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Ordinanza

Ordinanza n. 1329/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., dell’ordinanza cautelare n. 1710/2025 del 23 luglio 2025

Giustizia amministrativa202500918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di esecuzione ex art. 59 c.p.a. dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso le delibere comunali di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2024/2026 e del DUP, nonché la diffida prefettizia ad approvare l’ipotesi di bilancio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza, hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1710/2025, sostenendo che la sospensione delle delibere comunali e della diffida prefettizia imponesse alla Prefettura di adottare immediatamente gli atti necessari allo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi degli artt. 262, comma 1, e 141, comma 1, lettera a), d.lgs. 267/2000. Hanno dedotto l’inerzia della Prefettura, previamente sollecitata con PEC, e chiesto l’assegnazione di un termine per provvedere, con nomina di un commissario ad acta. L’istanza si fondava anche sulle pronunce della Corte costituzionale n. 91/2025 e n. 17/2026, relative alla perentorietà del termine trimestrale previsto dall’art. 259, comma 1, d.lgs. 267/2000 per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 59 c.p.a. La richiesta non mirava a rendere effettiva la misura cautelare in senso strumentale e provvisorio, ma a ottenere, già nella fase cautelare e prima della sentenza di merito, lo scioglimento del Consiglio comunale. Tale risultato avrebbe prodotto effetti definitivi o sostanzialmente irreversibili, incidendo direttamente sul mandato democratico e sulla rappresentanza dei cittadini, e avrebbe anticipato una regolazione definitiva della controversia, persino eccedente gli effetti conseguibili con la sentenza. Il giudice ha ribadito che l’esecuzione della misura cautelare può assicurare soltanto un assetto interinale, provvisorio e reversibile, funzionale alla tutela fino alla decisione di merito, senza rendere inutile il giudizio principale. Inoltre, l’asserita inerzia della Prefettura presupponeva l’accertamento di uno specifico obbligo di provvedere e del relativo inadempimento; tale accertamento non era mai stato compiuto nel giudizio impugnatorio e i ricorrenti non avevano attivato il distinto rimedio contro il silenzio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Sono state quindi ritenute insussistenti le condizioni per adottare misure attuative ai sensi dell’art. 59 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    per l’esecuzione [...] dell’ordinanza cautelare

    Il rimedio consente l’adozione di misure attuative della cautela, ma non può essere utilizzato per ottenere una definizione anticipata e definitiva della controversia o effetti irreversibili eccedenti la funzione cautelare.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile al giudizio di esecuzione.

  • art. 31 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio costituisce il rimedio specifico per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Il rito sul silenzio avrebbe dovuto essere attivato per contestare l’inerzia della Prefettura e ottenere l’accertamento dell’eventuale obbligo di provvedere.

  • art. 259, comma 1, d.lgs. 267/2000

    La Corte costituzionale, secondo quanto richiamato dal TAR, ha affermato la perentorietà del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

  • art. 261, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Richiamato nell’ambito delle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale.

  • art. 262, comma 1, d.lgs. 267/2000

    Indicato dai ricorrenti quale base dell’obbligo di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale; il TAR ha escluso che tale obbligo potesse essere accertato e fatto valere mediante l’istanza ex art. 59 c.p.a.

  • art. 141, comma 1, lettera a), d.lgs. 267/2000

    Invocato dai ricorrenti quale fondamento dello scioglimento del Consiglio comunale.

Massime di principio

  • L’esecuzione di una misura cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a. può assicurare esclusivamente un assetto interinale, provvisorio e reversibile, funzionale a preservare l’utilità della decisione di merito; non può invece produrre effetti definitivi o sostanzialmente irreversibili che soddisfino anticipatamente l’interesse sostanziale azionato e rendano inutile il giudizio principale.
  • È inammissibile utilizzare il procedimento di esecuzione della cautelare per ottenere l’adozione di una sequenza di atti amministrativi destinata a produrre effetti più ampi o irreversibili rispetto a quelli propri della misura cautelare, soprattutto quando tali effetti incidano sulla durata del mandato democratico e sulla rappresentanza elettiva.
  • L’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e del correlativo inadempimento non può essere introdotto per la prima volta nell’ambito dell’esecuzione di un’ordinanza cautelare adottata in un ordinario giudizio impugnatorio, se non è stato previamente azionato lo specifico rimedio contro il silenzio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiGiudizio di ottemperanza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSilenzio della pubblica amministrazione

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