Cassazione Penale, Sentenza n. 46768/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha convalidato il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive (DASPO) per anni 8 e la prescrizione di presentazione alla Questura di Catanzaro 15 minuti prima e 15 minuti dopo le partite per anni 4. Il ricorrente deduceva: 1) mancanza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura e mancata valutazione di una memoria difensiva; 2) insufficienti motivazioni circa la pericolosità sociale attuale e concreta del Trapasso; 3) omessa motivazione sulla necessità e urgenza del provvedimento e mancata valutazione delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la convalida del provvedimento. Motivazione: l'identificazione del ricorrente è stata desunta dalle immagini di videosorveglianza (verifica istruttoria non sindacabile in sede di legittimità); la presunta memoria difensiva non è stata specificata nel ricorso e quindi la mancata sua valutazione non integra automaticamente nullità (solo rilevante se le deduzioni fossero state specifiche e decisive); la condizione formale prevista dall'art. 6 comma 1 lett. b) legge 401/1989 era soddisfatta (partecipazione ai tumulti) e la necessità/urgenza è stata ritenuta plausibilmente dimostrata anche alla luce di precedenti analoghi provvedimenti a carico del Trapasso (provvedimento del Questore di Catanzaro del 26/02/2015) e dell'imminenza di altre partite. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b)
La condizione formale per l'adozione del provvedimento è soddisfatta quando è emerso che il soggetto ha partecipato a tumulti in occasione di manifestazioni sportive; tale condizione rende astrattamente legittima l'adozione della misura, a cui può aggiungersi la valutazione di necessità e urgenza basata su elementi concreti (precedenti provvedimenti, imminenza di nuove competizioni).
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Corte di cassazione, Sez. I, 23/09/2020 n. 26536; Corte di cassazione, Sez. V, 29/03/2022 n. 11579
L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità del provvedimento: la nullità sussiste solo se la memoria conteneva specifiche deduzioni decisive non valutate. Inoltre, le verifiche istruttorie di fatto (es. identificazione tramite video) non sono sindacabili in sede di legittimità quando risultano adeguatamente motivate nel provvedimento.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto svolte nella fase amministrativa (es. identificazione tramite videosorveglianza) sono difficilmente riesaminabili in Cassazione; contestazioni generiche sull'identificazione vanno sollevate e documentate nelle sedi di merito.
- L'omessa menzione/esame di una memoria difensiva non comporta automaticamente nullità: per rilevare un vizio è necessario dimostrare che la memoria conteneva specifiche e decisive censure non valutate.
- La sussistenza formale dei presupposti di legge (es. partecipazione a tumulti ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989) rende legittima l'adozione del divieto; la necessità e l'urgenza possono essere desunte anche da precedenti analoghi provvedimenti e dall'imminenza di ulteriori manifestazioni.
- In ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione i profili di doglianza e le prove/atti rilevanti: censure generiche o non documentate risultano inammissibili.
- Per chi si trovi in situazione analoga, è strategico depositare e rendere evidenti in atti le memorie difensive contenenti deduzioni specifiche, raccogliere prove contrarie (es. alibi, difetti dell'identificazione) e sollevare i rilievi di fatto/diritto già nelle fasi di merito, non soltanto in sede di legittimità.
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