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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36737/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale sostenendo: 1) vizi di motivazione sulla valutazione del compendio probatorio, con particolare riguardo al mancato accertamento di quali libri contabili sarebbero stati irregolarmente tenuti e a quali annualità si riferiscano le annotazioni incomplete/omesse; 2) violazione di legge in relazione al governo della regola di giudizio e all'art. 546 lett. e) c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione della Corte territoriale. Quest'ultima aveva spiegato che è irrilevante stabilire il momento esatto delle irregolarità contabili: il liquidatore, una volta nominato, ha l'obbligo di acquisire integralmente la documentazione della società fallita, verificarne la regolarità e sanare eventuali lacune; la responsabilità può derivare anche da negligenza (bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo colposo). La Corte ha richiamato principi e norme che estendono al liquidatore doveri di vigilanza e consegna dei libri sociali e ha richiamato precedente giurisprudenziale (Sez. 5, Sent. n. 36435/2011). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 546 lett. e) c.p.p.

    Richiamata come norma di legge processuale invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, cioè la dedotta violazione non sussisteva.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di somme e delle spese processuali a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre la condanna a euro 3.000.

  • artt. 223 e 224 legge fallimentare

    Richiamati a fondamento della responsabilità del liquidatore in materia fallimentare; la Corte ha considerato tali disposizioni, in combinato con le norme del codice civile, come base per l'obbligo di vigilanza e responsabilità del liquidatore.

  • art. 2489 c.c.

    Norma che rinvia alle norme sulla responsabilità degli amministratori; la Corte l'ha interpretata nel senso che i liquidatori sono soggetti agli stessi obblighi di vigilanza e responsabilità sostanziale degli amministratori.

  • art. 2487-bis, comma terzo, c.c.

    Stabilisce l'obbligo per i liquidatori di ricevere in consegna i libri sociali; la Corte ne trae l'obbligo del successore di acquisire i libri e verificarne la regolarità.

  • art. 2932 c.c.

    Principio generale richiamato (dovere di vigilanza dell'amministratore); la Corte lo applica analogicamente ai liquidatori come fonte della posizione di garanzia sul bene giuridico tutelato penalmente.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato per indicare la responsabilità da omissione: il mancato adempimento degli obblighi di vigilanza e conservazione dei libri da parte del liquidatore integra la responsabilità ex art. 40 per la mancata prevenzione degli atti pregiudizievoli.

  • Precedente giurisprudenziale: Sez. 5, Sent. n. 36435 del 14/06/2011 (Scuoppo, Rv. 250939)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma la responsabilità del liquidatore che non riceve i libri contabili o omette controlli sulla loro esistenza e regolare tenuta; richiamata dalla Corte d'appello e confermata dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il liquidatore nominato ha l'obbligo di acquisire la documentazione societaria e i libri sociali e di verificarne la regolarità: l'eventuale irregolarità anterioriore alla sua nomina non lo esonera se non ha adempiuto a tali obblighi.
  • La responsabilità per bancarotta semplice documentale può essere configurata anche a titolo di colpa: negligenza o imperizia nel custodire/controllare i libri possono integrare il reato.
  • La mancata individuazione precisa delle annualità o dei singoli libri irregolari non è necessariamente decisiva per l'assoluzione se il giudice mostra in modo congruo che il prevenuto ha omesso gli obblighi di verifica e consegna dei documenti.
  • Per impugnare con successo una sentenza in Cassazione è opportuno affrontare specificamente e puntualmente la motivazione del giudice di merito; censure generiche rischiano l'inammissibilità.
  • I mezzi di impugnazione processuali richiedono il rispetto delle regole formali (art. 546 c.p.p. e correlati); i motivi manifestamente generici o infondati possono determinare l'inammissibilità o il rigetto e l'imposizione di spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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