Cassazione Penale, Sentenza n. 44966/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/02/2024 che aveva rigettato l'appello cautelare contro il decreto di sequestro preventivo del 23/11/2023 disposto ex artt. 12-bis d.lgs. 74/2000 e 321 c.p.p. in relazione all'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 (capo 147). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge per presunta errata interpretazione degli artt. 322-bis e 310 c.p.p. e censura sulla mancata utilizzazione di poteri istruttori del giudice d'appello; (2) manifesta illogicità della motivazione del Tribunale in ordine alla valutazione del valore degli immobili e alla considerazione delle ipoteche e delle quote di proprietà; (3) erronea interpretazione dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 104 disp. att. c.p.p. in relazione al sequestro sui conti correnti, sostenendo che il sequestro avrebbe dovuto bloccare tutte le somme confluite sul conto anche successivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché costituiscono censure di merito e valutazioni fattuali sulla motivazione del Tribunale (valutazione del valore dei beni, considerazione di ipoteche e quote), tipologie di censure non ammesse in cassazione per provvedimenti cautelari ex art. 325 c.p.p. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che limita i poteri istruttori del giudice dell'appello cautelare, consentendo l'acquisizione solo di elementi probatori precostituiti. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce dell'orientamento di legittimità secondo cui il sequestro preventivo sui conti bancari può legittimamente colpire anche somme accreditate successivamente fino all'importo indicato nel provvedimento; le regole del processo civile richiamate dall'art. 104 disp. att. c.p.p. non ostano a tale soluzione. Conseguentemente è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo (importo non riportato nell'estratto fornito).
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Base normativa per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta; utilizzato come titolo giuridico del provvedimento ablatorio impugnato.
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
Norma penale cui si riferisce il profitto del reato contestato (capo dell'imputazione) e che giustifica la misura cautelare patrimoniale.
art. 321 c.p.p.
Norma richiamata in rapporto alla disciplina del sequestro preventivo e alle pronunce di riesame; oggetto di doglianza ma la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla sua interpretazione.
art. 322-bis c.p.p.
Rilevato dal ricorrente nella censura; la Corte ha qualificato tali doglianze come valutazioni di merito inerenti la motivazione del Tribunale, inammissibili in cassazione.
art. 310 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione dei poteri istruttori dell'appello cautelare; la Corte ha ribadito il limite ai poteri istruttori del giudice del riesame.
art. 325 c.p.p.
Norma che fissa i presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo: ricorso ammesso solo per violazione di legge e vizi motivazionali radicali.
art. 127 c.p.p.
Richiamato in relazione al giudizio di appello cautelare e ai limiti sulla produzione di nuovi elementi probatori, come chiarito dalle Sezioni Unite.
art. 299, comma 4-ter, c.p.p.
Richiamato per sottolineare che il giudice d'appello ha poteri istruttori solo in via eccezionale (per condizioni di salute o qualità personali dell'imputato), confermando i limiti dell'istruttoria d'ufficio in sede cautelare.
art. 104 disp. att. c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle forme del pignoramento/provvedimento sui conti: la Corte ha ritenuto che le disposizioni civili richiamate non impediscono l'apprensione delle somme accreditate successivamente fino all'importo del sequestro.
art. 547 c.p.c.
Norma delle formalità di esecuzione presso banche; la Corte ha precisato che la banca può rendere ulteriori dichiarazioni e ciò non esclude l'apprensione di somme successive.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria e condanna alle spese quando non è ravvisabile assenza di colpa.
Sez. Un. n. 15403 del 30/11/2023 (Galati)
SU n. 15403 del 30/11/2023, depositata 2024
Le Sezioni Unite hanno ammesso nel giudizio di appello cautelare la produzione di elementi probatori 'nuovi' purché siano elementi precostituiti e sempre nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione; tuttavia il giudice non può esercitare poteri istruttori per creare nuovi elementi probatori.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione
varie pronunce citate in motivazione (es. Sez.3, n. 29431 del 10/05/2019; Sez.3, n. 33602 del 24/04/2015; Sez.3, n. 19011 del 11/02/2015; Sez.3, n. 42616 del 20/09/2022; Sez.3 n. 41589 del 16/05/2023)
Ribadito il consolidato orientamento che limita i poteri istruttori del Tribunale del riesame/appello cautelare e che, in materia di sequestro preventivo su danaro presso banche, è legittima l'apprensione anche di somme accreditate successivamente fino all'importo indicato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione incomprensibile o completamente carente; censure meramente di merito o valutazioni fattuali sono inammissibili.
- Il Tribunale del riesame o il giudice dell'appello cautelare hanno poteri istruttori limitati: possono acquisire elementi probatori precostituiti prodotti dalle parti, ma non svolgere indagini o accertamenti istruttori per creare nuova prova.
- Le contestazioni sulla stima del valore dei beni sequestrati (es. valutazione delle quote, considerazione delle ipoteche) costituiscono, di norma, questioni di fatto o di merito che non sono sindacabili in cassazione se non accompagnate da specifiche violazioni di legge.
- In tema di sequestro su conti bancari finalizzato alla confisca diretta, le somme accreditate successivamente alla notifica del provvedimento possono essere legittimamente sorprese dal vincolo fino al raggiungimento dell'importo indicato; le formalità esecutive civili non impediscono tale apprensione.
- Per ottenere successo in sede di impugnazione cautelare conviene strutturare le doglianze attorno a profili di diritto o a vizi procedurali chiaramente individuabili, evitando di limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti o della valutazione probatoria.
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; valutare attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
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