Cassazione Penale, Sentenza n. 32934/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pennata impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Gela aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il rigetto, del 26/05/2021, della richiesta di permesso per eventi familiari (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354). Il Tribunale aveva ritenuto il reclamo tardivo perché depositato tre giorni dopo la notifica, oltre il termine di ventiquattro ore previsto. Il ricorrente ha dedotto che il termine di ventiquattro ore era stato sostituito da quello di quindici giorni in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, settimo comma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la questione principale era la competenza funzionale a conoscere del reclamo: secondo l'art. 30-bis, comma 2, l'appello avverso provvedimenti sul permesso di necessità proposto contro decisione di organo diverso dal Magistrato di sorveglianza spettava alla Corte d'appello (nel caso di specie, Corte d'appello di Caltanissetta). Il Tribunale di Gela, pur ritenendosi incompetente, ha comunque dichiarato l'inammissibilità per tardività invece di trasmettere gli atti al giudice competente. Poiché la questione di competenza ha carattere pregiudiziale e impone la trasmissione degli atti se fondata, la Cassazione è intervenuta d'ufficio, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Caltanissetta ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, comma 2
Stabilisce la competenza a conoscere del reclamo proposto avverso il provvedimento sul permesso di necessità: se la decisione è adottata da organo giudiziario diverso dal Magistrato di sorveglianza, la competenza spettava alla Corte d'appello, perciò il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte d'appello competente.
codice di procedura penale, art. 568, comma 5 (ultimo periodo)
Nei casi di incompetenza funzionale del giudice adito, la questione è pregiudiziale e, se fondata, impone la trasmissione degli atti al giudice competente; l'autorità erroneamente adita non può definire l'impugnazione nel merito o nel rito ma deve inviare gli atti.
Sentenza Corte costituzionale n. 113 del 2020
La decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, settimo comma; il ricorrente ha dedotto che ciò ha determinato la sostituzione del termine per proporre reclamo (da ventiquattro ore a quindici giorni). Tuttavia la Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione di competenza, non ha deciso definitivamente sul contrasto dei termini e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice competente.
Massime di principio
- Quando la questione centrale è la competenza funzionale del giudice adito, questa ha carattere pregiudiziale: il giudice incompetente deve, se rilevata l'incompetenza, trasmettere gli atti al giudice competente e non decidere nel merito o dichiarare inammissibilità procedurali.
- Se un reclamo è ritenuto tardivo ma l'autorità che lo ha esaminato non è competente, la strada corretta non è dichiarare l'inammissibilità ma trasferire gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; la mancata trasmissione è motivo di annullamento.
- La Corte di Cassazione può intervenire d'ufficio sulla questione di competenza funzionale e disporre la trasmissione degli atti quando la competenza sia evidentemente preclusiva e fondata.
- In presenza di decisioni costituzionali che incidono su termini procedurali (es. contrasto tra termini di 24 ore e 15 giorni), occorre valutare prima quale sia il giudice competente; la decisione sulla decorrenza dei termini potrebbe essere rimessa al giudice competente dopo la trasmissione.
- Per il ricorrente: verificare subito quale sia il giudice competente e, in caso di dubbio, chiedere espressamente la trasmissione degli atti o proporre impugnazione davanti all'organo competente per evitare decisioni formali basate su errori di competenza.
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