Sentenza n. 3382/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza -della sentenza n. 546/2025 del Tribunale di Pavia-Sez. Lavoro, pubblicata in data 7/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pavia che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia - Sezione lavoro, divenuta irrevocabile, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere la carta docente del valore annuo di 500 euro per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero con richiesta di adempimento l'8 ottobre 2025, ma la ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'accredito delle somme dovute sulla carta docente, effettuato il 15 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza con richiesta di adempimento. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto l'amministrazione aveva adempiuto al giudicato mediante l'accredito delle somme spettanti durante il processo. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza con richiesta di adempimento, era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza con richiesta di adempimento, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Se l'amministrazione adempie al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, anche se l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
- Quando l'adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in base alla soccombenza virtuale, qualora il ricorso fosse stato necessario per ottenere l'esecuzione del giudicato.
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