Cassazione Penale, Sentenza n. 21924/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per estorsione aggravata (fatti del 22/03/2023). Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta illegittima modifica della imputazione da tentata a consumata dopo la scelta del rito abbreviato, con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; 2) erronea applicazione dell'aggravante delle piu' persone riunite, sostenendo che non vi fosse contemporanea presenza fisica e percezione reciproca dei complici sul luogo; 3) errata qualificazione dell'elemento soggettivo e del grado di offensività della condotta (sostenendo che il ricorrente avesse solo ritirato una busta per conto di terzi, ingannato dalla coimputata, senza compiere minacce dirette); 4) travisamento della prova e mancata considerazione delle risultanze favorevoli alla tesi difensiva, in particolare circa la responsabilità principale della coimputata e l'inganno esercitato sul ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni proposte fossero in gran parte reiterazioni delle deduzioni gia' esaminate e respinte in sede di merito; ha richiamato la ricostruzione processuale condivisa dai giudici di merito (ricorrente in contatto telefonico con la complice, intimazione al soggetto offeso e minaccia di divulgazione di materiali compromettenti, ammissione di un corrispettivo in denaro). La Cassazione ha confermato che il giudice puo' autonomamente dare al fatto una diversa definizione giuridica (da tentato a consumato) senza violare i diritti di difesa se non vi e' immutatio facti; ha ribadito che l'estorsione si considera consumata quando la liberta' di autodeterminazione patrimoniale della vittima viene compromessa anche se parzialmente o per mera convenienza. Ha inoltre escluso il travisamento della prova, evidenziando che la Corte territoriale ha valutato correttamente il materiale probatorio e che la critica difensiva si risolveva in una mera richiesta di diversa valutazione di merito, non consentita in Cassazione. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'aggravante delle piu' persone riunite (tale aggravante era del resto stata esclusa dal Tribunale). Disposizioni sanzionatorie: dichiarato inammissibile il ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; condanna a rifondere le spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori; liquidazione delle spese come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norma di legittimita' che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; usata dal ricorrente per censurare la motivazione dei giudici di merito e dalla Corte per definire l'inammissibilita' dei motivi reiterativi
artt. 421, 423 e 438, cod. proc. pen.
Norme attinenti alla scelta del rito e ai limiti procedurali: la difesa richiamava tali disposizioni (con riferimento al rito abbreviato) per sostenere l'illegittimita' della modifica dell'imputazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue i limiti del PM dalla funzione del giudice di requalificare il fatto
art. 441, cod. proc. pen.
Richiamato in motivazione: il disposto riguarda i limiti al pubblico ministero nella modificazione dell'imputazione; la Corte sottolinea che l'art. 441 non impedisce l'autonomo potere-dovere del giudice di dare diversa definizione giuridica al fatto
art. 629, cod. pen.
Norma penale che definisce il reato di estorsione; la Corte ha interpretato che il reato e' consumato quando e' compromessa la liberta' di autodeterminazione patrimoniale della vittima, anche se la cessione e' fatta per mera convenienza
art. 192, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al travisamento della prova: la Corte ha precisato che il travisamento consiste in un errore percettivo e non valutativo, e che non ricorre nel caso in cui i giudici abbiano valutato coerentemente le prove
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che regola le sanzioni per i ricorsi inammissibili o infondati; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende
art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali: disposta la censura delle generalita' e dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La modifica della qualificazione giuridica del fatto (es. da tentato a consumato) da parte del giudice non costituisce di per se' violazione del diritto di difesa se non comporta una immutatio facti e se il nucleo fattuale contestato rimane invariato.
- Nel rito abbreviato i limiti di modificazione dell'imputazione riguardano l'attivita' del pubblico ministero; il giudice conserva il potere-dovere di attribuire al fatto una diversa interpretazione giuridica basata sulle risultanze probatorie.
- Perche' sussista il reato di estorsione consumata non e' necessario che la liberta' di autodeterminazione della vittima sia totalmente annullata: e' sufficiente che essa sia compromessa al punto da indurre il pagamento per mera convenienza o per evitare un male ritenuto piu' grave.
- L'aggravante delle 'piu' persone riunite' presuppone una valutazione della concreta presenza e percezione reciproca dei partecipanti sul luogo del reato; la sua applicazione non e' automatica ed puo' essere esclusa se i presupposti oggettivi non emergono dal fatto.
- Il travisamento della prova e' un errore percettivo rilevante che deve incidere sulla struttura logico-deduttiva della motivazione: non basta proporre una diversa lettura delle stesse prove per ottenere l'annullamento in Cassazione.
- La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello allineate) rende piu' difficile la censura in cassazione, poiche' si forma un corpo argomentativo unitario che impone al ricorrente di indicare elementi nuovi o errori logico-giuridici significativi.
- In casi di intervento di un agente provocatore, l'integrazione del reato nella forma consumata e' possibile se l'evento tipico si e' comunque realizzato e la vittima ha subito la compressione della liberta' di autodeterminazione patrimoniale.
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