Cassazione Penale, Sentenza n. 20174/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il computo, a titolo di fungibilità, dell'intero periodo di custodia cautelare presofferto senza titolo (27/07/2010 - 27/01/2011) relativo a un procedimento per reati in materia di armi, per il quale era stato poi assolto; tale periodo veniva chiesto in compensazione con la pena inflitta per la condanna per il delitto associativo (art. 416-bis c.p.) con sentenza del GIP di Catanzaro del 20/05/2019 (irrevocabile il 09/11/2021). La difesa sosteneva che l'appartenenza del Bibiani al sodalizio mafioso risaliva al 2006, circostanza che, secondo il ricorrente, permetteva di riconoscere la fungibilità del periodo presofferto ai sensi dell'art. 657 c.p.p., comma 4.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui l'istituto della fungibilità non si applica ai reati permanenti quando la permanenza si sia protratta oltre il periodo di custodia presofferto senza titolo. Sulla base degli accertamenti dei giudici di merito (in particolare la corte d'appello che ha ritenuto la permanenza perdurante fino al marzo 2012), il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso la fungibilità: il periodo 27/07/2010-27/01/2011 era stato scontato prima della cessazione della permanenza e quindi non poteva essere computato. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 657 c.p.p., comma 4
La norma sulla fungibilità delle pene presuppone che la pena scontata senza titolo sia compatibile con il tipo di reato; la Corte ha interpretato la norma nel senso che per i reati permanenti la fungibilità non opera se la permanenza si estende oltre il periodo di custodia presofferto
Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 (Di Perna, Rv. 272102)
Giurisprudenza consolidata secondo cui l'istituto della fungibilità non si applica ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo
Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022 (Ierardi, Rv. 283121)
Principio che spetta al giudice dell'esecuzione, mediante analisi degli elementi processuali, accertare la data di cessazione della condotta nei reati permanenti quando tale data non sia precisata nella sentenza di condanna
Massime di principio
- Per i reati permanenti rileva la data di cessazione della permanenza, non la data di inizio della condotta, ai fini della valutazione della fungibilità delle misure scontate senza titolo
- La fungibilità non si riconosce se il periodo di custodia senza titolo è stato scontato prima della cessazione della permanenza del reato
- Spetta al giudice dell'esecuzione accertare, con analisi degli elementi processuali e delle motivazioni delle sentenze di merito, la data di cessazione della condotta permanente
- La difesa deve fornire elementi probatori chiari per dimostrare che la permanenza del reato si sia interrotta anteriormente al periodo di custodia presofferto, altrimenti la richiesta di computo viene rigettata
- Nei reati contestati nella forma 'aperta' o permanente la qualificazione temporale richiede attenzione particolare: decisioni di merito che motivano la durata della permanenza sono decisive in sede esecutiva
- Se la cessazione della permanenza risulta dalle sentenze di merito precedente al periodo di custodia, allora la fungibilità può essere presa in considerazione; in assenza di ciò, il criterio favorevole non trova applicazione
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