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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34303/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di un terreno sul quale insisteva un impianto eolico, a seguito di procedura DOCFA attivata dalla società contribuente. La CTR aveva ritenuto l'atto insufficientemente motivato, osservando che dal sito internet richiamato nell'avviso non emergevano elementi utili sul valore della pala eolica e che il mero richiamo alla diversa rendita di un altro impianto non consentiva di verificare l'omogeneità dei beni comparati. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato la violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000, in combinato con l'art. 2 d.l. n. 16/1993 e il d.m. n. 701/1994, sostenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato perché emesso all'esito di procedura DOCFA; con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sul classamento e sulla stima catastale, assumendo che la rendita fosse stata correttamente determinata con procedimento indiretto, anche sulla base di sopralluogo, letteratura tecnica di settore e valori dichiarati per impianti eolici analoghi nella medesima provincia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, in caso di classamento derivante da procedura DOCFA, quando non siano contestati gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza riguardi soltanto la valutazione tecnica del valore economico del bene, la motivazione dell'avviso sia sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Nel caso concreto i dati oggettivi della DOCFA non erano stati contestati; la divergenza atteneva solo alla stima tecnica della pala eolica, effettuata dall'Ufficio mediante sopralluogo, fonti tecniche e comparazione con altro impianto. La CTR aveva errato nel ritenere inconferente il richiamo all'altro impianto, poiché il valore di comparazione risultava dichiarato e non rettificato, e la diversa ubicazione nei comuni di Strongoli e Isola Capo Rizzuto era irrilevante, essendo gli impianti comunque nella stessa provincia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    La Corte lo richiama nel valutare il requisito di motivazione dell'avviso di accertamento catastale emesso in procedura DOCFA.

  • art. 2 d.l. n. 16/1993

    Norma richiamata dalla ricorrente e dalla Corte come base della disciplina del classamento catastale in procedura DOCFA.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    È richiamato quale disciplina della procedura DOCFA e dell'attribuzione della rendita catastale.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    È richiamato per affermare che, per gli immobili a destinazione speciale, la rendita si determina con stima diretta della singola unità, anche mediante procedimento indiretto.

  • l. n. 1249/1939

    È richiamata come legge di conversione del r.d.l. n. 652/1939 sulla stima catastale.

  • art. 1, comma 335, l. n. 311/2004

    Richiamato in via comparativa per distinguere la procedura DOCFA dal riclassamento d'ufficio, più gravoso sul piano motivazionale.

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale derivante da procedura DOCFA, l'avviso di attribuzione della rendita è sufficientemente motivato quando l'Ufficio indica i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, se non contesta gli elementi di fatto esposti dal contribuente e la divergenza riguarda soltanto la valutazione tecnica del valore economico del bene.
  • Se l'Ufficio, in procedura DOCFA, non contesta le caratteristiche fattuali dell'immobile ma discorda soltanto sulla stima, l'eventuale sindacato del giudice deve concentrarsi sulla correttezza della valutazione tecnica e non sulla mera esistenza del requisito formale di motivazione.
  • Per gli immobili a destinazione speciale, la rendita catastale può essere determinata anche con procedimento indiretto fondato sul valore del capitale fondiario o sul costo di ricostruzione, tenendo conto del deprezzamento, dell'obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale.
  • Nel procedimento indiretto di stima catastale, il raffronto con altri impianti o cespiti analoghi è elemento valutativo rilevante quando il bene di comparazione presenti valori dichiarati o non rettificati dall'Ufficio; la mera diversa ubicazione, se nell'ambito dello stesso contesto territoriale significativo, non basta di per sé a escludere l'omogeneità comparativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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