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Sentenza

Sentenza n. 5825/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. -OMISSIS-/2023

Giustizia amministrativa202404860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi di riesame del parziale rigetto della domanda di condono edilizio e conseguente ordinanza di demolizione del manufatto non condonato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti comunali di diniego del riesame della domanda di condono presentata nel 1986 e contro la conseguente ordinanza di demolizione. La domanda era stata accolta nel 1992 per il fabbricato principale, ma respinta per un edificio minore, ritenuto realizzato dopo il 1° ottobre 1983, termine utile per il condono previsto dalla legge n. 47/1985. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, che il TAR avesse integrato la motivazione dei dinieghi, valorizzando il fatto che la perizia svolta nel processo penale si fosse fondata sulla relazione tecnica allegata alla domanda di condono; contestava inoltre il valore probatorio dei rilievi aerofotogrammetrici del settembre 1983, sostenendo che il piccolo manufatto avrebbe potuto essere realizzato in un breve periodo successivo, ma comunque prima del termine del 1° ottobre 1983. In secondo luogo, censurava l’ordine di demolizione per essere stato adottato senza la previa definizione di una successiva istanza di sanatoria del 2010. In terzo luogo, sosteneva l’irrilevanza del vincolo paesaggistico, poiché l’ordine di demolizione era stato adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso che il giudice di primo grado avesse integrato la motivazione dei dinieghi: il richiamo all’istruttoria originaria era sufficiente a motivare l’assenza di elementi nuovi idonei a giustificare il riesame del diniego di condono. La relazione tecnica allegata alla domanda, quale atto di parte, non era stata corroborata da elementi oggettivi; al contrario, i rilievi aerofotogrammetrici del settembre 1983, temporalmente prossimi al termine utile per il condono, non confermavano l’esistenza del manufatto. La perizia penale non costituiva elemento nuovo, poiché si era basata sulla medesima relazione tecnica già valutata dall’amministrazione. L’appellante, a fronte del dato obiettivo rappresentato dai rilievi aerofotogrammetrici, non aveva fornito una controprova puntuale circa la realizzazione del manufatto entro il 1° ottobre 1983. Quanto all’istanza di sanatoria del 2010, il suo mancato esame non aveva efficacia paralizzante del potere repressivo comunale, non essendo applicabili previsioni analoghe a quelle stabilite dagli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 per il condono edilizio; esso determinava soltanto l’inefficacia dell’ordine di demolizione fino alla definizione dell’istanza. Era fondata, invece, la censura sull’irrilevanza dei profili paesaggistici rispetto all’ordine di demolizione, ma tale rilievo non comportava l’illegittimità dell’ingiunzione, che trovava autonomo fondamento nel rigetto della domanda di condono ed era atto consequenziale. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • legge 28 febbraio 1985, n. 47

    Disciplina il condono edilizio cui era riferita la domanda originaria; il manufatto doveva risultare realizzato entro il 1° ottobre 1983 per rientrare nella sanatoria straordinaria.

  • artt. 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47

    Prevedono effetti sospensivi o paralizzanti del potere repressivo in relazione alla domanda di condono edilizio; tali effetti non sono stati ritenuti estensibili a una successiva ordinaria istanza di sanatoria.

  • art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Costituisce il fondamento dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria.

Massime di principio

  • Il diniego di riesame di una domanda di condono può essere motivato mediante il richiamo all’istruttoria originaria quando l’istante non adduca elementi nuovi, oggettivi e idonei a superare le ragioni poste a fondamento del precedente diniego.
  • Una perizia penale non costituisce elemento nuovo ai fini del riesame del diniego di condono quando si fonda sulla medesima relazione tecnica di parte già prodotta nella domanda originaria e non introduce autonomi riscontri oggettivi.
  • Quando rilievi aerofotogrammetrici obiettivi e temporalmente prossimi al termine di ultimazione richiesto per il condono non confermano l’esistenza del manufatto, il richiedente deve fornire una controprova puntuale circa la sua realizzazione entro il termine utile; la mera possibilità astratta di una costruzione intervenuta nel breve periodo non è sufficiente.
  • In assenza di una disciplina speciale analoga a quella prevista per le domande di condono edilizio, la presentazione di una successiva istanza ordinaria di sanatoria non paralizza il potere repressivo comunale: il mancato esame dell’istanza può incidere sull’efficacia dell’ordine di demolizione, ma non ne determina di per sé l’illegittimità.
  • L’irrilevanza dei profili paesaggistici rispetto a un ordine di demolizione fondato sul rigetto della domanda di condono non rende illegittimo l’ordine quando quest’ultimo sia atto consequenziale del diniego e trovi autonomo fondamento nella disciplina edilizia repressiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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