Cassazione Penale, Sentenza n. 09225/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena irrogata con decreto penale (ammenda totale €1.200, con componente detentiva previamente convertita in pena pecuniaria) con il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9 (codice della strada). Il G.i.p. ha ritenuto applicabile l'art. 459 c.p.p. ma ha escluso la possibilità di sostituire la quota di pena pecuniaria derivante dalla precedente conversione e, rigettata la sostituzione richiesta, ha invece sostituito la sola componente detentiva con un diverso lavoro di pubblica utilità disciplinato dagli artt. 20 c.p. e 56 l. n. 689/1981 (non richiesto dal ricorrente). Il ricorso impugnava la legittimità di tale decisione, denunciando violazioni di legge e l'adozione di un provvedimento abnorme e in carenza di potere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto applicabile l'art. 459, comma 1 (1‑ter) c.p.p. anche alla richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9, cod. strada, anche quando la componente detentiva fosse stata già convertita in pena pecuniaria nel decreto penale. Ha inoltre censurato il G.i.p. per aver sostituito la pena con una tipologia di lavoro di pubblica utilità diversa e non richiesta (art. 56 / art.20) senza il consenso dell'interessato, configurando tale decisione come abnorme e adottata in carenza di potere. Il provvedimento impugnato è annullato senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Campobasso per il prosieguo conformemente ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 459 cod. proc. pen.
"l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva ... senza formulare l'atto di opposizione"; "Il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto"
La Corte interpreta il comma 1 (1‑ter) come applicabile anche alla sostituzione con i lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 186, comma 9, cod. strada, dando vita a una fattispecie a formazione progressiva: il decreto penale può essere seguito da istanza dell'imputato entro 15 giorni e da un termine per depositare la documentazione (60 giorni); in difetto dei presupposti, il giudice deve respingere e, se non vi è opposizione tempestiva, dichiarare esecutivo il decreto (o emettere decreto di giudizio immediato se previsto).
art. 186 cod. strada (comma 9 / comma 7)
"la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274..."
Consente la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità anche tramite decreto penale non opposto; letta insieme ad art. 459 c.p.p. e ai principi costituzionali, autorizza la richiesta post‑decreto anche quando la componente detentiva fosse stata convertita in pecuniaria nel decreto.
art. 56 / art. 56‑bis l. n. 689/1981
Art. 56 disciplina il lavoro di pubblica utilità «tradizionale»; art. 56‑bis (richiamato dall'art. 459) regola specifiche modalità/procedure per la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità tramite il procedimento previsto dal codice. La Corte distingue le due tipologie e ritiene che il giudice non possa imporre il lavoro di cui ad art. 56 in luogo di quello specificamente richiesto ex art. 186 c.d.s., senza il consenso dell'interessato.
art. 20 cod. pen.
Richiamato quale norma che, insieme all'art. 56, disciplina un diverso istituto di lavoro di pubblica utilità: la Corte rileva che tale tipologia è diversa per presupposti, prescrizioni ed effetti rispetto al lavoro previsto dall'art. 186 c.d.s., e non poteva essere imposta d'ufficio dal G.i.p.
art. 58 l. n. 689/1981
Prevede il consenso dell'interessato per alcune forme di lavoro di pubblica utilità; la Corte osserva che il G.i.p. ha violato tale principio imponendo una forma non richiesta e senza consenso.
art. 461, comma 6 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'art. 461(6) in connessione con la tutela impugnatoria dell'ordinanza d'inammissibilità o della declaratoria di esecutività del decreto, estendendo la possibilità di controllo anche quando la declaratoria escano a fronte di istanze di sostituzione inevase.
art. 464 cod. proc. pen.
Norma richiamata a indicare i limitati atti d'impulso residui del G.i.p. dopo l'emissione del decreto penale; la Corte sottolinea che l'art. 459, comma 1, ha introdotto ulteriori poteri/strumenti (sostituzione o declaratoria) che devono essere rispettati.
Costituzione, art. 3
Rinvocato per i principi di ragionevolezza e parità di trattamento: la lettura favorevole dell'accesso alla sostituzione tutela il principio di uguaglianza tra soggetti nella stessa fattispecie.
Costituzione, art. 24
Richiama la tutela del diritto di difesa: la Corte interpreta le norme procedurali in senso da non pregiudicare la concreta possibilità per l'imputato di chiedere la sostituzione senza doversi necessariamente esporre all'opposizione che comporterebbe rischi sanzionatori maggiori.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena irrogata con decreto penale con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9, cod. strada è ammissibile anche se, nel decreto, la componente detentiva era stata sostituita con pena pecuniaria: l'art. 459 c.p.p. (comma 1/1‑ter) va interpretato in senso favorevole all'accesso all'istituto.
- Il procedimento previsto dall'art. 459 c.p.p. (termine di 15 giorni per la richiesta e possibilità di un termine di 60 giorni per depositare disponibilità dell'ente e il programma UEPE) si applica anche alle ipotesi previste dall'art. 186 c.d.s.; in mancanza dei presupposti, il giudice deve respingere e, se non vi è opposizione tempestiva, dichiarare esecutivo il decreto (o adottare il decreto di giudizio immediato se previsto).
- Il giudice non può, in luogo del lavoro di pubblica utilità esplicitamente richiesto (art. 186 c.d.s.), imporre una diversa tipologia di lavoro di pubblica utilità disciplinata da altre norme (art. 56 / art.20 l. 689/1981) senza il consenso dell'interessato: ciò integra vizio di potere e legittima impugnazione per eccesso/abnormità.
- In caso di rigetto della richiesta di sostituzione il corretto sbocco procedurale è il rigetto e la declaratoria prevista dalla norma (esecutività del decreto o decreto di giudizio immediato ove previsto), non la conversione d'ufficio in altra misura diversa da quella domandata.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, l'interessato dovrebbe: presentare tempestivamente l'istanza nei termini (15 giorni), allegare o chiedere il termine per la documentazione UEPE e la dichiarazione di disponibilità dell'ente; evitare di subire sostituzioni non richieste e, se il giudice adotta provvedimenti difformi, valutare ricorso per cassazione per vizio di potere/abnormità.
- L'orientamento costituzionalmente orientato privilegiato dalla giurisprudenza (diritto di difesa e parità) impone una lettura delle norme che favorisca l'accesso alle misure sostitutive nei casi previsti dalla legge, salvo che non ricorrano ragioni normative esplicite contrarie.
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