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Sentenza

Sentenza n. 3913/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 23301 del 30 maggio 2022, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonche' per l'accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202202920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato a riposo a domanda con 39 anni di servizio utile e 56 anni di età, ha chiesto l’annullamento del prospetto di liquidazione del TFS e l’accertamento del diritto al ricalcolo, con inclusione dei sei scatti stipendiali. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della l. n. 232/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti e violazione dell’art. 36 Cost. L’INPS ha sostenuto che il beneficio fosse riconoscibile soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, contestando l’equiparazione tra i diversi corpi di polizia e deducendo, in subordine, la decadenza dal diritto. Il ricorrente ha replicato richiamando la competenza dell’INPS alla liquidazione del TFS e sostenendo che la disciplina vigente, in particolare l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare, estende il beneficio anche al TFS dei militari cessati a domanda in possesso dei requisiti di età e anzianità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha ricostruito l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che prevede sei scatti biennali del 2,50% per il personale cessato per età, inabilità permanente o decesso e, al ricorrere dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, anche per il personale collocato a riposo a domanda. Ha richiamato l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 e soprattutto l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare, il quale considera gli aumenti periodici anche ai fini del trattamento di fine servizio e conferma l’applicabilità del beneficio a chi sia cessato a domanda con i requisiti previsti. Secondo il giudice, la normativa non contiene un’esclusione del beneficio dal TFS e l’interpretazione consolidata riconosce al personale militare collocato a riposo a domanda il diritto alla riliquidazione del trattamento con inclusione dei sei scatti. Il prospetto INPS è stato quindi annullato nella parte contestata, con riconoscimento del diritto al ricalcolo. L’INPS è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    al personale ... cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno

    Il beneficio dei sei scatti si estende al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997

    Gli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis sono attribuiti anche al personale cessato dal servizio a richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.

  • art. 1911 Codice dell’ordinamento militare

    Gli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis rilevano ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria; il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 36 Costituzione

    È richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale a sostegno della pretesa, senza una specifica autonoma elaborazione nella motivazione.

Massime di principio

  • Il personale militare cessato dal servizio a domanda ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio quando abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • L’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare attribuisce rilevanza agli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche ai fini del trattamento di fine servizio, senza escludere il personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di età e anzianità.
  • L’ente previdenziale competente alla liquidazione del trattamento di fine servizio deve procedere al ricalcolo includendo i sei scatti stipendiali spettanti al militare cessato a domanda in presenza dei requisiti normativi.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

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