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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 589 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella relativa alla tassa automobilistica non pagata per l'anno 2002, sostenendo sia la non debenza del tributo perché l'automobile era d'epoca, sia la prescrizione del credito. La Regione ha impugnato la decisione sostenendo che l'iscrizione a ruolo del 14 novembre 2005 fosse sufficiente a impedire la prescrizione e che la cartella, notificata il 15 dicembre 2006, fosse stata notificata tempestivamente. Ha inoltre contestato l'esenzione per il veicolo storico, sostenendo che mancasse una determinazione dell'ASI sul particolare interesse storico e collezionistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Regione e ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica del 2002. Il termine triennale previsto per la riscossione decorreva dalla scadenza dell'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato e maturava il 31 dicembre 2005. La sola iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione, perché non costituisce un atto portato a conoscenza del debitore idoneo a costituirlo in mora. Poiché la cartella è stata notificata solo il 15 dicembre 2006, il credito era già prescritto. Il secondo motivo, relativo all'esenzione per veicolo storico, non è stato esaminato perché il rigetto del primo motivo rendeva la questione irrilevante. Non sono state liquidate spese di legittimità, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.L. n. 953 del 1982, art. 5

    Il diritto dell'Amministrazione finanziaria alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

    La Corte ha applicato un termine triennale di prescrizione per il recupero della tassa automobilistica. Il termine non è stato ritenuto interrotto dalla sola iscrizione a ruolo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c)

    La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

    La norma collega il termine di notificazione della cartella alla natura dell'atto che precede la riscossione. In assenza di un valido atto di accertamento, non è sufficiente sostenere che la cartella sia stata notificata entro due anni dall'iscrizione a ruolo.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17

    La Regione lo invocava per sostenere la possibilità di irrogare le sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione. Tale argomento non è stato ritenuto sufficiente a impedire la prescrizione del credito principale.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17

    Richiamato dalla Regione in relazione alla procedura di riscossione mediante ruolo, ma non idoneo a superare la necessità di un atto notificato al contribuente entro il termine di prescrizione.

  • Art. 2934 c.c.

    La prescrizione può essere interrotta da un atto idoneo a costituire in mora il debitore. La Corte ha chiarito che la sola iscrizione a ruolo, non essendo portata a conoscenza del contribuente, non produce tale effetto.

  • L. n. 342 del 2000, art. 63

    Norma invocata nella controversia in relazione all'eventuale esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli di interesse storico e collezionistico. La Corte non ha esaminato la questione perché ha confermato la prescrizione del credito.

Massime di principio

  • Per i tributi automobilistici soggetti a termine triennale, il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato e deve essere rispettato mediante un atto idoneo, portato a conoscenza del contribuente.
  • La mera iscrizione a ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e, da sola, non interrompe la prescrizione, se non viene notificata o comunque portata validamente a conoscenza del debitore.
  • La tempestività della cartella non si valuta automaticamente dalla data di iscrizione a ruolo: occorre verificare quale atto presupposto fondi la riscossione e quale termine di decadenza sia applicabile.
  • La notifica della cartella dopo la scadenza del termine prescrizionale non può recuperare una pretesa già estinta, salvo che vi siano stati precedenti atti validamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione.
  • Quando il giudice accoglie un'eccezione decisiva, come la prescrizione, può non esaminare le ulteriori contestazioni, ad esempio quelle riguardanti l'esenzione per veicolo storico.
  • In casi analoghi è necessario ricostruire cronologicamente la scadenza del tributo, gli eventuali atti di accertamento, la loro notifica, l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella.

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