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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21109/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente denunciava principalmente la nullità della decisione di appello per violazione processuale: in sede di camera di consiglio, all'udienza del 27/06/2025 la Corte aveva disposto il rinvio del processo alla data del 04/11/2025 con ordine di comunicarlo alle parti; tale comunicazione non risulta eseguita e pertanto l'udienza del 04/11/2025 è stata decisa senza la presenza delle parti. La difesa sosteneva che, anche se il procedimento era trattato con rito cartolare, aveva interesse a essere informata della data per poter produrre documentazione relativa a ulteriori somme versate dall'imputata alla parte civile (rilevanti per remissione di querela e per la determinazione della pena). In aggiunta, la ricorrente lamentava profili di vizio di motivazione e violazione di legge sulla determinazione della pena (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; subordinazione della sospensione della pena al risarcimento del danno) e contestava la liquidazione del danno in favore della parte civile

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato la mancata comunicazione del rinvio disposto il 27/06/2025 e ha dichiarato la nullità dell'udienza del 04/11/2025 ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza di appello emessa in quella udienza. Per tale motivo la sentenza di appello è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. L'accoglimento del motivo processuale è stato ritenuto assorbente rispetto agli ulteriori motivi relativi a pena e statuizioni civili, che saranno riesaminati dal giudice del rinvio. Non sono state liquidate spese. Decisione resa il 06/05/2026

Norme richiamate

  • art. 640 c.2 n. 2bis cod. pen.

    art. 640 comma 2 n. 2bis cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (truffa aggravata). È la disposizione penalmente violata per la quale l'imputata era stata condannata in primo grado e confermata in appello

  • art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati: errore in procedendo (c) e vizio di motivazione (e). La Corte ha dato rilievo al motivo 'c' relativo alla nullità dell'udienza

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Disciplina delle nullità degli atti compiuti in udienza: la mancata comunicazione del provvedimento di rinvio ha determinato la nullità dell'udienza e, conseguentemente, della sentenza di appello originata in quella udienza

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione della parte appellante/ricorrente nei termini stretti previsti; la Corte ha richiamato il vincolo motivazionale per la trattazione del ricorso

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento in forma cartolare/contraddittorio scritto: il procedimento si è svolto per iscritto senza trattazione orale, in mancanza di istanza di trattazione orale nei termini

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro

    Richiamata per il principio che la Corte di cassazione può esaminare atti processuali per verificare error in procedendo; ha autorizzato l'accesso agli atti per accertare la mancata comunicazione del rinvio

Massime di principio

  • La mancata comunicazione alle parti di un rinvio disposto in camera di consiglio determina la nullità dell'udienza fissata con quel rinvio e, se la sentenza è resa in quella udienza, la nullità della sentenza stessa ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • Anche nei procedimenti trattati con rito cartolare/contraddittorio scritto le parti hanno interesse a essere comunicate delle date di trattazione quando la conoscenza della data possa consentire la produzione di elementi rilevanti (es. versamenti, remissione di querela, elementi per la pena), e la mancata comunicazione può pregiudicare il diritto di difesa
  • Le questioni procedurali e le nullità pregiudiziali assorbono spesso l'esame dei profili di merito: una volta accertata una nullità procedurale essenziale, le questioni relative a valutazione della prova, pena e liquidazione del danno saranno rimesse al giudice del rinvio
  • In situazioni analoghe è opportuno: a) eccepire tempestivamente la nullità processuale; b) richiedere formalmente le comunicazioni delle udienze e conservarne traccia; c) se si procede per via cartolare, valutare comunque l'interesse a essere informati delle date per poter produrre elementi nuovi rilevanti
  • La Corte di cassazione può annullare la decisione impugnata e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa Corte d'appello per un nuovo giudizio quando la nullità riguarda il procedimento di merito e non è risolvibile in sede di legittimità

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