Cassazione Penale, Sentenza n. 21109/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente denunciava principalmente la nullità della decisione di appello per violazione processuale: in sede di camera di consiglio, all'udienza del 27/06/2025 la Corte aveva disposto il rinvio del processo alla data del 04/11/2025 con ordine di comunicarlo alle parti; tale comunicazione non risulta eseguita e pertanto l'udienza del 04/11/2025 è stata decisa senza la presenza delle parti. La difesa sosteneva che, anche se il procedimento era trattato con rito cartolare, aveva interesse a essere informata della data per poter produrre documentazione relativa a ulteriori somme versate dall'imputata alla parte civile (rilevanti per remissione di querela e per la determinazione della pena). In aggiunta, la ricorrente lamentava profili di vizio di motivazione e violazione di legge sulla determinazione della pena (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; subordinazione della sospensione della pena al risarcimento del danno) e contestava la liquidazione del danno in favore della parte civile
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato la mancata comunicazione del rinvio disposto il 27/06/2025 e ha dichiarato la nullità dell'udienza del 04/11/2025 ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza di appello emessa in quella udienza. Per tale motivo la sentenza di appello è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. L'accoglimento del motivo processuale è stato ritenuto assorbente rispetto agli ulteriori motivi relativi a pena e statuizioni civili, che saranno riesaminati dal giudice del rinvio. Non sono state liquidate spese. Decisione resa il 06/05/2026
Norme richiamate
art. 640 c.2 n. 2bis cod. pen.
art. 640 comma 2 n. 2bis cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (truffa aggravata). È la disposizione penalmente violata per la quale l'imputata era stata condannata in primo grado e confermata in appello
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati: errore in procedendo (c) e vizio di motivazione (e). La Corte ha dato rilievo al motivo 'c' relativo alla nullità dell'udienza
art. 178 cod. proc. pen.
Disciplina delle nullità degli atti compiuti in udienza: la mancata comunicazione del provvedimento di rinvio ha determinato la nullità dell'udienza e, conseguentemente, della sentenza di appello originata in quella udienza
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della parte appellante/ricorrente nei termini stretti previsti; la Corte ha richiamato il vincolo motivazionale per la trattazione del ricorso
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Norme sul procedimento in forma cartolare/contraddittorio scritto: il procedimento si è svolto per iscritto senza trattazione orale, in mancanza di istanza di trattazione orale nei termini
Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Richiamata per il principio che la Corte di cassazione può esaminare atti processuali per verificare error in procedendo; ha autorizzato l'accesso agli atti per accertare la mancata comunicazione del rinvio
Massime di principio
- La mancata comunicazione alle parti di un rinvio disposto in camera di consiglio determina la nullità dell'udienza fissata con quel rinvio e, se la sentenza è resa in quella udienza, la nullità della sentenza stessa ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Anche nei procedimenti trattati con rito cartolare/contraddittorio scritto le parti hanno interesse a essere comunicate delle date di trattazione quando la conoscenza della data possa consentire la produzione di elementi rilevanti (es. versamenti, remissione di querela, elementi per la pena), e la mancata comunicazione può pregiudicare il diritto di difesa
- Le questioni procedurali e le nullità pregiudiziali assorbono spesso l'esame dei profili di merito: una volta accertata una nullità procedurale essenziale, le questioni relative a valutazione della prova, pena e liquidazione del danno saranno rimesse al giudice del rinvio
- In situazioni analoghe è opportuno: a) eccepire tempestivamente la nullità processuale; b) richiedere formalmente le comunicazioni delle udienze e conservarne traccia; c) se si procede per via cartolare, valutare comunque l'interesse a essere informati delle date per poter produrre elementi nuovi rilevanti
- La Corte di cassazione può annullare la decisione impugnata e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa Corte d'appello per un nuovo giudizio quando la nullità riguarda il procedimento di merito e non è risolvibile in sede di legittimità
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