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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22076/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda una cartella esattoriale emessa per il mancato versamento di contributi consortili di bonifica dovuti per l'annualità 2014 da alcuni proprietari di immobili ricompresi nell'area interessata. Il giudice tributario di merito aveva accolto l'impugnazione dei contribuenti e la CTR aveva rigettato l'appello del Consorzio, ritenendo non provata la corrispondenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio e, conseguentemente, gravante sul Consorzio l'onere di dimostrare l'effettivo beneficio sugli immobili. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e illogica; (2) violazione delle norme sui consorzi di bonifica e sul perimetro di contribuenza, sostenendo che tale perimetro può essere autonomamente delimitato e anche coincidere con il comprensorio; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova, poiché il Consorzio aveva depositato il piano di classifica e la documentazione presupposta; (4) ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle opere idrauliche, assumendo che, trattandosi di contributi per manutenzione di opere di difesa idraulica, il beneficio fosse intrinseco alle opere stesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito comprensibile e non apparente, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché verifichi, secondo i principi enunciati, l'esistenza dell'esecuzione delle opere di bonifica e del relativo beneficio fondiario sui beni dei contribuenti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione è del tutto mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; nel caso concreto il vizio è stato escluso per il primo motivo.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    L'obbligo di motivazione della sentenza è violato solo nei casi estremi di mancanza o apparente motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve esplicitare le ragioni della decisione; non basta una motivazione sintetica se consente di ricostruire la ratio decidendi.

  • art. 21 r.d. n. 215 del 1933

    I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali dovuti dal proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio.

  • art. 860 c.c.

    Il presupposto del contributo è il vantaggio diretto e immediato per il fondo derivante dalle opere di bonifica.

  • art. 10 r.d. n. 215 del 1933

    Concorre a fondare il presupposto contributivo dei consorziati quando il fondo tragga beneficio dalle opere di bonifica.

  • art. 3 r.d. n. 215/1933

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del perimetro e della contribuenza consortile.

  • art. 17 r.d. n. 215/1933

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'autonomia del perimetro di contribuenza rispetto al comprensorio.

  • art. 7, 8 e 28 L.R. Toscana n. 79/2012

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la corretta delimitazione del perimetro di contribuenza e la sua pubblicità.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'onere probatorio varia in base alla specifica contestazione del piano di classifica: senza contestazione specifica opera la presunzione di beneficio; con contestazione specifica il giudice deve verificare l'effettivo vantaggio secondo la normale ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 7, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il giudice tributario può disapplicare il piano di classifica illegittimo e avvalersi dei poteri istruttori ufficiosi se necessario.

  • art. 7, 5° co., D.Lgs. 546/1992

    Consente al giudice tributario di disapplicare il piano di classifica illegittimo quando il contribuente ne abbia fornito adeguata prova contraria.

  • art. 8, ultimo comma, r.d. n. 523/1904

    Richiamato dal ricorrente nella prospettazione della disciplina delle opere idrauliche e dei relativi contributi.

  • art. 18 r.d. n. 523/1904

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che il beneficio sia intrinseco alle opere di difesa idraulica.

Massime di principio

  • Nei contributi consortili di bonifica, quando la cartella è motivata con riferimento a un piano di classifica approvato, il beneficio fondiario si presume iuris tantum per gli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza; il consorzio non deve provare ulteriormente il vantaggio diretto e specifico, salvo contestazione specifica del contribuente.
  • La contestazione specifica del piano di classifica da parte del contribuente elimina la presunzione di beneficio e impone al giudice di accertare, secondo la regola ordinaria dell'art. 2697 c.c., l'esistenza del vantaggio fondiario diretto e immediato o l'eventuale illegittimità del piano.
  • Il perimetro di contribuenza può coincidere con il comprensorio consortile: la coincidenza non integra di per sé violazione di legge, poiché la disciplina regionale consente che il perimetro sia delimitato all'interno del comprensorio e non necessariamente in modo più ristretto.
  • In materia di opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio per i fondi difesi è tendenzialmente intrinseco alle opere stesse, poiché i terreni acquistano per ciò solo un maggior valore; tale beneficio, però, può essere escluso se si dimostra la mancata esecuzione o il mancato funzionamento di specifici interventi previsti dal piano.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia totalmente mancante, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove.
  • Nel processo tributario il giudice può utilizzare i poteri istruttori ufficiosi e disapplicare l'atto presupposto illegittimo, ma ciò non altera la disciplina sostanziale dell'onere della prova quando operi la presunzione di beneficio collegata al piano di classifica approvato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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