Cassazione Penale, Sentenza n. 4860/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/02/2023 con cui il Tribunale di Roma, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Silvestro Franchi con sentenza del 30/09/2020. La revoca era stata motivata sul presupposto dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento di una provvisionale pari a €10.000: dalla documentazione risultava tuttavia un pagamento solo parziale e la difesa aveva prodotto prove (richiesta di finanziamento respinta, contratto di lavoro part-time, ecc.) a sostegno dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di adempiere integralmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio. La Corte ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione per non aver valutato adeguatamente la documentazione probatoria prodotta dal condannato relativa alla sua situazione economica e alla parziale esecuzione dell'obbligo risarcitorio, nonché per non aver tenuto conto dell'osservazione del Procuratore Generale circa l'assenza di un termine fissato per l'adempimento (richiamando la giurisprudenza di legittimità che richiede la fissazione del termine prima di chiedere la revoca quando non è decorso il termine quinquennale ex art. 163 c.p.). Il giudice dovrà compiere una valutazione, anche sommaria, dell'attendibilità e della rilevanza delle ragioni di impossibilità o estrema difficoltà addotte dal condannato.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Riferimento al termine quinquennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza per i profili temporali relativi all'esecuzione e alla revoca della sospensione condizionale: se non è decorso il termine, il PM deve far fissare un termine per l'adempimento prima di chiedere la revoca.
Sez. U. n. 37503 del 23/06/2022, Liguori
Principio secondo cui, prima di revocare il beneficio della sospensione condizionale per inadempimento di un obbligo risarcitorio, il giudice dell'esecuzione deve effettuare una valutazione preventiva, anche sommaria, delle effettive possibilità del condannato di adempiere, per evitare un trattamento sfavorevole in ragione delle condizioni economiche e in ossequio agli artt. 3 e 27 Cost.
Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P.
Conferma del principio che l'inosservanza dell'obbligo non comporta revoca automatica della sospensione condizionale e che il condannato può allegare impossibilità o estrema difficoltà dell'adempimento, da valutare dal giudice.
Sez. 6, n. 25413 del 17/06/2016, C.
Giurisprudenza richiamata a supporto dell'orientamento che richiede la valutazione delle condizioni economiche e della attendibilità delle giustificazioni del condannato prima di revocare il beneficio.
Art. 3 Cost.
Principio di eguaglianza richiamato per sostenere che non si debba applicare un trattamento di svantaggio al condannato per ragioni economiche ingiustificate.
Art. 27 Cost.
Richiamo alla funzione rieducativa della pena come criterio di orientamento nell'applicazione della sospensione condizionale e nella valutazione della possibilità di adempiere agli obblighi imposti.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento di un obbligo risarcitorio non è automatica: il giudice dell'esecuzione deve valutare, anche sommariamente, l'attendibilità delle ragioni di impossibilità o estrema difficoltà addotte dal condannato.
- Il condannato può produrre documentazione (es. contratto di lavoro part-time, tentativi di finanziamento, prove di pagamento parziale) per dimostrare l'impossibilità o l'estrema difficoltà di adempiere e il giudice deve esaminare tali elementi in sede di esecuzione.
- Se non è stato fissato un termine per l'adempimento, il pubblico ministero dovrebbe richiederne la fissazione al giudice dell'esecuzione prima di invocare la revoca, soprattutto se non è ancora decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 163 c.p.
- La valutazione delle condizioni economiche del condannato ha rilievo costituzionale (art. 3 e art. 27 Cost.) e può impedire una revoca che traducendosi in espiazione della pena reale sarebbe sproporzionata rispetto alla situazione del soggetto.
- In caso di decisione favorevole al ricorrente, la Corte di Cassazione ordinerà generalmente il rinvio ad altro giudice o a diversa composizione per un nuovo esame che valuti i punti omessi (ad es. attendibilità della documentazione, pagamento parziale, terminosità).
- Difesa attiva: in situazioni analoghe è consigliabile produrre tempestivamente documenti economici e prove dei tentativi di adempiere (ricevute di pagamento parziale, rifiuto di finanziamento, attestazioni di reddito) e chiedere la fissazione di un termine per l'assolvimento dell'obbligo.
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