Sentenza del 21/04/2023 n. 10773 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imposizione di IRES, IRAP e IVA per l'esercizio 2009 (avviso di accertamento per complessivi Euro 1.205.289,12) a seguito di PVC che disconosceva variazioni in diminuzione nella dichiarazione e negava la deducibilità della svalutazione/minusvalenza relativa a un immobile di proprietà. La società ha denunciato la nullità del PVC per presunto superamento del termine di permanenza dei verificatori (art. 12 L. 212/2000), contestato l'interpretazione dell'art. 92 TUIR circa la valutazione delle rimanenze e la deducibilità della svalutazione per beni valutati a costi specifici, ha dedotto duplicazione d'imposta per mancata compensazione negli esercizi successivi e lamentato omessa pronuncia su più rilevazioni di costo disconosciute dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le sentenze di merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità del PVC: il termine di permanenza previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente è meramente ordinatorio e il conteggio rileva i giorni di effettiva presenza degli operatori, non il periodo intercorrente tra apertura e chiusura della verifica. Ha poi confermato la ricostruzione dell'applicazione dell'art. 92 TUIR: il criterio del minore tra valore normale e costo specifico di cui al comma 5 non è applicabile ai beni valutati a costi specifici se non si tratta di beni raggruppabili in categorie omogenee; conseguentemente la ripresa della svalutazione dell'immobile per il 2009 è legittima. Le doglianze sulla duplicazione d'imposta e sulla necessità di riliquidare esercizi successivi sono state respinte per difetto di prova e per l'oggetto limitato dell'accertamento al solo 2009. Le eccezioni sulla mancata pronuncia sono state dichiarate precluse dalla doppia conforme e prive di specificità probatoria. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di grado (Euro 10.000,00 oltre spese prenotate) e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 5
Il termine di permanenza degli operatori presso la sede del contribuente è considerato meramente ordinatorio e, ai fini processuali, si computano i giorni di effettiva presenza; la sua violazione non determina la nullità automatica del PVC né la perdita del potere di accertamento.
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 92, commi 1 e 5
Comma 1: le variazioni delle rimanenze finali concorrono a formare il reddito; Comma 5: regole sul valore minimo e sul valore normale per beni raggruppabili in categorie omogenee
L'art. 92 costruisce un sistema alternativo e tassativo di criteri di valutazione delle rimanenze a fini fiscali. Il meccanismo del comma 5 (minore tra valore normale e costo) si applica esclusivamente ai beni raggruppabili in categorie omogenee; non può essere esteso ai beni valutati a costo specifico, per i quali il valore fiscalmente rilevante è il costo storico salvo le ipotesi espressamente previste dal TUIR.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67
Richiamato nel contesto delle regole di accertamento e della disciplina tributaria ma non alterante il principio secondo cui la deducibilità va valutata secondo le regole sostanziali e probatorie richieste in giudizio.
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 83 e art. 110, comma 8
Art. 83 richiede il riferimento al conto economico civilistico salvo deroghe espressamente previste dal TUIR; art. 110 comma 8 prevede che le rettifiche di valutazione incidono sugli esercizi successivi, ma la loro applicazione richiede che siano stati accertati e impugnati anche quegli esercizi e che vi sia prova documentale del riporto e della deduzione successiva.
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 163
Principio che vieta la doppia tassazione sul medesimo presupposto, ma la sua invocazione richiede prova della concreta applicazione tributaria nei successivi esercizi e della correlata contabilizzazione.
Codice Civile, art. 2426, n. 9
Norme civilistiche sulla valutazione a minor valore tra costo e realizzo; la Corte ricorda che i principi civilistici non possono essere automaticamente traslati nel diritto tributario se il TUIR stabilisce criteri autonomi.
D.M. Finanze 30 dicembre 1993
Atto amministrativo di organizzazione interna privo di rilevanza normativa per determinare la validità degli atti di verifica fiscale; non incide sulla natura ordinatoria del termine di permanenza.
Massime di principio
- La durata della verifica fissata dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente va valutata in termini di giorni di effettiva presenza degli operatori; il suo superamento non provoca automaticamente la nullità del PVC salvo che la legge non preveda espressamente la perentorietà.
- Per la valutazione fiscale delle rimanenze è necessario rispettare la tassatività dei criteri previsti dall'art. 92 TUIR: il criterio del minore tra costo specifico e valore normale (comma 5) si applica soltanto ai beni raggruppabili in categorie omogenee e non può essere esteso ai beni valutati a costi specifici.
- Le contestazioni sulla duplicazione d'imposta richiedono prova documentale che la stessa componente negativa sia stata poi effettivamente dedotta negli esercizi successivi; senza tali elementi la censura è inammissibile o infondata.
- Le doglianze motivate come omessa pronuncia devono essere specifiche e dimostrate: la Corte non può sostituirsi ai giudici di merito per rivedere fattualità e valutazioni probatorie ove esista doppia conforme; la cassazione è limitata al sindacato di legittimità.
- Gli atti amministrativi interni ovvero le circolari non possono modificare i criteri sostanziali stabiliti dalla legge tributaria; l'organizzazione interna dell'Amministrazione non determina sanzioni di nullità degli atti fiscali se la norma non lo prevede espressamente.
- In casi analoghi è fondamentale documentare con precisione i giorni effettivi di presenza dei verificatori, le scritture contabili e le contabilizzazioni successive (riporti, cessioni, deduzioni) per poter ottenere un diverso esito in sede di merito e, se del caso, in cassazione.
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