Cassazione Penale, Sentenza n. 16582/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente deduceva plurime censure: omessa o insufficiente motivazione circa l'affermazione di responsabilità (anche in relazione all'annullamento della misura cautelare per carenza di gravi indizi); travisamento della prova e valutazione errata delle condizioni economiche dell'imputato; mancata valutazione della fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (sostenendo che si trattasse di mera detenzione per uso personale, non di spaccio); errata quantificazione delle dosi e uso del peso lordo anziché netto; vizio nella determinazione del profitto e conseguente rifiuto illegittimo della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; mancata dichiarazione della prescrizione del reato; errato trattamento sanzionatorio per non aver tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014 che ha inciso sulla disciplina sanzionatoria relativa alle cosiddette droghe leggere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la correttezza della valutazione di responsabilità operata dalla Corte di appello (riconoscimento della detenzione per fini di spaccio sulla base di elementi oggettivi: quantità di sostanza sequestrata pari a 214 grammi di marijuana, modalità di occultamento, costo presumibile e mancato riscontro di strumenti di confezionamento). Ha però accolto la censura sul trattamento sanzionatorio: dopo la sentenza di primo grado è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 che ha rimodulato la disciplina penale sulle droghe leggere/rilevando l'illegittimità di modifiche intervenute nel 2005; pertanto la Corte di appello avrebbe dovuto riesaminare la congruità della pena base applicata. Tuttavia, verificato che nel frattempo sono intervenuti i termini estintivi di cui agli artt. 157-161 c.p., la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1, 4 e 5)
La Corte ha applicato l'art. 73 per valutare la detenzione di sostanze stupefacenti: ha ritenuto la condotta integrativa del comma 4 (detenzione ai fini di spaccio) in ragione della quantità, delle modalità di occultamento e degli altri elementi; ha invece rigettato la qualificazione della fattispecie come "lieve" ai sensi del comma 5 sulla base della valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità.
art. 62, n. 4 c.p.
La circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto è stata negata dalla Corte di merito in ragione del profitto determinabile dalla cessione delle dosi e delle condizioni complessive; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.
sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle modifiche del 2005 che avevano alterato la disciplina dell'art. 73, riportando in vigore i precedenti commi: ciò incide sul regime sanzionatorio applicabile alle "droghe leggere" e impone la verificazione della congruità della pena alla luce della disciplina recuperata. Tale principio ha determinato la censura sul trattamento sanzionatorio nel caso in esame.
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (art. 4-bis e 4-vicies ter) convertito con legge 21 febbraio 2006, n. 49
Le norme introdotte con il decreto-legge sono state ritenute incostituzionali in parte dalla Corte costituzionale; la rimozione di tali modifiche ha ripristinato l'applicabilità della previgente scala edittale per i reati di cui all'art. 73.
artt. 157-161 c.p.
Norme relative alla prescrizione. La Cassazione ha applicato tali disposizioni constatando che, nel frattempo, erano maturati i termini estintivi, rendendo necessario l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
artt. 125 comma 3 e 546 cod. proc. pen.; art. 101 commi 1 e 2 e art. 111 comma 6 Cost.; art. 6 CEDU
Sono norme/principi evocati nel ricorso a fondamento delle censure sulla motivazione e sul diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha esaminato le censure ma le ha ritenute in gran parte infondate rispetto alla responsabilità dell'imputato, ritenendo adeguata la motivazione di merito.
Massime di principio
- La valutazione della natura (personale o destinata allo spaccio) della detenzione di stupefacenti è essenzialmente complessiva: quantità, modalità di occultamento, valore commerciale presunto, strumenti per il confezionamento e contesto economico sono elementi valutabili congiuntamente.
- Il giudice di merito può riferirsi e richiamare la motivazione di primo grado quando questa sia esaustiva; il mero ripetersi degli stessi elementi in appello non rende automaticamente fondate le doglianze di omessa motivazione da parte dell'impugnante.
- La quantificazione delle dosi e del profitto deve fondarsi su accertamenti tecnici e non su mere elucubrazioni: contestare il computo richiede prova dell'errore o della discrepanza, ma la giurisprudenza concede ampio margine di apprezzamento ai giudici di merito se sussistono accertamenti.
- Le modifiche legislative o le pronunce costituzionali intervenute dopo la decisione di primo grado possono incidere sul trattamento sanzionatorio: il giudice di merito deve verificare la congruità della pena alla luce della normativa recuperata o modificata.
- Se la riformulazione normativa rende necessaria una nuova determinazione della pena ma, nel frattempo, sono decorsi i termini di prescrizione, il risultato può essere l'annullamento della sentenza senza rinvio per estinzione del reato; ciò evidenzia il rischio procedurale legato ai tempi di decisione.
- Le eccezioni formali sull'omessa motivazione o sul travisamento della prova richiedono che la parte interessata evidenzi specificamente i punti non considerati o la contraddittorietà: la Corte di Cassazione non sindaca facilmente valutazioni probatorie che risultino logiche e fondate su elementi concreti.
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