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Sentenza

Sentenza n. 833/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1148/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5482/2024 dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.05.2025, notificata il 14.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della retribuzione professionale docente nell'importo di euro 1.274,58.

Giustizia amministrativa202600249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione da parte del Ministero di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto differenze retributive per euro 1.274,58, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, deducendo la violazione degli artt. 112 e seguenti c.p.a., poiché il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che lo aveva condannato al pagamento di differenze retributive. Il titolo giudiziale era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., nella formulazione applicabile dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, e notificato al Ministero presso il domicilio reale il 14 maggio 2025. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, regolare attestazione di conformità e notificazione all'amministrazione soccombente, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e persistente inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'integrale esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della rilevata serialità delle inottemperanze ministeriali.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 475 c.p.c.

    Nella formulazione applicabile, consente l'attestazione di conformità del titolo esecutivo all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina dell'attestazione di conformità e della spedizione in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale passato in giudicato sia attestato conforme all'originale e regolarmente notificato all'amministrazione soccombente; dopo il 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni si applica anche alla proposizione del giudizio di ottemperanza.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'omessa esecuzione di un giudicato e il termine dilatorio è decorso, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'adempimento.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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