Ordinanza n. 82/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 27.08.2025 e relativa nota di trasmissione; - della comunicazione della Prefettura di Lecce di avvio del procedimento ex art. 92, co. 2 bis, del d.lgs. n. 159/2011, prot. n. -OMISSIS- del 13.6.2024; - della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 28.08.2025 (Reg. Generale data 28.8.2025 n. -OMISSIS-) di inibizione di prosecuzione di attività e inefficacia della S.C.I.A. REP_-OMISSIS- 14-OMISSIS-19/17-10-2024 del 17.10.2024; - della determinazione del Comune di -OMISSIS- nr. gen. -OMISSIS- del 10.09.2025 con la quale dichiara “l'inefficacia della comunicazione alla competente CCIAA di Lecce ed al Comune di -OMISSIS- di avvio dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e della notifica alla competente Asl Lecce di registrazione di cui all’art. 6 del Regolamento CE n°852/2004” nonchè “dispone nei confronti della società il divieto di prosecuzione dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari (caffè) con deposito ubicato in -OMISSIS- (Le) alla Via -OMISSIS- di cui alla pratica Suap -OMISSIS-”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare di tutti gli atti istruttori, di estremi e contenuti sconosciuti, posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, ivi compresi i verbali del Gruppo Interforze e in particolare, quello reso nella riunione del 13.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Lecce, con conseguenti provvedimenti comunali di inibizione della prosecuzione dell’attività e dichiarazione di inefficacia della SCIA
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Lecce, la comunicazione di avvio del procedimento, nonché i successivi provvedimenti comunali che hanno inibito la prosecuzione dell’attività commerciale e dichiarato inefficaci le comunicazioni e notifiche relative all’avvio dell’attività. Sono stati inoltre contestati gli atti istruttori presupposti, inclusi i verbali del Gruppo Interforze. Dal testo emerge che la ricorrente ha dedotto censure di illegittimità dell’interdittiva, anche in relazione alla sopravvenuta sentenza della Corte d’Appello di Lecce, poi posta a fondamento di una richiesta di revisione presentata alla Prefettura il 6 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non fondati allo stato i motivi di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l’interdittiva antimafia non richiede la prova dell’intervenuta infiltrazione mafiosa, essendo sufficiente la presenza di elementi sintomatici e presuntivi dai quali, attraverso una valutazione prognostica latamente discrezionale e complessiva, possa desumersi il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Gli elementi devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Nel caso concreto, le determinazioni prefettizie sono state ritenute idonee a prefigurare ragionevolmente un rischio attuale di infiltrazioni criminose nei confronti dell’impresa. Il giudice ha inoltre precisato che neppure un’assoluzione penale esclude automaticamente il rischio mafioso, poiché la legittimità dell’interdittiva deve essere apprezzata ex ante, sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione. Le sopravvenienze possono rilevare nell’ambito della revisione della misura da parte dell’autorità prefettizia. Poiché l’impresa aveva presentato una richiesta di revisione alla luce della sentenza penale sopravvenuta, il TAR ha fatto salvi i successivi provvedimenti della Prefettura, invitandola a provvedere sollecitamente. La domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta all’esito della delibazione sommaria.
d.lgs. 159/2011
Costituisce la normativa di settore sulle informazioni antimafia interdittive e sull’aggiornamento della posizione dell’impresa destinataria.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base della comunicazione prefettizia di avvio del procedimento.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia non presuppone la prova dell’avvenuta infiltrazione mafiosa, ma la sussistenza di elementi sintomatici e presuntivi dai quali, mediante una valutazione prognostica latamente discrezionale, emerga il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata.
- Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva antimafia devono essere valutati in modo unitario e complessivo, poiché la loro rilevanza può derivare dalla connessione reciproca e non dalla considerazione isolata di ciascun elemento.
- La legittimità dell’interdittiva antimafia deve essere valutata ex ante, in rapporto agli elementi disponibili al momento della sua adozione; gli sviluppi successivi del procedimento penale, comprese eventuali assoluzioni, non determinano automaticamente l’illegittimità della misura.
- Le sopravvenienze successive all’adozione dell’interdittiva antimafia possono fondare una richiesta di revisione o aggiornamento della posizione dell’impresa, ma non comportano di per sé l’automatica caducazione della misura originaria.
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