Cassazione Penale, Sentenza n. 11467/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la parte della sentenza d'appello che la condannava al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in appello. La censura era fondata sul fatto che la parte civile aveva depositato le proprie conclusioni con la nota spese il 02/12/2021, vale a dire oltre il termine perentorio di cinque giorni antecedenti l'udienza cartolare fissata per il 03/12/2021 (art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 conv. in L. 176/2020). La Corte di cassazione ha esaminato la questione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il termine dei cinque giorni ha natura perentoria nel giudizio cartolare emergenziale e che una presentazione oltre tale termine è inefficace, con la conseguenza che la parte civile non può essere considerata come avendo partecipato al giudizio e non può ottenere la condanna alle spese processuali se non ha svolto attività processuale ristorabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in appello. Il resto della decisione d'appello (in particolare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la conferma, agli effetti civili, della condanna al risarcimento danni in favore della parte civile) è rimasto impregiudicato. La Corte ha ritenuto che le conclusioni e la nota spese depositate il 02/12/2021 fossero tardive rispetto al termine perentorio e dunque da considerare come "tamquam non esset", sicché la parte civile non aveva partecipato validamente al giudizio ai fini del ristoro delle spese.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Norma riferita al reato oggetto del capo d'imputazione; nel merito l'appello aveva comunque dichiarato il reato estinto per prescrizione, ma la norma è menzionata per identificare il capo di imputazione originario
art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza per il deposito delle conclusioni nel giudizio cartolare ha natura perentoria; il rispetto del termine è necessario per garantire il contraddittorio e l'adeguata valutazione da parte del giudice; il deposito oltre il termine è inefficace
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Richiamato in relazione alla disciplina emergenziale che consente la trattazione orale solo se specificamente richiesta e alla perentorietà dei termini per il deposito delle memorie nelle procedure speciali
art. 541 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali: mira a evitare la diminuzione patrimoniale della parte che ha svolto attività processuale; applicato il principio secondo cui non può riconoscersi il rimborso a chi non ha effettivamente svolto attività processuale nell'appello
art. 611 c.p.p. (richiamato nella giurisprudenza)
Richiamato per analogia rispetto al termine di deposito delle memorie difensive; la giurisprudenza applica la perentorietà dei termini anche a procedimenti celebrati in udienza pubblica o in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello celebrato con rito cartolare ai sensi della disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020) il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza per il deposito delle conclusioni è perentorio: il deposito oltre tale termine è inefficace.
- Una parte civile che non si sia effettivamente "presentata" al giudizio d'appello (né tramite comparizione in udienza né tramite deposito valido delle conclusioni nei termini) non può ottenere la condanna dell'imputato al rimborso delle proprie spese processuali, in quanto non ha sostenuto l'attività processuale che giustificherebbe il ristoro.
- Il giudice d'appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non sia comparsa e che non abbia formulato specifica domanda e che non abbia operato nel rispetto dei termini perentori previsti.
- La mancata tempestiva partecipazione di una parte per cause imputabili (es. deposito oltre termine) determina l'effetto che gli atti tardivi siano considerati come non prodotti (tamquam non esset) e privi di efficacia ai fini processuali.
- Nelle ipotesi disciplinate dalle norme emergenziali, le regole sui termini hanno funzione essenziale di garanzia del contraddittorio e dell'efficienza; perciò la loro inosservanza non può essere sanata se non in casi tassativi previsti dalla legge o dalla giurisprudenza.
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