Sentenza del 04/07/2016 n. 5826 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di accertamento - IVA - Contraddittorio preventivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, richiesto in materia di IVA dalla disciplina comunitaria, è stata ritenuta lesiva dei diritti e delle garanzie del contribuente. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è stato annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento IVA sostenendo che l'Amministrazione finanziaria non gli avesse consentito di partecipare al procedimento prima dell'adozione dell'atto, mediante il necessario contraddittorio endoprocedimentale. La doglianza si fonda sulle garanzie riconosciute dalla disciplina dell'Unione europea in materia di IVA e sul diritto del contribuente a essere ascoltato prima dell'emanazione di un provvedimento lesivo.
Norme richiamate
Disciplina dell'Unione europea in materia di IVA
In materia armonizzata, il diritto del contribuente a essere ascoltato impone, prima dell'adozione di un atto impositivo lesivo, l'instaurazione di un contraddittorio effettivo, salvo specifiche eccezioni. La sua omissione può determinare l'illegittimità e l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Quando l'accertamento riguarda l'IVA, il contribuente deve normalmente essere posto in condizione di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto.
- Il contraddittorio preventivo non è una mera formalità: deve essere effettivo e consentire all'Amministrazione di valutare le deduzioni del contribuente.
- L'omissione del contraddittorio può comportare l'annullamento dell'atto impositivo, soprattutto quando la materia rientra nell'ambito armonizzato dell'IVA.
- La regola va verificata alla luce della disciplina applicabile al caso concreto e delle eventuali eccezioni, nonché dell'incidenza concreta della violazione sui diritti di difesa.
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