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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16146/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania del 26/09/2025 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salanitri Antonella per il reato di furto aggravato di energia elettrica commesso mediante manomissione del contatore (innesto di uno shunt) per mancanza della condizione di procedibilità della querela. Il Procuratore Generale ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ("su cose destinate a pubblico servizio"), sostenendo che la sottrazione di energia mediante manomissione rimane sottrazione a danno dell'ente erogatore e dunque riguarda una cosa destinata a servizio pubblico, rendendo il reato procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile (non tardivo) perché il termine per impugnare per il Procuratore Generale decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito (avvenuta il 2/10/2025); il ricorso è stato ritenuto fondato nel merito. La Corte ha ritenuto che la manomissione del contatore tramite "shunt" comporta l'apprensione di energia direttamente dalla fonte erogatrice (E-Distribuzione S.p.A.) e che tale energia mantiene la destinazione a servizio pubblico; pertanto l'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. è configurabile e il reato è procedibile d'ufficio. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa composizione, disponendo che il processo prosegua con la corretta qualificazione giuridica (furto aggravato su cosa destinata a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Articolo relativo al reato di furto, richiamato per la contestazione di base del fatto (appropriazione di energia tramite manomissione).

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Aggravante per il furto commesso su "cose destinate a pubblico servizio"; la Corte interpreta che la sottrazione di energia elettrica tramite manomissione del contatore rientra in questa aggravante perché l'energia ha destinazione finale pubblicistica e la sottrazione è ai danni dell'ente erogatore, rendendo il reato procedibile d'ufficio.

  • d.lgs. 150/2022

    Norma che ha inciso sul regime di procedibilità per alcuni furti (introducendo procedibilità a querela per specifiche ipotesi); la Corte chiarisce che tale regime non si estende ai casi in cui opera l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., per i quali la procedibilità resta d'ufficio.

  • art. 554-ter cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale inerente l'udienza di comparizione previbattimentale e la pronuncia del Tribunale; usato nel ricostruire il procedimento di merito che ha portato alla sentenza impugnata.

  • art. 593, comma 2 cod. proc. pen.

    «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2»

    La norma è stata interpretata insieme alla giurisprudenza per stabilire che, nel caso di proscioglimenti rientranti nelle previsioni, il ricorso per Cassazione può essere l'unico mezzo esperibile dal pubblico ministero; la Corte conferma che il ricorso per Cassazione era l'atto effettivamente esperibile dal Procuratore Generale nel caso concreto.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    «il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; […]»

    La Corte ha applicato i criteri di decorrenza del termine d'impugnazione: per il Procuratore Generale i termini decorrono dalla comunicazione dell'avviso di deposito (art. 585, comma 2), non dalla lettura in udienza, e pertanto il ricorso depositato il 15/10/2025 è stato ritenuto tempestivo rispetto alla comunicazione del 2/10/2025.

  • art. 585, comma 2 cod. proc. pen.

    «i termini previsti dal comma 1 decorrono: […] d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello»

    Ha stabilito la decorrenza del termine per il Procuratore Generale e giustificato la tempestività del ricorso.

  • art. 548, comma 3 cod. proc. pen.

    «l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello»

    Conferma l'obbligo di comunicazione al Procuratore Generale e la conseguente decorrenza del termine d'impugnazione dalla data di tale comunicazione.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per chiarire che non si trattava di ricorso per saltum e che non trova applicazione il comma 4 dell'art. 569 nel caso esaminato.

  • legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1

    Richiamata come fonte che individua tra i servizi pubblici anche l'erogazione di energia elettrica, a supporto della qualificazione pubblicistica del servizio erogato dall'ente distributore.

  • L. 30 luglio 1994 n. 474, art. 2

    Citata per ricordare che nelle norme sulle privatizzazioni si include tra i servizi pubblici le imprese erogatrici di energia; supporta la natura pubblicistica del servizio.

  • L. 14 novembre 1995 n. 481

    Norma istitutiva dell'Autorità per l'energia e il gas; richiamata per evidenziare il quadro normativo che qualifica il servizio di erogazione dell'energia come servizio pubblico regolato.

Massime di principio

  • La sottrazione di energia tramite manomissione del contatore (es. innesto di uno "shunt") costituisce appropriazione ai danni dell'ente erogatore e non perde la natura di bene destinato a pubblico servizio; pertanto l'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. si applica.
  • Quando è contestata l'aggravante "su cose destinate a pubblico servizio", il furto di energia è procedibile d'ufficio: la manomissione del misuratore non trasforma la cosa in bene privato rilevante ai fini della procedibilità a querela introdotta da norme successive.
  • In impugnazioni svolte dal Procuratore Generale contro proscioglimenti o non luogo a procedere, il termine per proporre ricorso decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito (art. 585 comma 2 e art. 548 comma 3), non dalla lettura in udienza; verificare sempre la data di comunicazione per valutare la tempestività.
  • La qualificazione del fatto non può fondarsi solo sulla presunta "consegna" dell'energia al consumatore finale: è necessario considerare la fonte e la destinazione della energia e l'effettivo soggetto sottratto (l'ente erogatore).
  • In casi simili la difesa non potrà limitarsi a sostenere che l'energia "diventa privata" transitando dal contatore: bisogna invece contestare nel merito l'effettiva modalità di prelievo o dimostrare che la sottrazione non è avvenuta a danno dell'ente erogatore.
  • Se nel capo d'imputazione è espressamente indicata l'aggravante e la ricostruzione fattuale descrive manomissione diretta alla fonte erogatrice, il giudice di merito deve valutare correttamente la sussistenza dell'aggravante prima di dichiarare la necessità della querela.

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