Cassazione Penale, Sentenza n. 8112/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della condanna per omicidio e porto/detenzione di arma, fondata su nuove prove dichiarative (testimonianze di Fulvio Bisesti, Andrea Lima, Manuel di Rocco, Stefano Porcu e Giuseppe Di Vicino) che avrebbero attestato il possesso della pistola da parte di Carichino e una colluttazione durante la quale furono esplosi i colpi letali; immediata precedente ordinanza di annullamento della Corte di cassazione che aveva ritenuto rilevanti tali dichiarazioni e aveva rinviato gli atti alla Corte d'appello di Firenze
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte d'appello di Firenze, richiamata la pronuncia di annullamento della Cassazione, ha svolto il giudizio di revisione ma ha ritenuto le prove dedotte non "nuove" o comunque non idonee a determinare il proscioglimento. Motivazioni principali: molte dichiarazioni erano già emerse in precedenti istanze (quindi prive del requisito della novità); la ritrattazione di Porcu non costituisce di per sé prova nuova salvo elementi che avvalorino la falsità della precedente deposizione; la testimonianza di Di Vicino e le altre risultano incompatibili con le dichiarazioni del condannato e con i dati oggettivi (esame autoptico, sede delle ferite, numero dei colpi e inceppamento/ri-caricamento dell'arma) che escludono la sussistenza dei presupposti della legittima difesa. Per questi motivi la Corte ha giudicato superflua l'assunzione delle prove e ha dichiarato il ricorso inammissibile nel merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Consente alla Corte d'appello, anche nella fase preliminare del giudizio di revisione, di dichiarare l'inammissibilità della richiesta quando risulti manifestamente infondata; autorizza un controllo prognostico sulla potenziale idoneità dei nuovi elementi a determinare l'assoluzione, senza però trasformarsi in una completa anticipazione del giudizio di merito.
Sez. I, n. 29660 del 17/06/2003 (Rv. 226140)
Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Rv. 226140
Affermata la legittimità di una delibazione prognostica sulla affidabilità e conferenza dei 'nova' in sede di ammissibilità, purché non si compia un'approfondita anticipazione del merito.
Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018 (Rv. 273452)
Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Rv. 273452
Confermato che la Corte d'Appello può dichiarare l'inammissibilità della revisione anche negli atti preliminari o nel corso del dibattimento se risulta che le prove mancano della novità o dell'idoneità a provocare l'assoluzione.
Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002 (Rv. 220441)
Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220441
Ribadisce che l'art. 634 c.p.p. non preclude la declaratoria di inammissibilità con sentenza conclusiva del giudizio di revisione se emerge manifesta infondatezza.
Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020 (Rv. 279714)
Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, Rv. 279714
La sola ritrattazione del testimone d'accusa non integra prova nuova per la revisione: sono necessari elementi che avvalorino la falsità della deposizione originaria.
Massime di principio
- Perché una richiesta di revisione sia ammissibile le prove invocate devono essere effettivamente "nuove" rispetto a quanto già valutato nei precedenti gradi: ritrattazioni o varianti di precedenti dichiarazioni non sono automaticamente prova nuova.
- Il giudice della revisione può svolgere un controllo prognostico sulla capacità dei nuovi elementi di determinare l'assoluzione: se le nuove prove appaiono incapaci, per confronti con dati oggettivi già acquisiti, di provocare un mutamento dell'esito, la richiesta può essere dichiarata inammissibile senza ulteriore istruttoria.
- La presenza di dati oggettivi (es. reperti autoptici, sede delle ferite, dinamica balistica, numero di colpi, inceppamento dell'arma) può rendere irrilevanti testimonianze successive se esse sono incompatibili con tali dati.
- La ritrattazione di un teste d'accusa necessita di elementi di corredo che ne confermino l'attendibilità o che dimostrino la falsità della deposizione originaria; altrimenti non supera il vaglio di novità.
- Non è vietato al giudice della revisione anticipare valutazioni di merito limitatamente a verificare la manifesta infondatezza della richiesta, ma tale valutazione non deve trasformarsi in un esame pieno e definitivo del merito che spetti al processo ordinario.
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