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Sentenza

Sentenza del 21/04/2023 n. 10773 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imposizione di IRES, IRAP e IVA per l'esercizio 2009 (avviso di accertamento per complessivi Euro 1.205.289,12) a seguito di PVC che disconosceva variazioni in diminuzione nella dichiarazione e negava la deducibilità della svalutazione/minusvalenza relativa a un immobile di proprietà. La società ha denunciato la nullità del PVC per presunto superamento del termine di permanenza dei verificatori (art. 12 L. 212/2000), contestato l'interpretazione dell'art. 92 TUIR circa la valutazione delle rimanenze e la deducibilità della svalutazione per beni valutati a costi specifici, ha dedotto duplicazione d'imposta per mancata compensazione negli esercizi successivi e lamentato omessa pronuncia su più rilevazioni di costo disconosciute dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le sentenze di merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità del PVC: il termine di permanenza previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente è meramente ordinatorio e il conteggio rileva i giorni di effettiva presenza degli operatori, non il periodo intercorrente tra apertura e chiusura della verifica. Ha poi confermato la ricostruzione dell'applicazione dell'art. 92 TUIR: il criterio del minore tra valore normale e costo specifico di cui al comma 5 non è applicabile ai beni valutati a costi specifici se non si tratta di beni raggruppabili in categorie omogenee; conseguentemente la ripresa della svalutazione dell'immobile per il 2009 è legittima. Le doglianze sulla duplicazione d'imposta e sulla necessità di riliquidare esercizi successivi sono state respinte per difetto di prova e per l'oggetto limitato dell'accertamento al solo 2009. Le eccezioni sulla mancata pronuncia sono state dichiarate precluse dalla doppia conforme e prive di specificità probatoria. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di grado (Euro 10.000,00 oltre spese prenotate) e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 5

    Il termine di permanenza degli operatori presso la sede del contribuente è considerato meramente ordinatorio e, ai fini processuali, si computano i giorni di effettiva presenza; la sua violazione non determina la nullità automatica del PVC né la perdita del potere di accertamento.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 92, commi 1 e 5

    Comma 1: le variazioni delle rimanenze finali concorrono a formare il reddito; Comma 5: regole sul valore minimo e sul valore normale per beni raggruppabili in categorie omogenee

    L'art. 92 costruisce un sistema alternativo e tassativo di criteri di valutazione delle rimanenze a fini fiscali. Il meccanismo del comma 5 (minore tra valore normale e costo) si applica esclusivamente ai beni raggruppabili in categorie omogenee; non può essere esteso ai beni valutati a costo specifico, per i quali il valore fiscalmente rilevante è il costo storico salvo le ipotesi espressamente previste dal TUIR.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    Richiamato nel contesto delle regole di accertamento e della disciplina tributaria ma non alterante il principio secondo cui la deducibilità va valutata secondo le regole sostanziali e probatorie richieste in giudizio.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 83 e art. 110, comma 8

    Art. 83 richiede il riferimento al conto economico civilistico salvo deroghe espressamente previste dal TUIR; art. 110 comma 8 prevede che le rettifiche di valutazione incidono sugli esercizi successivi, ma la loro applicazione richiede che siano stati accertati e impugnati anche quegli esercizi e che vi sia prova documentale del riporto e della deduzione successiva.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 163

    Principio che vieta la doppia tassazione sul medesimo presupposto, ma la sua invocazione richiede prova della concreta applicazione tributaria nei successivi esercizi e della correlata contabilizzazione.

  • Codice Civile, art. 2426, n. 9

    Norme civilistiche sulla valutazione a minor valore tra costo e realizzo; la Corte ricorda che i principi civilistici non possono essere automaticamente traslati nel diritto tributario se il TUIR stabilisce criteri autonomi.

  • D.M. Finanze 30 dicembre 1993

    Atto amministrativo di organizzazione interna privo di rilevanza normativa per determinare la validità degli atti di verifica fiscale; non incide sulla natura ordinatoria del termine di permanenza.

Massime di principio

  • La durata della verifica fissata dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente va valutata in termini di giorni di effettiva presenza degli operatori; il suo superamento non provoca automaticamente la nullità del PVC salvo che la legge non preveda espressamente la perentorietà.
  • Per la valutazione fiscale delle rimanenze è necessario rispettare la tassatività dei criteri previsti dall'art. 92 TUIR: il criterio del minore tra costo specifico e valore normale (comma 5) si applica soltanto ai beni raggruppabili in categorie omogenee e non può essere esteso ai beni valutati a costi specifici.
  • Le contestazioni sulla duplicazione d'imposta richiedono prova documentale che la stessa componente negativa sia stata poi effettivamente dedotta negli esercizi successivi; senza tali elementi la censura è inammissibile o infondata.
  • Le doglianze motivate come omessa pronuncia devono essere specifiche e dimostrate: la Corte non può sostituirsi ai giudici di merito per rivedere fattualità e valutazioni probatorie ove esista doppia conforme; la cassazione è limitata al sindacato di legittimità.
  • Gli atti amministrativi interni ovvero le circolari non possono modificare i criteri sostanziali stabiliti dalla legge tributaria; l'organizzazione interna dell'Amministrazione non determina sanzioni di nullità degli atti fiscali se la norma non lo prevede espressamente.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare con precisione i giorni effettivi di presenza dei verificatori, le scritture contabili e le contabilizzazioni successive (riporti, cessioni, deduzioni) per poter ottenere un diverso esito in sede di merito e, se del caso, in cassazione.

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