parte del bene derivata da proventi illeciti sia economicamente prevalente; il principio civilistico dell'accessione e' subordinato alla prevalenza economica nella materia preventiva.
  • In cassazione in materia di prevenzione il sindacato e' in larga parte limitato a violazioni di legge: censure che attengono al merito valutativo o alla motivazione sono spesso inammissibili salvo che si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente.
  • La mera evasione fiscale o la modestia delle dichiarazioni reddituali non bastano di per se' per fondare la pericolosita' generica; rilevano invece reati tributari che superano le soglie di punibilita' e dimostrino produzione di proventi reinvestiti negli acquisti.
  • Se esistono elementi istruttori che dimostrano la correlazione temporale tra le condotte illecite e l'incremento patrimoniale (anche attraverso mutui, pratiche edilizie, richieste di agibilita'), il giudice puo' legittimamente ritenere la sussistenza della correlazione richiesta per la confisca di prevenzione.

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