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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8112/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della condanna per omicidio e porto/detenzione di arma, fondata su nuove prove dichiarative (testimonianze di Fulvio Bisesti, Andrea Lima, Manuel di Rocco, Stefano Porcu e Giuseppe Di Vicino) che avrebbero attestato il possesso della pistola da parte di Carichino e una colluttazione durante la quale furono esplosi i colpi letali; immediata precedente ordinanza di annullamento della Corte di cassazione che aveva ritenuto rilevanti tali dichiarazioni e aveva rinviato gli atti alla Corte d'appello di Firenze

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte d'appello di Firenze, richiamata la pronuncia di annullamento della Cassazione, ha svolto il giudizio di revisione ma ha ritenuto le prove dedotte non "nuove" o comunque non idonee a determinare il proscioglimento. Motivazioni principali: molte dichiarazioni erano già emerse in precedenti istanze (quindi prive del requisito della novità); la ritrattazione di Porcu non costituisce di per sé prova nuova salvo elementi che avvalorino la falsità della precedente deposizione; la testimonianza di Di Vicino e le altre risultano incompatibili con le dichiarazioni del condannato e con i dati oggettivi (esame autoptico, sede delle ferite, numero dei colpi e inceppamento/ri-caricamento dell'arma) che escludono la sussistenza dei presupposti della legittima difesa. Per questi motivi la Corte ha giudicato superflua l'assunzione delle prove e ha dichiarato il ricorso inammissibile nel merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte d'appello, anche nella fase preliminare del giudizio di revisione, di dichiarare l'inammissibilità della richiesta quando risulti manifestamente infondata; autorizza un controllo prognostico sulla potenziale idoneità dei nuovi elementi a determinare l'assoluzione, senza però trasformarsi in una completa anticipazione del giudizio di merito.

  • Sez. I, n. 29660 del 17/06/2003 (Rv. 226140)

    Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Rv. 226140

    Affermata la legittimità di una delibazione prognostica sulla affidabilità e conferenza dei 'nova' in sede di ammissibilità, purché non si compia un'approfondita anticipazione del merito.

  • Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018 (Rv. 273452)

    Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Rv. 273452

    Confermato che la Corte d'Appello può dichiarare l'inammissibilità della revisione anche negli atti preliminari o nel corso del dibattimento se risulta che le prove mancano della novità o dell'idoneità a provocare l'assoluzione.

  • Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002 (Rv. 220441)

    Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220441

    Ribadisce che l'art. 634 c.p.p. non preclude la declaratoria di inammissibilità con sentenza conclusiva del giudizio di revisione se emerge manifesta infondatezza.

  • Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020 (Rv. 279714)

    Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, Rv. 279714

    La sola ritrattazione del testimone d'accusa non integra prova nuova per la revisione: sono necessari elementi che avvalorino la falsità della deposizione originaria.

Massime di principio

  • Perché una richiesta di revisione sia ammissibile le prove invocate devono essere effettivamente "nuove" rispetto a quanto già valutato nei precedenti gradi: ritrattazioni o varianti di precedenti dichiarazioni non sono automaticamente prova nuova.
  • Il giudice della revisione può svolgere un controllo prognostico sulla capacità dei nuovi elementi di determinare l'assoluzione: se le nuove prove appaiono incapaci, per confronti con dati oggettivi già acquisiti, di provocare un mutamento dell'esito, la richiesta può essere dichiarata inammissibile senza ulteriore istruttoria.
  • La presenza di dati oggettivi (es. reperti autoptici, sede delle ferite, dinamica balistica, numero di colpi, inceppamento dell'arma) può rendere irrilevanti testimonianze successive se esse sono incompatibili con tali dati.
  • La ritrattazione di un teste d'accusa necessita di elementi di corredo che ne confermino l'attendibilità o che dimostrino la falsità della deposizione originaria; altrimenti non supera il vaglio di novità.
  • Non è vietato al giudice della revisione anticipare valutazioni di merito limitatamente a verificare la manifesta infondatezza della richiesta, ma tale valutazione non deve trasformarsi in un esame pieno e definitivo del merito che spetti al processo ordinario.

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