Cassazione Penale, Sentenza n. 22529/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestano, con motivi sovrapponibili, il calcolo della prescrizione operato nel corso del giudizio di appello e la validità dell'udienza del 28 marzo 2017. Sostengono che nel verbale di quell'udienza risultano indicati solo due imputati (i ricorrenti) mentre è assente la menzione del terzo imputato, Francesco Mallone, e del suo difensore (pur risultante in precedenti atti). Per tale omissione deducono la nullità dell'udienza e, conseguentemente, l'inefficacia della sospensione della prescrizione dal 28 marzo 2017 al 24 ottobre 2017; ne deriverebbe l'estinzione del reato per prescrizione già prima della parziale annullamento deciso dalla Corte di Cassazione. Richiedono quindi l'annullamento della sentenza impugnata e la declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che l'annullamento precedente disposto dalla Quinta sezione aveva riguardato esclusivamente la determinazione della durata delle pene accessorie, mentre si è formato giudicato parziale sulla responsabilità degli imputati (i motivi relativi alla responsabilità erano stati dichiarati inammissibili, compreso il motivo sulla prescrizione presentato da Acquaro). Pertanto l'eventuale errore nel calcolo della prescrizione nella sentenza rescindente non poteva essere fatto valere con il ricorso in esame, atteso che la sentenza di rinvio si era limitata a quantificare le pene accessorie; detta censura avrebbe potuto essere proposta esclusivamente con il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (ult. comma)
non presente nel testo oltre alla citazione generale
Norma sulla durata delle pene accessorie fallimentari; la Corte ha ritenuto che la precedente pronuncia di annullamento riguardasse solo la determinazione della durata di tali pene accessorie ai sensi di questa disposizione
artt. 157, 159, 161 cod. pen.
citati come norme invocate dai difensori
Richiamate dai difensori in relazione alla prescrizione: la Corte non ha accolto la censura procedurale con il ricorso ordinario, ritenendo che la questione non poteva essere trattata nel rimedio proposto una volta formato giudicato parziale sulla responsabilità
art. 179 cod. proc. pen.
citato come richiamo procedurale
Invocato in relazione alla nullità dell'udienza; la Corte non ha ritenuto idoneo il mezzo di impugnazione per ottenere l'annullamento della sentenza di rinvio sul punto contestato
art. 97, commi 4 e 5 cod. proc. pen.
citati dalla difesa di Cecere
Riferiti alla posizione soggettiva e garanzie della difesa; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza così formulata nel ricorso straordinario presentato
art. 111 Cost.
citata dalla difesa di Cecere
Richiamata in tema di garanzie del giusto processo; la Corte ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso e non ha pronunciato una violazione costituzionale utilizzabile in questo specifico rimedio
art. 625‑bis cod. proc. pen.
citato dalla Corte come rimedio alternativo
Indicato dalla Corte come il mezzo appropriato per denunciare vizi del calcolo della prescrizione ricomprendenti la sospensione: l'errore prospettato avrebbe potuto essere denunciato mediante il ricorso straordinario ex art. 625‑bis e non con il ricorso ordinario alla Sezione della Cassazione che ha trattato la sola quantificazione delle pene accessorie
art. 616 cod. proc. pen.
citato per la determinazione della somma alla Cassa delle ammende
Consente di irrogare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di euro tremila ai sensi di questa disposizione in presenza di ricorsi dichiarati inammissibili
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza solo in parte (es. solo sulla determinazione della pena accessoria) e dichiara inammissibili i motivi sulla responsabilità, si forma giudicato parziale sulla responsabilità: questioni già assorbite da quel giudicato non possono essere riaperte con un nuovo ricorso ordinario.
- Le contestazioni sul calcolo della prescrizione, e specialmente sulle efficacia della sospensione della prescrizione derivante da atti/udienze, richiedono il rimedio processuale adeguato: in alcuni casi occorre il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. e non il ricorso ordinario per cassazione limitato a questioni diverse.
- La nullità di un'udienza per omissione di indicazioni (es. assenza nel verbale di un imputato o del suo difensore) va provata con riferimento alle norme specifiche che imponevano la presenza/verifica; non tutte le irregolarità formali determinano automaticamente l'inefficacia delle sospensioni della prescrizione se il giudicato parziale è già formato.
- Chi impugna deve valutare la preclusione e l'eventuale esistenza di rimedi straordinari prima di proporre il ricorso: la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso se la censura non è proponibile nell'ambito del rimedio esercitato.
- I ricorrenti inammissibili possono essere condannati a rifondere le spese e a versare somme alla Cassa delle ammende: dienenza cautela nel proporre ricorsi manifestamente inammissibili o impropri.
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