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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04912/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da un rapporto connesso alla realizzazione della copertura di un capannone. Un imprenditore che aveva eseguito lavori di copertura chiese al proprietario del capannone il corrispettivo di un appalto, deducendo che il convenuto avesse rilasciato assegni poi protestati. Il convenuto negò di aver concluso quel contratto con l'attore e sostenne che i lavori erano stati in realtà svolti in subappalto per altra impresa già pagata. Nel medesimo processo intervenne la società fornitrice del materiale installato, affermando che la fornitura era stata ordinata per il capannone del convenuto, che le trattative erano state curate da un suo agente e che il convenuto aveva rilasciato assegni a garanzia del pagamento, rimasti insoluti e poi girati alla società stessa; chiese quindi il pagamento del prezzo o, in subordine, l'indebito arricchimento. Il tribunale respinse le domande dell'appaltatore verso il convenuto e accolse la domanda subordinata della fornitrice. In appello il convenuto censurò l'ammissibilità dell'intervento della società, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'art. 105 c.p.c. e che mancasse connessione con la domanda originaria; dedusse inoltre la nullità della pretesa garanzia per violazione dell'art. 1938 c.c., perché priva dell'importo massimo garantito; infine contestò la quantificazione del credito, invocando artt. 2697 e 116 c.p.c. e lamentando che i materiali fossero stati destinati ad altri cantieri e che la documentazione e le testimonianze fossero state mal valutate. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i tre motivi: ha confermato che l'intervento volontario era ammissibile perché il terzo faceva valere un diritto autonomo ma connesso all'oggetto sostanziale della controversia; ha escluso l'applicabilità dell'art. 1938 c.c. perché la garanzia riguardava un'obbligazione già sorta e determinata, non un'obbligazione futura; ha dichiarato inammissibile la censura sulla prova e sulla quantificazione del credito per difetto di autosufficienza e perché mirava a un riesame del merito, non consentito in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'intervento autonomo della società fornitrice, perché connesso all'oggetto della controversia originaria e volto a far valere un diritto autonomo relativo allo stesso nucleo fattuale. Ha poi escluso che la garanzia prestata fosse una fideiussione per obbligazioni future soggetta al requisito dell'importo massimo garantito, essendo invece riferita a una fornitura già pattuita e a un debito già determinato. Quanto alla censura sulla quantificazione del credito, l'ha dichiarata inammissibile per violazione dell'autosufficienza del ricorso e perché volta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c.

    L'intervento volontario del terzo è ammissibile quando il terzo fa valere un diritto autonomo relativo all'oggetto sostanziale della controversia o comunque connesso ad esso in modo da giustificare un simultaneo processo; non è necessaria l'identità di causa petendi con la domanda originaria.

  • art. 1938 c.c.

    L'obbligo di indicare l'importo massimo garantito opera solo se la fideiussione assicura obbligazioni future; se la garanzia si riferisce a un debito già sorto e determinato, la norma non si applica.

  • art. 1421 c.c.

    Il rilievo officioso della nullità presuppone che la nullità effettivamente ricorra; qui la Corte escludeva in radice l'applicabilità dell'art. 1938 c.c., quindi non vi era nullità da rilevare.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onus probandi a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non vi è violazione dell'art. 116 c.p.c. quando il giudice attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare specificamente i documenti e gli atti su cui si fonda, riportandone le parti rilevanti; la mancata localizzazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può mascherare una critica al merito o alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più consentito censurare la sufficienza o la persuasività della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il controllo in cassazione sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo la previsione richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • L'intervento volontario del terzo è ammissibile quando il terzo azioni un diritto autonomo ma connesso all'oggetto sostanziale del giudizio già pendente, tale da rendere razionale e utile la trattazione simultanea; non occorre una perfetta coincidenza del titolo dedotto.
  • La garanzia fideiussoria è soggetta all'indicazione dell'importo massimo garantito solo se copre obbligazioni future; se riguarda un'obbligazione già determinata o già sorta, non opera il regime di nullità previsto per la fideiussione omnibus.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice sbaglia la regola di riparto dell'onere probatorio, non quando si contesta la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito; il sindacato di legittimità non consente un nuovo esame del compendio istruttorio.
  • Nel ricorso per cassazione i documenti richiamati devono essere specificamente indicati e localizzati, con trascrizione delle parti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non essendo più deducibile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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